
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 15 gennaio 1999
G.U.R.S. 6 marzo 1999, n. 11
Criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficienza, al fine di potenziarne l'attività ed agli istituti ed enti che prestano assistenza a ciechi e sordomuti indigenti.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 107 del 20 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 12 aprile 1997, per quanto attiene il capitolo 19002 ed il capitolo 19003 per i quali vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;
Decreta:
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 107 del 20 febbraio 1997, per quanto attiene il capitolo 19002 ed il capitolo 19003, vengono così modificati:
Capitolo 19002:
"Sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività" (legge regionale n. 65/53).
Per le finalità di legge, i sussidi saranno concessi alle istituzioni che operano per finalità di assistenza e beneficenza in qualsiasi campo dove è richiesta l'umana solidarietà.
Particolare attenzione sarà riservata alle seguenti aree di attività nelle quali operano le istituzioni private di assistenza e beneficienza:
- istituzioni che, per proprio statuto, operano in tutti i campi dove è richiesta l'umana solidarietà, prestando opera volontaria di assistenza nei confronti di chi versa in stato di bisogno;
- istituzioni pro portatori di handicap e drogati;
- istituzioni che espletano servizi assistenziali in favore della fascia minorile e per i minori a rischio in particolare;
- istituzioni pro anziani soli od in difficoltà;
- istituzioni pro ammalati cronici o terminali.
Le richieste di sussidio devono essere prodotte su carta intestata ed a firma del legale rappresentante.
Le richieste di sussidio possono riguardare: l'acquisto di attrezzature, o le esecuzioni lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'installazione di impianti fissi nonché tecnologici nei termini di legge.
Pertanto l'ufficio competente potrà istruire soltanto una sola richiesta di sussidio.
La richiesta di sussidio dovrà essere accompagnata da n. 1 preventivo di spesa, in originale, analitico, rilasciato da ditte idonee e vistato dalla camera di commercio o da organi competenti ad apporre il visto di conformità o di congruità dei prezzi.
Il termine di presentazione delle istanze decorre dal 1° ottobre fino al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento dell'istanza.
Le istanze pervenute fuori termine non saranno istruite.
La concessione del contribuito è subordinata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti dal sindaco del comune, in cui ha sede l'ente richiedente, su richiesta dell'ufficio preposto all'istruttoria delle istanze, attraverso gli uffici di polizia municipale, in ordine al possesso dei requisiti di legge.
Le istanze, per essere sottoposte al prescritto parere obbligatorio della Commissione consultiva, devono essere comunque corredate dalla relativa documentazione e dell'acquisizione degli accertamenti del comune: sia la documentazione prodotta dall'ente che gli accertamenti effettuati dal comune dovranno pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio ricevente (bollo d'entrata).
Il sussidio sarà determinato dall'Assessore per gli enti locali, sentita la competente Commissione consultiva che dovrà esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte, in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di sussidio ammesse a finanziamento e comunque, non può essere superiore a L. 50.000.000.
L'eventuale eccedenza della disponibilità finanziaria determinatasi, verrà ridistribuita, in proporzione, a tutte le richieste finanziate per un importo inferiore.
La concessione del sussidio dovrà intendersi a destinazione vincolata.
Entro 60 giorni dalla liquidazione del sussidio, l'ente dovrà produrre a questo Assessorato dettagliata relazione in ordine alla iniziativa svolta, accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta ed inoltre una dichiarazione attestante sotto la propria responsabilità che l'acquisto del materiale è avvenuto attraverso un confronto delle offerte da parte di più ditte.
L'ente che non avrà compiutamente rendicontato, fatte salve le responsabilità di legge, non sarà ammesso a finanziamenti nei successivi esercizi finanziari.
Capitolo 19003:
"Sussidi straordinari ad istituti e ad enti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti" (legge regionale n. 65/53).
Si applica la procedura prevista per l'erogazione del sussidio agli enti privati di assistenza e beneficenza finanziabili con il capitolo 19002.