
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 3 febbraio 1994
G.U.R.S. 12 marzo 1994, n. 14
Modalità per la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente della provincia regionale.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Decreta:
Promozione della consultazione
1. La deliberazione del consiglio provinciale che promuove la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente della provincia regionale, divenuta esecutiva, è immediatamente comunicata dal segretario generale della provincia regionale all'Assessore regionale per gli enti locali.
Indizione della consultazione
1. La consultazione è indetta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali ed ha luogo entro 50 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, in un giorno di domenica, dalle ore 8,00 alle ore 22,00.
2. Il termine di cui al primo comma rimane sospeso durante i mesi di luglio ed agosto.
3. L'Assessore regionale per gli enti locali dà immediata comunicazione del decreto di indizione della consultazione al presidente della Corte d'appello competente per territorio ed al prefetto, che, a sua volta, lo comunica alla commissione elettorale circondariale ed al presidente dell'amministrazione della provincia regionale, a cui compete la predisposizione dell'apposito manifesto con cui si dà notizia della consultazione elettorale. Il manifesto, oltre che all'albo pretorio dell'amministrazione provinciale regionale, deve essere affisso, a cura dei sindaci della provincia, all'albo pretorio dei comuni interessati e nei principali luoghi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.
Consegna dei certificati elettorali
1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la consultazione, i sindaci della provincia regionale provvedono alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato elettorale, secondo le disposizioni vigenti per l'elezione del consiglio comunale.
2. Agli elettori residenti all'estero, in luogo del certificato elettorale, è spedita apposita cartolina avviso.
Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione
1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente e da tre scrutatori.
2. Per la costituzione, per il funzionamento del seggio e per la votazione si applicano le disposizioni vigenti per la elezione del consiglio comunale.
3. Alle operazioni del seggio possono assistere un rappresentante del consiglio della provincia regionale ed un rappresentante del presidente della provincia regionale che hanno diritto a far inserire nel verbale eventuali succinte dichiarazioni.
Verbale dell'ufficio elettorale di sezione
1. Di tutte le operazioni che si svolgono presso l'ufficio elettorale di sezione deve essere compilato apposito verbale, redatto in duplice esemplare di cui, uno con tutti gli atti allegati è trasmesso, per il tramite del comune, all'ufficio elettorale provinciale, l'altro è depositato presso la segreteria del comune.
Schede di votazione
1. Le schede di votazione, da stampare a cura della prefettura, su carta consistente, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche tecniche di cui al modello allegato al presente decreto.
Ufficio elettorale provinciale
1. L'ufficio elettorale provinciale è costituito secondo le disposizioni dell'art. 10 della legge regionale n. 14/1969.
2. Alle operazioni dell'ufficio elettorale provinciale possono assistere un rappresentante del consiglio della provincia regionale ed un rappresentante del presidente che hanno diritto di far inserire nel verbale eventuali succinte dichiarazioni.
3. Il presidente, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio o, al più tardi, il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio elettorale provinciale che procede ad accertare il numero dei votanti nelle sezioni.
4. Il presidente dichiara non valida la consultazione ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, quando non vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
5. Quando la consultazione è valida, l'ufficio elettorale provinciale riassume i voti delle sezioni, previo esame dei reclami avanzati, dei voti contestati e delle decisioni adottate dai presidenti degli uffici di sezione.
6. Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio elettorale provinciale, proclama il risultato della votazione.
Verbale dell'ufficio elettorale provinciale
1. Il verbale dell'ufficio elettorale provinciale è redatto in triplice esemplare.
2. Un esemplare con tutti gli atti allegati deve essere inviato alla segreteria dell'amministrazione provinciale. Il secondo esemplare è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo di provincia.
3. Il presidente della provincia regionale, entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, provvede per la stampa di apposito manifesto che, tramite i sindaci della provincia, viene affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.
Spese
1. Le spese per l'organizzazione tecnica e per l'attuazione della consultazione sono a carico della amministrazione provinciale, ad eccezione di quelle relative alla fornitura delle schede, delle matite copiative, dei bolli, dei prototipi degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e dell'ufficio elettorale provinciale, che sono poste a carico dell'Assessorato regionale degli enti locali.
2. A tal fine, contemporaneamente alla deliberazione per promuovere la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente della provincia regionale, il consiglio della provincia regionale adotta separata deliberazione per la copertura della spesa.
3. Le spese connesse alla notifica di provvedimenti di nomina restano a carico dell'amministrazione alla quale appartengono gli organi demandati a costituire gli uffici elettorali.
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto o espressamente richiamato dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per la elezione dei consigli provinciali, nonchè, in virtù del richiamo contemplato all'art. 8 della legge regionale n. 9/1970, quelle per l'elezione dei consigli comunali.