
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 22 dicembre 1988
G.U.R.S. 11 febbraio 1989, n. 7
Criteri di ripartizione territoriale dei fondi per investimenti relativi ai servizi socio - assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, recante il riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 33 dell'8 novembre 1988, riportante le disposizioni finanziarie per l'attuazione della citata legge regionale n. 22 dell'86;
Visto l'art. 44 della legge di riordino, che istituisce il fondo regionale per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali, destinato al finanziamento dei medesimi servizi svolti a livello di comuni singoli o associati;
Considerato che il 30% del predetto fondo è destinato alla concessione di finanziamenti ai comuni per spese di investimento volte alla realizzazione di nuove strutture e relativa dotazione di attrezzature ed arredi, nonchè alla riconversione, riattamento ed ampliamento di strutture esistenti anche mediante l'acquisto di edifici da ristrutturare;
Considerato di dovere determinare, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 46 della più volte citata legge regionale n. 22, i criteri di ripartizione su base territoriale delle dotazioni finanziarie assegnate al competente capitolo di bilancio regionale per spese di investimento, con priorità per i comuni che presentano particolari carenze di strutture e presidi socio-assistenziali;
Decreta:
La ripartizione dei fondi per gli investimenti di cui al 1° comma, lett. b), dell'art. 45 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, ha luogo su base provinciale, tenuto conto della popolazione residente secondo gli ultimi dati disponibili.
L'assegnazione dei fondi, in ciascuna provincia, tiene conto della presenza di analoghe strutture nel territorio del comune richiedente e del potenziale bacino d'utenza da servire, ed ha luogo su istanza del comune stesso.
Agli effetti dell'utilizzazione dei fondi per gli investimenti si avrà riguardo alle seguenti priorità:
a) completamento delle opere in corso di realizzazione già ammesse al finanziamento pubblico;
b) realizzazione di:
- case protette per minori, anziani ed adulti inabili;
- comunità alloggio per soggetti singoli o per nuclei familiari;
- centri diurni e d'incontro per minori, anziani ed inabili .
Le priorità di cui al precedente comma potranno essere riconsiderate in esito alla programmazione triennale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 22 del 1986.
La quota in conto capitale del fondo di cui al IV comma dell'art. 1 della legge regionale n. 33 del 1988 è destinata agli interventi di cui all'art. 6 e seguenti della legge regionale n. 22 del 1986, titolo II, con priorità per i servizi residenziali di cui all'art. 11, lett. c), della citata legge regionale n. 22.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 22 dicembre 1988.
CANINO