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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 15 febbraio 1997

G.U.R.S. 22 marzo 1997, n. 14

Determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, per l'anno 1997.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

Considerato che a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dall'Amministrazione regionale agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili, vanno adeguate annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguatamente;

Visto il decreto n. 167/AA.SS. del 21 febbraio 1996, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale, per l'anno 1996, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:

- minori semiconvittori      L. 17.500
- minori convittori          L. 26.500
- anziani e adulti inabili   L. 33.000

Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato dall'Istat per il periodo dicembre 1995 - dicembre 1996 ha subito un incremento pari al 3,9%.

Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici Istat di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati, arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano determinati come segue:

- minori semiconvittori      L. 18.200
— minori convittori          L. 27.550
- anziani e adulti inabili   L. 34.300

Ritenuto, altresì, di determinare in L. 14.550 ed in L. 15.600 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare rispettivamente le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio goduto dagli enti ricoveranti;

Art. 1

In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale degli enti locali è tenuto a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono determinate nelle misure in premessa indicate.

Art. 2

Il presente decreto, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 15 febbraio 1997.

BURGARETTA APARO