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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 11 gennaio 1994

G.U.R.S. 2 aprile 1994, n. 17

Determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

Considerato che, a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dalla Amministrazione regionale e dai comuni agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione a fare tempo dall'ultimo adeguamento;

Visto il decreto n. 038 dell'11 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1993 (reg. 1 - fg. 211), con il quale, per l'anno 1993, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:

- minori semiconvittori L. 15.400

- minori convittori " 23.300

- anziani e adulti inabili " 29.100

Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT per il periodo dicembre 1992 - dicembre 1993 ha subito un incremento pari al 4%;

Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati, arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano determinati come segue:

- minori semiconvittori L. 16.000

- minori convittori " 24.200

- anziani e adulti inabili " 30.200

Ritenuto, altresì, di determinare in L. 12.800 ed in L. 13.700 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare, rispettivamente, le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio di istruzione goduto dagli enti ricoveranti;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale degli enti locali e le amministrazioni comunali, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono determinate nelle misure in premessa indicate.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 gennaio 1994.

ORDILE

Non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.