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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 22 dicembre 1988

G.U.R.S. 11 febbraio 1989, n. 7

Criteri di ripartizione territoriale dei fondi per investimenti relativi ai servizi socio - assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, recante il riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Vista la legge regionale n. 33 dell'8 novembre 1988, riportante le disposizioni finanziarie per l'attuazione della citata legge regionale n. 22 dell'86;

Visto l'art. 44 della legge di riordino, che istituisce il fondo regionale per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali, destinato al finanziamento dei medesimi servizi svolti a livello di comuni singoli o associati;

Considerato che il 30% del predetto fondo è destinato alla concessione di finanziamenti ai comuni per spese di investimento volte alla realizzazione di nuove strutture e relativa dotazione di attrezzature ed arredi, nonchè alla riconversione, riattamento ed ampliamento di strutture esistenti anche mediante l'acquisto di edifici da ristrutturare;

Considerato di dovere determinare, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 46 della più volte citata legge regionale n. 22, i criteri di ripartizione su base territoriale delle dotazioni finanziarie assegnate al competente capitolo di bilancio regionale per spese di investimento, con priorità per i comuni che presentano particolari carenze di strutture e presidi socio-assistenziali;

Decreta:

Art. 1

La ripartizione dei fondi per gli investimenti di cui al 1° comma, lett. b), dell'art. 45 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, ha luogo su base provinciale, tenuto conto della popolazione residente secondo gli ultimi dati disponibili.

Art. 2

L'assegnazione dei fondi, in ciascuna provincia, tiene conto della presenza di analoghe strutture nel territorio del comune richiedente e del potenziale bacino d'utenza da servire, ed ha luogo su istanza del comune stesso.

Art. 3

Agli effetti dell'utilizzazione dei fondi per gli investimenti si avrà riguardo alle seguenti priorità:

a) completamento delle opere in corso di realizzazione già ammesse al finanziamento pubblico;

b) realizzazione di:

- case protette per minori, anziani ed adulti inabili;

- comunità alloggio per soggetti singoli o per nuclei familiari;

- centri diurni e d'incontro per minori, anziani ed inabili .

Le priorità di cui al precedente comma potranno essere riconsiderate in esito alla programmazione triennale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 22 del 1986.

Art. 4

La quota in conto capitale del fondo di cui al IV comma dell'art. 1 della legge regionale n. 33 del 1988 è destinata agli interventi di cui all'art. 6 e seguenti della legge regionale n. 22 del 1986, titolo II, con priorità per i servizi residenziali di cui all'art. 11, lett. c), della citata legge regionale n. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 dicembre 1988.

CANINO