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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 26 luglio 1982

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 settembre 1982, n. 41

Approvazione dello schema - tipo di regolamento per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi a favore degli anziani, di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, recante interventi e servizi a favore degli anziani;

Visto l'art. 14 della suddetta legge che fa carico all'Assessore regionale degli enti locali di predisporre, per la organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi per gli anziani, uno schema-tipo di regolamento ad uso dei comuni al fine di orientare gli stessi verso una disciplina omogenea dei servizi sociali;

Visto lo schema elaborato dal gruppo di consulenza costituito ai sensi del secondo comma dell'art. 14 suddetto;

Visto il parere favorevole espresso su tale elaborato dalla Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana "Igiene e sanità; assistenza sociale" reso nella seduta del 9 giugno 1982;

Considerato che in tale parere si esprimono riserve in ordine alle raccomandazioni finali - note a margine dello schema di regolamento - tipo;

Ritenuto che, in esito a tali riserve, si rende opportuno promuovere una iniziativa legislativa per la disciplina dei seguenti punti:

a) eventuale abbassamento del limite di età degli anziani di sesso femminile;

b) modalità di accesso degli anziani ai servizi di trasporto urbano ed extraurbano;

c) eventuale inclusione della "casa di riposo" nella tipologia dei servizi residenziali;

Ritenuto che non sussistono preclusioni ai fini della utilizzazione dell'anziano in attività lavorative non continuative, sia quale lavoro compensato forfettariamente, sia quale lavoro volontario, trattandosi di iniziative idonee a prevenire forme di emarginazione proprie della terza età e che a tale effetto i comuni possono avvalersi, in linea di massima, dello schema di delibera - tipo all'uopo predisposto;

Riconosciuto che tali utilizzazioni in piccole attività lavorative (e limitate a poche ore giornaliere) si possono configurare, quando non sia possibile assecondarle mediante il rimborso delle spese vive integrate da un modesto compenso forfettario, come contratti d'opera a termine ai sensi dell'art. 2222 del codice civile; ciò, stante l'età non più lavorativa dei prestatori e la non obbligatorietà, seppure utili per la collettività, delle prestazioni svolte, previste solo in funzione del reinserimento dell'anziano nel tessuto sociale e non già allo scopo di utilizzare, al di fuori delle modalità e delle forme previste, personale che diversamente non avrebbe titolo per svolgere tali prestazioni;

Considerato che lo schema di regolamento - tipo contiene le direttive di massima indispensabili perchè i comuni possano con immediatezza attuare gli interventi ed i servizi previsti dalla legge n. 87/81 e che i comuni, finchè non disporranno di adeguato personale in ruolo, possono avvalersi della legge regionale n. 175/79, nonchè del personale previsto dall'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 citata;

Con riserva di diramare separate istruzioni ai fini della utilizzazione, da parte dei comuni, dei seguenti schemi di delibere e di convenzioni - tipo:

- delibera - tipo per la istituzione della commissione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 87/81;

- delibera - tipo per l'assistenza domiciliare;

- delibera - tipo per soggiorni climatici marini, montani e termali;

- delibera - tipo per l'assistenza abitativa;

- delibera - tipo per la istituzione di case albergo;

- convenzione - tipo per la utilizzazione nei servizi di personale appartenente a congregazioni religiose;

- convenzione - tipo per la utilizzazione nei servizi di personale facente parte di associazioni, organizzazioni di volontariato e sodalizi non aventi finalità di lucro, dovendosi ritenere preclusa la instaurazione di rapporti contrattuali che possano in qualsiasi modo determinare "forme di precariato";

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per una disciplina omogenea dei servizi sociali in favore degli anziani, è approvato lo schema - tipo di regolamento per la organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 luglio 1982.

IOCOLANO

ALLEGATO

SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI IN FAVORE DEGLI ANZIANI (L.R. N. 87 DEL 6 MAGGIO 1981)

1. Premessa

2. Finalità e obiettivi operativi

3. Utenza, bisogni e risorse disponibili

4. L'articolazione dei servizi e degli standards proposti

4.1. Premessa introduttiva

4.2. Attività lavorativa per gli anziani

4.3. Assistenza economica

4.4. Centro di incontro

4.5. Assistenza domiciliare

4.6. Soggiorni marini, montani e termali

4.7. Assistenza abitativa

4.8. Casa albergo

4.9. Casa protetta

4.10. Comunità alloggio

5. Gli operatori e il ruolo del volontariato

6. Le convenzioni

7. Il modello complessivo

8. Norme transitorie

1. PREMESSA

La serie di indagini sviluppate in collaborazione con operatori, assistenti sociali, amministratori e funzionari di alcune città dell'Isola, al fine di giungere alla definizione del presente regolamento, ha messo in evidenza sia la diversità delle realtà sociali sia le difficoltà a fronte delle quali si bloccano le iniziative (risorse economiche insufficienti, lento funzionamento dell'iter burocratico degli atti deliberativi, carenza di dati conoscitivi sulla situazione e sulle aspettative degli anziani, consolidate condizioni di emarginazione degli anziani, etc.).

L'opzione che è stata scelta, dunque, è quella di presentare un articolato direttamente operativo, che possa fungere da supporto tecnico per le diverse situazioni, molto "flessibile" (nel senso di potere essere utilizzato nelle pur diverse situazioni territoriali) e con una serie di allegati finalizzati ad una utilizzazione il più possibile agevole e pratica.

2. FINALITA' E OBIETTIVI OPERATIVI

Nell'ambito dei criteri generali definiti dalla legge n. 87 del 6.5.1981, gli interventi in favore degli anziani devono potersi configurare come uno dei settori (interventi per l'età senile e/o post-lavorativa) di intervento dei servizi socio-sanitari delle U.S.L. in termini UNITARI anche se articolato a diversi livelli e attivati via via in relazione ai bisogni ed alle risorse disponibili.

Sono perciò da tenere presenti gli obiettivi più generali dei servizi socio-sanitari e, contemporaneamente, gli obiettivi più specifici del settore anziani.

Fra i primi sono qui da tener presente:

a) prevenire fattori di disagio sociale, rimuovendo le cause che originano il bisogno di assistenza e/o fenomeni di emarginazione operando per un pieno e reale inserimento di ciascuno nel proprio contesto sociale;

b) prevenire la istituzionalizzazione;

c) fornire al cittadino punti di riferimento per un corretto accesso ai servizi;

d) operare un'efficace integrazione e coordinamento fra i servizi sociali e sanitari, in specie a livello di distretto;

e) operare per una fruttuosa collaborazione con i consigli di quartiere, adeguatamente responsabilizzati;

f) favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti nella programmazione e gestione dei servizi.

Fra i secondi sono da sottolineare:

a) promuovere e realizzare un articolato sistema di risposte ai problemi della popolazione anziana per circoscrivere l'istituzionalizzazione e contrastare l'emarginazione e il ricovero "tout court", mantenendo l'anziano nel proprio ambiente familiare e sociale;

b) orientarsi al superamento dei servizi settorializzati (da servizi esclusivi a servizi orientati al territorio);

c) curare e potenziare i servizi domiciliari e territoriali al fine di ridurre il ricorso all'ospedalizzazione impropria e all'emarginazione;

d) garantire, altresì, prestazioni di pronto intervento;

e) erogare sussidi ordinari e/o una tantum straordinari sulla base di criteri omogenei, oggettivi e predefiniti, avviando preferibilmente nuovi strumenti di intervento e/o nuovi servizi. L'obiettivo rimane comunque di superare la logica meramente assistenzialistica; (a tal fine occorre aggiornare anche i tetti dei sussidi in relazione all'aumento del costo della vita);

f) garantire tempestive verifiche degli interventi realizzati, evitando il semplice rinnovo d'ufficio degli stessi;

g) promuovere analisi sulle condizioni e i problemi degli anziani in termini continuativi curando l'aggiornamento dei dati e delle informazioni nell'ambito del previsto sistema informativo locale;

h) realizzare la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto nei servizi;

i) acquisire e sviluppare il ruolo che qualificate associazioni di volontariato possono rivestire in termini integrativi anche nei servizi per gli anziani.

Nell'ambito di dette finalità vengono dunque di seguito individuati strumenti e modalità operative per consentire l'effettivo raggiungimento delle medesime.

3. UTENZA, BISOGNI E RISORSE DISPONIBILI

Per la valutazione tecnica e finanziaria in relazione alle forme di servizio da realizzare i Comuni che non hanno Commissioni consiliari permanenti debbono avvalersi di una Commissione con parere obbligatorio come previsto dall'art. 15 della legge n. 87.

La stesura di qualsivoglia programma di intervento concreto ed adeguato richiede, innanzitutto, l'individuazione delle fascie d'utenza, l'analisi dei bisogni e la rilevazione delle risorse disponibili ed esistenti sul territorio.

Analisi dell'utenza e delle risorse sono elementi che devono entrare nella definizione e nella valutazione dei "bacini di utenza" che rappresentano il riferimento di partenza per la individuazione di ogni progettazione organica di intervento nel settore degli anziani a qualsiasi livello. Com'è noto, infatti, la legge prevede la possibilità di definire il complesso degli interventi per gli anziani sia ad opera dei Comuni singoli che associati.

La decisione di avviare i servizi per singoli Comuni o in quanto associazione di Enti Locali deve essere presa in base a diverse variabili e alla differente combinazione delle stesse: utenza, risorse, ampiezza del o dei territori comunali, accessibilità ai servizi, tipo di servizi, etc. etc...

Ai fini del censimento dell'utenza e quindi della determinazione dei bisogni si dovrà impostare una rilevazione analitica, fondata su SCHEDE APPOSITE, l'una più analitica e l'altra più sinteticata da utilizzare a seconda delle esigenze, che rilevino:

a) anziani autosufficienti, con o senza supporto familiare;

b) anziani non autosufficienti, con o senza supporto familiare.

(Appendice n. 1 - Schede di rilevazione per anziani).

Ai fini della rilevazione delle risorse, socio-sanitarie, assistenziali e ricreative-culturali (Appendice n. 2 - Scheda di rilevazione delle risorse) sarà opportuno tenere presente la possibilità di eventuale utilizzazione e ristrutturazione di ambienti e strutture già esistenti.

A tal fine potranno essere riadattati anche edifici fino a quel momento diversamente utilizzati, semprechè esista una valutazione chiaramente positiva sia dal punto di vista funzionale che tecnico (previo parere positivo degli organismi tecnici competenti).

4. L'ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI E GLI STANDARDS PROPOSTI -

4.1. Premessa introduttiva

Di seguito si elencano i diversi servizi enumerati dalla legge n. 87, se ne prevedono per quanto possibile i vari assetti organizzativo-funzionali e gli standards con l'intento di privilegiare servizi aperti e/o residenziali.

Ogni servizio è stato articolato e strutturato in modo da poter essere autonomamente avviato in base alle risorse disponibili; tuttavia vengono fatte presenti due esigenze entrambe da privilegiare: da un lato che quanto via via attuato risponda sempre alle finalità più generali sopra enunciate e ad una coerenza globale dell'insieme dei servizi riservati agli anziani facilitando gli scambi e l'unitarietà degli interventi. Dall'altro che, in relazione alle diverse possibilità ed esigenze e ai diversi contributi che verranno assegnati dalla Regione, vengano definite precise priorità e una gradualità negli interventi.

In base alla legge n. 87 i Comuni dovranno, infatti, avanzare la richiesta di contributi debitamente documentata e accompagnata dalle motivazioni relative che si devono riferire a determinati servizi ricompresi sotto voci determinate di spesa.

I fondi che verranno assegnati saranno dunque finalizzati per le motivazioni addotte ed i Comuni dovranno coerentemente utilizzare dette disponibilità in tale direzione; di qui l'importanza che le richieste siano avanzate in termini precisi, secondo scelte motivate e realizzabili.

Sono, infatti, al riguardo dei costi del servizio da tenere presente differenti elementi:

- da un lato una difficoltà obiettiva di definire un costo medio generalizzato in conseguenza delle numerose variabili e voci di spesa che possono intervenire;

- dall'altro la carenza di dati, anche a livelli di altre regioni, dei costi realmente sostenuti dagli Enti locali al riguardo per servizi diversamente organizzati (servizio diretto - servizio parzialmente svolto in forma diretta - servizio convenzionato).

D'altra parte si impone un rigoroso controllo dei costi stessi al fine di non giungere a budget di spesa non sostenibile che finirebbe per limitare di fatto nel tempo l'estensione e la continuazione del servizio stesso.

Pertanto, dal primo anno di applicazione del presente regolamento, tutti i Comuni singoli od associati saranno tenuti ad inoltrare alla Regione - Assessorato Enti Locali - una distinta analitica dei costi sostenuti per i servizi di cui alla legge 87/81 per voci specifiche, esplicitando altresì la quota fatta pagare ai detentori di fasce di reddito superiore a quella definita per legge ed indicando i servizi per i quali sia stata richiesta detta quota.

In base ad una analisi dei medesimi la Regione proporrà:

- un adeguato supporto e adeguate consulenze tecniche per tutti i Comuni che lo richiedano;

- la definizione di livelli di costi minimi e massimi per tipo di servizio, per relativo tipo di modulo gestionale e per differenti strutture organizzative (per parametri oggettivi). In base a queste risultanze, inoltre, nonchè al disposto dell'art. 9 la Regione si riserva adeguata vigilanza e accertamenti e decisioni conseguenti;

- indicazioni circa il livello delle quote accreditabili e i tipi di servizi interessati relativamente agli utenti appartenenti alle diverse fasce di reddito superiori a quella definita dalla legge.

I parametri in base ai quali saranno distribuiti i fondi complessivi sono, oltre alla estensione del territorio e al numero di abitanti, quello del numero di anziani presenti e della relativa condizione economica per fasce di redditi.

In relazione a tutto ciò si impone l'esigenza di determinare delle fasce di reddito, sapendo bene che la legge destina queste iniziative a determinati utenti (artt. 3 e 16 l. n. 87).

Le fasce per la determinazione dell'accesso ai servizi sono:

 

4.2. ATTIVITA' LAVORATIVA PER GLI ANZIANI E DI REINSERIMENTO NEL CONTESTO SOCIALE

La prevenzione di forme di emarginazione, ancor più del recupero dell'anziano ad una vita integrata, dovrebbe indurre a studiare possibilità concrete per l'espletamento di attività lavorative non continuative da parte degli anziani, come lavoro sia volontario che, se del caso, compensato forfettariamente.

Possibili spazi sono:

- cura del verde pubblico;

- piccola manutenzione delle strutture pubbliche;

- servizio di vigilanza nelle strutture pubbliche (davanti alle scuole prima dell'inizio delle lezioni e/o all'uscita degli studenti);

- interventi educativi nelle istituzioni scolastiche, nelle biblioteche di quartiere, etc.;

- attività di mutuo soccorso nei confronti di altri anziani.

[Vedi Appendice n. 7 - Delibera e disciplinare attività lavorativa per gli anziani].

4.3. L'ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica si concretizza in:

A) assunzione di oneri finanziari per prestazioni finalizzate;

B) sussidi in denaro.

A) Le prestazioni finalizzate di base considerate "primarie" sono così individuate:

1) predisposizione di ausilii nelle abitazioni;

2) riadattamento dei servizi igienici;

3) contributo (totale o parziale) alle spese per il gas, la luce, il telefono, il riscaldamento;

4) ammissione alle mense comunali o convenzionate;

5) distribuzione di tessere per la libera circolazione sugli autobus cittadini.

La definizione del tipo di prestazione e di livello dell'eventuale contributo (pagamento totale o parziale rispetto alla spesa) va, secondo la legge, proporzionata alle fasce di reddito [vedi tabella "A"].

Il tipo di servizi da rendere disponibile dovrà essere commisurato a due principi-base:

a) la disponibilità delle risorse;

b) l'essenzialità che il servizio riveste per il fine che ci si propone.

B) In tale tipo di interventi è compresa l'assegnazione di SUSSIDI ORDINARI IN DANARO; essi andranno commisurati a quello che convenzionalmente viene definito come "minimo vitale". Tale minimo vitale viene considerato pari al minimo della pensione INPS per i lavoratori dipendenti, escluso il canone d'affitto. Come è noto tale minimo viene periodicamente aggiornato in base al costo della vita, evitando così ulteriori calcoli in sede locale che potrebbero essere complessi e di difficile determinazione.

Considerando, in via generale, tale livello come pari al minimo vitale, è su tale quota che il totale del reddito dell'anziano aumentato dell'eventuale sussidio dovrà attestarsi.

Se questo criterio è applicabile al caso di un anziano solo detentore di un reddito inferiore a detto minimo, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da più persone conviventi oltre l'anziano, il reddito complessivo per la determinazione dell'eventuale "minimo vitale" deve essere così modificato:

MINIMO VITALE CONVENZIONALE

- Anziano solo/unico reddito = minimo pensione INPS lav. dipendente (escluso canone di affitto)

- Nucleo familiare di due persone (anziano + 1 componente) = minimo pensione INPS X 2 meno 10%

- Nucleo familiare di 3 persone (anziano + 2 componenti) = minimo pensione INPS X 3 meno 20%

Diverso si può considerare il caso dei SUSSIDI STRAORDINARI IN DENARO che devono essere commisurati alle differenti situazioni che si possono presentare per periodo determinati e non ricorrenti. Si sottolinea in proposito, la eccezionalità del bisogno e la effettiva possibilità-opportunità di fare fronte ad esso con un contributo straordinario "una tantum".

Un ulteriore INTERVENTO INTEGRATIVO da prevedersi è individuabile in sussidi in denaro pari al canone di affitto o a quota parte di esso in relazione alla appartenenza dell'anziano alla prima od alle successive fasce di reddito della tabella "A".

* * *

Esistono, inoltre, altre prestazioni finalizzate (cosiddette ''secondarie"), riconosciute meno essenziali rispetto alle precedenti (e perciò stesso definite "primarie") e che, nei limiti delle possibilità finanziarie (senza per questo contraddire la riconosciuta priorità) devono essere offerte (si ricorda qui l'accesso ad iniziative culturali, teatro, ecc.) con i criteri prescritti dalla legge all'art. 3. Esse quindi saranno totalmente gratuite per gli anziani appartenenti alla fascia di reddito 'A' [vedi tabella "A"], parzialmente a carico per gli anziani che rientrino nella fascia 'B' (sussidio fino al 50%) e ancor più a loro carico per gli anziani che rientrino nella fascia di reddito 'C' (sussidio fino al 25%).

L'accesso al servizio di trasporto extraurbano A.S.T. deve configurarsi come prestazione totalmente gratuita per tutti gli anziani soli con unica fonte di reddito non superiore alla fascia 'A' aumentata del 20%, e per tutti gli anziani conviventi in nucleo familiare con più persone con fonti di reddito fino ad un ammontare pari a 2 A + 20%.

4.3.1. Gli standards organizzativi

Gli standards organizzativi dovranno essere rapportati all'ampiezza e alla differente tipologia dei servizi che vengono offerti.

Gli operatori necessari sono:

- ASSISTENTE SOCIALE;

- FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO.

Il numero di tali operatori e le relative attribuzioni devono essere rapportati alla gamma dei servizi offerti.

4.4. CENTRO DI INCONTRO PER ATTIVITA' CULTURALI, DI TEMPO LIBERO E DI VITA ASSOCIATIVA.

Il Centro Sociale, centro diurno o centro di incontro, deve essere una struttura a carattere territoriale articolata, che accoglie vari servizi aperti alla comunità e particolarmente destinati per corrispondere alle diverse esigenze della popolazione anziana. In esso vengono organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione, nonchè erogate eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni dell'utenza anziana.

Gli utenti del centro sono dunque prevalentemente persone anziane che trovano in esso un costante punto di riferimento per trascorrere il proprio tempo libero e/o risolvere normali problemi di vita quotidiana.

Le attività consistono in:

a) ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI per rendere il centro un luogo di incontro, di base operativa per iniziative che possono estendersi anche sul territorio e di strumento di emanazione di servizi residenziali. Le iniziative possono essere:

- cineforum;

- conferenze/dibattiti;

- attività manuali e artigianali;

- attività musicali;

- attività di carattere filatelico;

- programmazione di visite guidate;

- organizzazione di gite.

b) ATTIVITA' INTEGRATIVE residenziali da rendere disponibili per tempi e secondo modalità determinate:

- servizio di barbiere, parrucchiere e pedicure;

- servizio bagno;

- " lavanderia-stireria;

- " ristoro.

c) ATTIVITA' ASSISTENZIALI che comportano:

- servizio sociale (connesso agli altri servizi preposti per gli anziani);

- servizio di pernottamento (temporaneo e per casi eccezionali);

- servizio ambulatoriale (da realizzare in collaborazione con le strutture socio-sanitarie distrettuali o locali).

d) ATTIVITA' DI COORDINAMENTO che comportano adeguati servizi organizzativi, di smistamento e coordinamento.

4.4.1. Standards organizzativi

4.4.1./A - Ambienti

In relazione ai servizi realizzati devono essere previsti:

- Uffici (segreteria e coordinamento/ufficio di servizio sociale);

- locali ad uso collettivo (bar-ristoro con annesso deposito e dispensa / saletta per gioco e svago e TV / sala pluriuso per riunioni, cinema, ecc. / Un locale plurimo per barbiere, pedicure, ecc. / Un locale per l'ambulatorio con annessi servizi igienici / Locale per pernottamenti temporanei);

- servizi (almeno due locali per servizi igienici distinti per sesso / Locale con vasca da bagno e doccia).

4.4.1./b - Personale

In dipendenza dei servizi offerti e dell'orario di apertura e chiusura del centro (almeno 7 ore giornaliere) la struttura organizzativa deve prevedere:

- Responsabile amministrativo;

- Assistente Sociale;

- Animatore socio-culturale;

- Assistente sanitaria o infermiere professionale;

- Ausiliari generici.

(fra questi potrà essere scelto il coordinatore-responsabile delle attività del Centro).

Il servizio bar potrà essere esercitato in gestione diretta oppure appaltato.

Il Centro dovrà prevedere un proprio regolamento con una gestione che coinvolge gli utenti stessi attraverso appositi comitati.

(Segue: appendice n. 3 - Regolamento interno del centro).

Appendice n. 3

REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DIURNO

Art. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione dei servizi e di facilitare i rapporti tra gli utenti del Centro Diurno.

Art. 2

Il Centro Diurno è destinato prevalentemente, ma non esclusivamente, alle persone anziane.

Art. 3

Per essere ammessi al Centro Diurno è necessario inoltrare domanda al Servizio Sociale mediante la compilazione di apposito modulo.

Art. 4

La tessera sarà rilasciata dopo avvenuta presentazione da parte dell'utente di certificato medico attestante l'assenza di malattie infettive e diffusive e da turbe mentali.

Art. 5

Il Responsabile del Centro Diurno dovrà tenere presso la sede del Centro stesso una scheda di tutti gli utenti contenente tutti i dati anagrafici, il domicilio e gli indirizzi dei familiari, da utilizzare in caso di bisogno.

Art. 6

Il Servizio Sociale rilascerà una tessera che consente la presenza e la partecipazione alla vita del Centro.

L'utilizzo dei servizi del Centro Diurno (di tutti o parte di essi) è gratuita o a parziale pagamento.

Art. 7

Il Responsabile del Centro Diurno può ritirare la tessera e di conseguenza allontanare l'utente per motivi gravi.

Art. 8

La durata dell'apertura del Centro Diurno sarà stabilita in relazione ai servizi prestati e alle esigenze locali; tale durata dovrà essere comunicata agli organi di polizia secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9

L'utente deve rispettare gli orari dei servizi, le norme particolari ed ogni altra disposizione che il Responsabile ritiene opportuna per il buon andamento del Centro Diurno.

Art. 10

L'utente non può introdurre al Centro Diurno persone sprovviste di tessera senza il consenso del Responsabile del Centro Diurno.

Art. 11

La rappresentanza degli utenti è un organo consultivo. Ha lo scopo di garantire la partecipazione degli utenti del Centro Diurno alla condizione ed alla organizzazione dei servizi ad essi destinati. Possono riunirsi quando lo ritengono opportuno, preavvisando il Responsabile e comunicando allo stesso le conclusioni cui pervengono.

Possono, inoltre, essere convocati dal Responsabile nelle occasioni da questi ritenute opportune.

La rappresentanza degli utenti sarà costituita da un minimo di tre membri che dureranno in carica un anno, eletti dagli stessi utenti riuniti in assemblea almeno una volta l'anno nel corso della quale verranno anche presentati i programmi di attività previste.

4.5. ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare, mediante servizi di carattere sociale e sanitario, consente alle persone anziane di restare inserite nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente sociale.

L'assistenza domiciliare si articola a livello di Comune, di quartiere e/o di distretto socio-sanitario a seconda della popolazione e degli utenti cui deve far fronte.

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni in relazione alle esigenze degli utenti e alle risorse disponibili:

a) fornitura di pasti caldi;

b) raccolta e riconsegna di biancheria;

c) disbrigo faccende domestiche;

d) espletamento di pratiche;

e) prelievi per esami clinici;

f) assistenza sanitaria di tipo infermieristico;

g) riabilitazione psico-motoria;

h) sostegno psicologico.

4.5.1. Standards organizzativi

E' necessario un locale in cui deve aver sede la segreteria organizzativa e mezzi di trasporto all'uopo attrezzati.

La varietà delle prestazioni richiede l'intervento di operatori con qualifiche diverse in relazione ai servizi offerti:

- assistente sociale (coordinatore);

- assistenti domiciliari;

- assistente sanitaria;

- infermiere professionale;

- ausiliario - autista.

Secondo le esigenze consolidate il rapporto assistenti domiciliari/utenti per garantire un servizio insieme efficiente ed efficace, dovrebbe essere 1:8/12 (una ass.dom. ogni otto/dodici utenti).

I servizi sopradetti devono configurarsi, in base alla normativa vigente, come gratuiti per tutti gli anziani di cui alla fascia A) [vedi tabella A]; potranno in parte essere anche offerti previo parziale rimborso del costo del servizio per coloro che non rientrino nella predetta fascia di reddito (art. 3 legge n. 87). Tuttavia dette prestazioni non potranno superare il 20% del totale delle prestazioni offerte gratuitamente (salvo la raggiunta piena disponibilità e, entro le due fasce predefinite B) e C), con un rimborso stabilito nella misura rispettivamente del 50% e del 75% del costo medio effettivo del servizio stesso.

4.6. SOGGIORNI CLIMATICI

Scopo fondamentale del servizio, articolato a livello di Comune, è di consentire agli anziani di godere di periodi di tranquillità, di cure, di ricreare lo spirito, di arricchire la propria cultura e la conoscenza del Paese.

La vacanza deve essere per l'anziano l'occasione di un cambiamento nella vita di ogni giorno, ossia deve poter vivere questo periodo come alternativo all'organizzazione e all'ambiente in cui è costretto a vivere tutto l'anno, sia esso un istituto di ricovero o la famiglia.

Per questo tipo di servizio i destinatari sono persone anziane che hanno a disposizione del tempo libero e che sono in particolari condizioni fisiche per cui necessitano di vacanze, di cure climatiche, e sono in grado di goderle.

Per quanto concerne la scelta delle località, è opportuno tenere in considerazione i desideri, ma soprattutto, i bisogni specifici degli utenti.

Le possibilità sono di tre tipi: soggiorni marini, montani e termali. Per ciascuna di queste possibilità è necessario che siano accertate le condizioni fisiche dell'anziano in modo che il soggiorno sia rispondente anche alle esigenze terapeutiche.

L'animatore è la figura centrale su cui poggia gran parte del lavoro e delle iniziative durante il soggiorno. La sua funzione può essere ricondotta a tre aspetti fondamentali:

a) rapporto con gli anziani del soggiorno;

b) rapporto con la struttura ospite;

c) rapporto con le strutture esterne.

Il rapporto animatore-ospite potrà variare a seconda delle situazioni e in particolare lo stato di salute degli anziani, da 1 a 10 fino a 1 ogni 15.

Dovrà prevedersi anche la presenza di una figura con preparazione sanitaria (infermiera o con assistente sanitaria) che:

- tenga aggiornata la cartella sanitaria dell'ospite;

- segua le visite mediche;

- assicuri l'osservanza delle prescrizioni e delle terapie;

- garantisca il rispetto di particolari diete;

- stia in quotidiano contatto con gli animatori.

Oltre all'operatore che tiene i rapporti con le organizzazioni turistiche e con le agenzie di viaggio e che garantisce il servizio informazioni agli anziani, è necessario assicurare il personale che segue nelle vacanze gli anziani.

Non è necessario che il personale che segue gli anziani sia di ruolo, in organico. Si possono utilizzare prestazioni ai lavoro autonomo. Si può anche fare ricorso al volontariato, purchè si tratti di persone adeguatamente preparate.

4.7. ASSISTENZA ABITATIVA

Per quanto concerne il servizio di assistenza abitativa a favore della terza età, è necessario prevedere innanzitutto le norme da inserire nei programmi di edilizia popolare ed economica e ove tali piani urbanistici siano stati già varati, realizzare nuovi provvedimenti che vadano ad integrare quelli definitivi, tenendo presenti le esigenze e le domande degli interessati, senza però trascurare i problemi relativi alle tipologie degli alloggi (evitando barriere architettoniche, prevedendo mini appartamenti a piano terreno in costruzioni più ampie).

Le condizioni, infatti, per rendere possibile una riduzione dei ricoveri in istituto, sono - senza dubbio - i chiari propositi che un'Amministrazione comunale intende perseguire con adeguati piani urbanistici e con precisi obiettivi, da rendere sempre pubblici, per riceverne credibilità da parte degli stessi utenti, in una società che desidera realizzare un servizio primario ed insostituibile.

4.8. CASA ALBERGO

La casa-albergo è un complesso di appartamenti minimi, di diversa tipologia, dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma.

Gli alloggi, raggruppati in unità residenziali in cui figurano anche appartamenti destinati ad altri nuclei familiari (fino ad un massimo del 20%) sono dotati di servizi collettivi così da consentire la scelta tra un tipo di vita prevalentemente autonoma e un tipo di vita prevalentemente comunitaria.

Le case albergo devono essere ubicate in seno ad agglomerati urbani o comunque in centri di vita attiva, dotati cioè degli elementi essenziali per una vita completa e organizzata (punti di vendita, luoghi di culto, centri culturali e ricreativi, verde attrezzato, servizi sanitari, trasporti pubblici).

4.8.1. - Standards organizzativi

4.8.1./A - Ambienti -

Le caratteristiche della casa-albergo devono prevedere:

- alloggi per 1 o 2 persone (camera da letto, soggiorno-pranzo, cucinino, servizi igienici);

- servizi collettivi;

- altri ambienti ad uso comune;

- servizi generali.

Per servizi collettivi si devono intendere: sala da pranzo, sala di riunione e/o soggiorno, eventuale cucina ad uso comune (orientativamente fino a 60 persone circa, lo spazio di cucina-magazzino può essere di circa mq. 50), reparto lavanderia comune, servizi igienici ad uso collettivo distinti per ambo i sessi e agevolmente raggiungibili.

Per ambienti ad uso comune si devono intendere: ingressi, ascensori e corridoi.

Per servizi generali si devono intendere ambienti per: ufficio amministrativo vicino l'atrio d'ingresso, servizi per il personale, spogliatoi e servizi igienici ed eventualmente alloggio per il custode-portiere.

4.8.1./B - Personale -

E' necessario prevedere:

- un custode-portiere;

- un segretario amministratore;

- un assistente coordinatore (che garantisca la presenza in alternativa con il precedente);

- ausiliari generici per le pulizie (anche non dipendenti);

- un operaio qualificato (per lavori di manutenzione, riscaldamento, ecc.) anche non dipendente.

(Segue appendice n. 4: Regolamento-tipo interno per la casa-albergo).

4.9. CASA PROTETTA

Per gli anziani scarsamente autosufficienti sono necessari alloggi ''protetti", a livello familiare, e collegati con un servizio di assistenza continua di carattere sanitario, domestico e sociale.

Per tale servizio può, in linea di massima, prevedersi:

- una unità è responsabile della direzione e del coordinamento complessivo;

- un'équipe di collaboratrici familiari;

- l'assistente sociale;

- un'équipe infermieristica;

- operaio per la manutenzione e lavori di fatica.

La casa protetta deve essere localizzata in centri urbani già costituiti ed a livello di U.S.L.

Oltre al personale stabile è consentito l'apporto di équipes presenti nel territorio a livello di distretto socio-sanitario e di U.S.L. stabilmente connessi ad altri servizi, nonchè l'apporto delle figure specialistiche.

4.10. COMUNITA' ALLOGGIO

Sia gli anziani autosufficienti che quelli parzialmente autosufficienti possono coabitare, formando delle comunità-alloggio di 5 o 6 persone, tramite sistemazione in appartamenti inseriti nel normale contesto abitativo e dotati dei locali e dei servizi necessari.

La soluzione proposta deve garantire l'autonomia individuale, il sostegno reciproco, l'approfondimento delle relazioni interpersonali ed il contatto con il mondo esterno.

Le comunità alloggio vanno seguite e sostenute dagli operatori del distretto socio-sanitario.

I raccordi fra le comunità alloggio ed i servizi territoriali di base devono poter essere coordinati da un assistente sociale operante nell'ambito del Centro Sociale o degli Uffici comunali competenti.

Appendice n. 4

REGOLAMENTO INTERNO CASA ALBERGO

Art. 1

Il responsabile della casa albergo è incaricato di risolvere tutti i problemi riguardanti il buon funzionamento delle C.A. e il benessere dei residenti; perciò egli provvede a far rispettare il presente regolamento.

Art. 2

I residenti godono della massima libertà e possono entrare ed uscire a qualsiasi ora.

Essi dispongono di una chiave della porta esterna, che dovrà essere sempre richiusa accuratamente. La porta d'ingresso dell'alloggio deve essere chiusa a chiave per assenze temporanee.

Nel caso di assenza prolungata, l'assegnatario deve invece rimettere la chiave al responsabile della C.A.

Art. 3

I residenti possono chiamare un medico di loro gradimento, in caso di malattia non grave o di indisposizione.

Per il trattamento consigliato possono richiedere le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare o del Centro diurno ove esistano nella zona.

Art. 4

I residenti devono mantenere l'alloggio in perfetto ordine e consentire alla donna di servizio o a qualsiasi altra persona incaricata delle pulizie di entrare nell'alloggio per provvedere periodicamente alle grosse pulizie.

Art. 5

Nel caso in cui un residente si trovi temporaneamente nella impossibilità di provvedere ai lavori domestici del suo alloggio, egli potrà richiedere l'aiuto di una domestica o del servizio di assistenza domiciliare.

Art. 6

Al fine di proteggere il riposo comune, i residenti devono, dopo le ore 22,30 e fino alle ore 7, evitare qualsiasi rumore molesto.

Art. 7

I residenti hanno libero accesso ai servizi collettivi della C.A., ivi compreso l'uso della lavanderia comune per il bucato personale.

Art. 8

La rappresentanza degli utenti, che è un organo consultivo, è costituita da almeno tre membri.

Gli ospiti si riuniscono in assemblea per la designazione dei candidati.

Art. 9

La rappresentanza degli ospiti deve riunirsi almeno ogni sei mesi. E' obbligatoria la compilazione del verbale di ogni seduta.

5. GLI OPERATORI E IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

L'organizzazione dei servizi sociali esposti nei precedenti paragrafi può essere svolta in forma diretta, che è anche la forma prevalente e più consona soprattutto per quei servizi che l'Ente locale riconoscesse come prioritari e qualificanti la sua iniziativa, oppure attraverso convenzionamento con le figure istituzionali previste dalla legge n. 87 del 6.5.1981. In entrambi i casi si ritiene ormai acquisito che il volontariato possa e debba svolgere un ruolo non secondario anche se sempre complementare e coordinato con le altre forme di azione pubblica.

Nel caso in cui il servizio sia gestito direttamente, per il relativo svolgimento dovranno essere assunti operatori in numero adeguato (in qualche caso gli standards sono stati specificati nell'ambito dell'illustrazione dei singoli servizi) e con preparazione professionale adatta e in via generale dotati dei diplomi prescritti e conseguiti formalmente.

L'assunzione, quando in pianta organica, sarà effettuata per pubblico concorso, in cui prova scritta e orale dovranno tendere ad accertare realmente le capacità e la preparazione professionale (sapere, saper fare, saper essere) dei canditati. Per l'inquadramento di tali operatori saranno seguite le norme in base alle ristrutturazioni operate presso i diversi Comuni, oppure attenersi alle disposizioni vigenti attraverso l'assunzione temporanea.

Particolare attenzione andrà dedicata all'aggiornamento e alla riqualificazione (quando necessario, vale a dire in caso di mutamenti specifici di norme e della legislazione per l'aggiornamento e nel caso di trasferimento a servizi diversi e/o nuovi per la riqualificazione, e sopratutto alla formazione permanente come 'risorsa' in grado di garantire anche l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

In via generale, all'atto della programmazione (annuale o poliennale) dei servizi stessi dovrà richiedersi in forma contestuale, altresì, un programma di formazione (per il quale andranno dunque previsti adeguati finanziamenti) per gli operatori (e definito con loro) che riguardi rispettivamente:

1) gruppi omogenei per impegno in stessi o analoghi servizi;

2) gruppi omogenei per professionalità.

Entrambi i momenti dovranno essere presenti e attuati nelle forme e nei modi più opportuni.

Per quanto concerne la formazione sul lavoro nel mentre se ne riconosce l'importanza e la essenzialità, se ne raccomanda l'esigenza di programmazione, coordinamento e alto livello di qualificazione da raggiungersi attraverso stretti collegamenti con l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali. In specifico si ritiene che (art. 2, ultimo comma della legge n. 87):

A) la Regione, tramite l'Assessorato competente debba, soprattutto in questa fase, emanare precisi orientamenti progettuali tesi a delineare il quadro di riferimento delle professionalità sociali necessarie, gli iter formativi per eventuali figure non previste istituzionalmente e annualmente le indicazioni prioritarie da seguire nell'aggiornamento, riqualificazione e formazione permanente; dovrà inoltre coordinare i programmi annuali in tale ambito che gli dovranno pervenire dalle singole Amministrazioni straordinarie provinciali.

B) I Comuni, singoli o associati, dovranno attuare i programmi di formazione permanente, aggiornamento e riqualificazione previo accordo con le Province che dovranno intervenire quale supporto tecnico-scientifico, anche avvalendosi (o consentendo il coinvolgimento) di agenzie tecniche, istituti pubblici (universitari e non), privati qualificati e attrezzati al riguardo, coordinando e razionalizzando interventi e provvedimenti finanziari.

Alla Regione, in attesa di una normativa specifica che pare ormai indilazionabile, competono i seguenti compiti:

1) delineare iter formativi per eventuali nuove figure sociali;

2) emanare orientamenti che individuino le professionalità sociali necessarie nei diversi servizi;

3) emanare indicazioni annuali che precisino le esigenze di formazione sul lavoro individuando metodologie, contenuti e ambiti periodicamente da privilegiare;

4) coordinare i programmi annuali che le Province dovranno avviare.

Alle Amministrazioni straordinarie provinciali, in tale contesto seppur provvisorio, pare dunque opportuno affidare compiti di coordinamento e di supporto tecnico-scientifico delle iniziative di formazione sul lavoro pur gestite direttamente da Comuni singoli o associati. Questi ultimi, dunque, risultano gli Enti coinvolti in termini prioritari per l'attuazione dei piani annuali di formazione sul lavoro per tutti gli operatori già inseriti nei servizi.

Detta formazione si configura come da svolgersi parte sul territorio e nelle strutture specifiche e parte in sedi formative appropriate ed anche a livelli più ampi di coinvolgimento (tutti operatori di determinati servizi anche a livello di più Comuni).

E' ormai acquisito in termini stabili e chiari nella stessa legislazione nazionale ("legge n. 833", ad esempio) e regionale il ruolo che in un paese democratico e pluralista può e deve avere il volontariato; anzi un approccio non negativo verso tale realtà potrà senza dubbio far crescere la solidarietà sociale e il comune e reciproco sostegno dei singoli appartenenti alla collettività che peraltro la stessa ''filosofia" più generale dei servizi sociali non solo non esclude ma presuppone e incoraggia.

Il volontariato deve però vedere rispettate le seguenti condizioni:

1. essere, comunque, sempre complementare alla azione pubblica;

2. essere sempre concordato e coordinato con la medesima anche quando si svolga in ambiti dove non fosse prevista la presenza di servizi dell'Ente locale;

3. garantire un intervento qualificato, professionalmente ineccepibile (e quindi dimostrare di essere operatori preparati e all'altezza) e ideologicamente non inquinato da specifiche tendenze o opzioni di parte;

4. assicurare l'intervento per un periodo minimo definito e determinato, impegnandosi a non venir meno alle linee programmatiche concordate e coordinate con l'Ente locale;

5. essere rappresentativo in qualche modo e nella modalità più opportuna dal punto di vista formale (associazione di fatto, cooperativa, ecc...);

6. non prevedere alcuna remunerazione definitiva e formalmente o informalmente concordata, se si eccettuano i rimborsi spese, che potranno essere anche forfettari;

7. risultare iscritti, come associazioni o cooperativa, in apposito albo, come legge n. 87, una volta verificate le specificità umane e professionali necessarie.

6. LE CONVENZIONI

Si è già detto che, oltre alla modalità diretta di gestione e organizzazione dei servizi previsti nel presente regolamento da parte dell'Ente locale (e avendo peraltro già affrontato il ruolo del volontariato), può essere prevista anche una forma convenzionata appunto (e solo) per l'effettuazione di servizi, con:

1) cooperative;

2) associazioni (anche di volontariato);

3) enti assistenziali pubblici o privati;

4) istituti di ricovero

iscritti in apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali.

Le convenzioni dovranno il più possibile essere predisposte in termini omogenei e analoghi (sempre nei limiti delle possibilità date) soprattutto per le parti generali in cui devono venire chiaramente definiti:

1) le motivazioni che legittimano la scelta del convenzionamento e che potranno, se venute meno, far optare per la gestione diretta del servizio;

2) il tipo di servizio (o di servizi) da svolgere, le modalità, gli standards da rispettare;

3) il tipo di operatori che devono essere coinvolti;

4) i tempi di durata della convenzione;

5) le modalità di rescissione dell'accordo per giuste cause (da specificare) e di rinnovo del medesimo;

6) i costi complessivi al massimo del costo totale medio previsto per i servizi convenzionati (secondo le voci indicate all'appendice n. 5) aumentati di una quota percentuale di spettanza per il rischio e l'attività progettuale e di coordinamento, quota che non potrà superare comunque il 20% del costo previsto.

Su tutta la materia eserciterà con continuità e pertinenza sia un'opera di supporto tecnico sia un'opera di indirizzo, suggerimento e coordinamento, l'Ufficio competente dell'Assessorato regionale agli Enti locali.

[Vedi appendice n. 6 - Documentazione da produrre al Comune per la stipula di convenzione].

Appendice n. 6

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AL COMUNE

PER LA STIPULA DI CONVENZIONE

1) Domanda in carta da bollo a firma del legale rappresentante dell'Ente;

2) copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'Ente richiedente;

3) documento attestante le generalità del legale rappresentante;

4) documento da cui risultino le generalità della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'Ente;

5) copia autenticata del regolamento interno dell'Istituto;

6) certificazione comprovante la iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 6 della legge n. 87;

7) scheda informativa per anziani debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente;

8) tabella dietetica settimanale (per quantità e calorie) del vitto somministrato ad ogni anziano, vistata dall'Ufficiale Sanitario;

9) tabella indicativa del costo dei generi alimentari somministrati settimanalmente e dei relativi prezzi praticati sul mercato, munita del visto della Camera di Commercio;

10) tabella analitica del costo effettivo del mantenimento giornaliero di ciascun ospite;

11) planimetria generale in tre copie (su carta da disegno non lucida) in scala 1/100, con descrizione di tutti gli ambienti distinti per piano. Nel riquadro corrispondente a ciascun vano dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

a) l'uso cui il vano è destinato (camera da letto, cucina, salotto, sala da pranzo, bagno W.C., etc.);

b) per ogni vano dovrà essere indicata la cubatura e la superficie.

Le planimetrie debbono essere redatte da un tecnico qualificato (ingegnere, geometra, etc.), esse debbono, altresì, indicare per ciascun foglio il timbro e la firma del tecnico stesso.

7. IL MODELLO COMPLESSIVO

Abbiamo già detto che la stesura del presente regolamento ha privilegiato l'esame analitico dei singoli servizi anche perchè, nella maggior parte dei casi, questi potranno essere attivati gradualmente in ragione delle esigenze prioritarie e delle risorse disponibili.

Non può e non deve tuttavia sfuggire il 'disegno' unitario che deve connettere tutti questi interventi in un settore omogeneo e integrato di iniziative al fine di raggiungere il massimo di efficienza (nell'utilizzazione delle risorse) e di efficacia (nell'ottimale finalizzazione delle stesse).

Per tale ragione può delinearsi un "modello complessivo" relativo all'intero ambito di intervento in favore degli anziani che si concretizza nella individuazione di un possibile centro assistenziale in cui convergano tutti gli operatori impegnati in questo campo. In linea di massima e dal punto di vista operativo, potranno configurarsi due équipes entrambe facenti capo (e che vi trovano dunque la sede operativa) al Centro di incontri:

- una prima équipe che opera prevalentemente sul territorio mediante opportune integrazioni e coordinamenti (assistenza domiciliare, socio-sanitaria e riabilitativa). Questa dovrà, comunque, operare in stretto collegamento con le équipes distrettuale e/o socio-sanitaria dell'U.S.L. sia per i necessari supporti specialistici, sia per gli opportuni 'smistamenti';

- una seconda équipe che opera prevalentemente nel centro residenziale (per assistenza abitativa, assistenza economica, per soggiorni marini e montani, per i servizi di informazione sociale e per l'affiancamento alla gestione dei problemi proprio al Centro di incontri).

I Coordinatori delle singole équipes potrebbero garantire lo scambio di informazioni, esperienze e problemi, mentre riunioni sia di équipe sia fra équipes garantirebbero la essenziale integrazione e omogeneità di indirizzo più generale.

8. NORME TRANSITORIE

8.1. Standards

La carenza in Sicilia di strutture di tipo residenziale e di tipo aperto, impone la necessità di assegnare nella prima applicazione della presente legge un congruo termine entro il quale gli enti pubblici e privati dell'Isola che svolgono attività assistenziali in favore di anziani debbono riadattare, trasformare e sistemare i propri stabilimenti in funzione degli standards strutturali fissati dall'Amministrazione regionale, ai fini della loro iscrizione all' "ALBO" presso l'Assessorato Enti locali.

Si ritiene di fissare tale termine in tre anni a decorrere dalla data del decreto che approva gli standards in parola.

Se è ammissibile una fase transitoria al tre anni per il possesso dei requisiti strutturali, non potendosi trasformare o costruire in tempi più brevi edifici o parti di essi secondo i nuovi canoni, è altresì necessario assegnare un termine, se pur più breve, per l'approntamento degli "standards organizzativi". Pertanto, entro un anno a decorrere dalla data del decreto che ne approva gli standards, gli Enti dovranno adeguare le loro strutture organizzative, ed in particolare il rapporto numerico tra assistenti ed assistiti, ai parametri fissati dalla Regione.

In tale regime transitorio i Comuni, singoli od associati, possono attuare i servizi e gli interventi previsti dalla legge 87 in convenzione, fino allo scadere del termine del regime transitorio stesso, con enti, associazioni o cooperative in atto autorizzati dall'Assessorato regionale agli Enti locali. Per gli Enti di nuova istituzione, ancorchè in possesso degli standards strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa, ai fini del convenzionamento, è necessaria la loro iscrizione all'albo regionale relativamente al tipo di servizio che si intende prestare.

L'Assessorato per gli Enti locali, nell'ambito dei compiti di vigilanza assegnati dalla normativa vigente, intensificherà i controlli su tutte le istituzioni abilitate, se pur in via transitoria, e su quelle che chiedono di esserlo, adottando gli opportuni provvedimenti nei casi di accertata inadempienza per quanto attiene gli organici, gli orari di servizio, i contratti di lavoro e quant'altro si renda utile allo scopo.

Istruzioni particolari in merito all'iscrizione all'albo regionale, saranno impartite direttamente dall'Assessorato regionale Enti locali che ne curerà ampia diffusione tra gli operatori del settore.

8.2. Assistenza abitativa

Fino a quando i Comuni non avranno o non disporranno di alloggi da assegnare in uso gratuito od agevolato agli anziani, almeno il dieci per cento degli alloggi di tipo popolare che si renderanno disponibili sul territorio comunale, per effetto di nuove costruzioni, dovrà essere riservato agli anziani.

Dovrà essere parimenti riservato agli anziani almeno il venti per cento degli alloggi che si renderanno disponibili per riassegnazioni.

I Comuni accantonano le quote di riserva di cui al precedente comma, prima di procedere alla compilazione delle graduatorie comunali.

L'alloggio è concesso in uso gratuito agli anziani che non superano i limiti di reddito indicati al penultimo comma dell'art. 3 della legge n. 87. Ove ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma del predetto articolo, il canone non dovrà superare il cinquanta per cento del canone determinabile ai sensi della legge n. 392 del 1978.

8.3. Centri diurni e notturni di assistenza

Fino a quando i Comuni non disporranno di strutture adeguate agli standards strutturali previsti dal presente Regolamento, potranno continuare ad utilizzare i centri diurni e notturni esistenti sul territorio.

Dovrà in ogni caso essere potenziata l'organizzazione dei centri al fine di adeguarne gli standards organizzativi alle prescrizioni del presente Regolamento.

La integrazione dell'attività dei centri con il settore sanitario deve aver luogo mediante collegamenti funzionali con i distretti sanitari di base e, transitoriamente, con i dipartimenti sanitari.

8.4. Convenzioni per la gestione dei servizi

Qualora la gestione e l'organizzazione dei servizi previsti all'art. 4 della legge sia condotta in forma "convenzionata" con associazioni o cooperative, vedi punto 6 del presente Regolamento, dovrà assicurarsi che il personale adibito all'espletamento dei servizi sia in possesso dei requisiti di buona condotta morale e civile.

Il personale da adibire ai servizi di assistenza avrà la qualifica di "collaboratore sociale'', parificato al terzo livello della struttura comunale. E' consentita la richiesta nominativa alle Commissioni per il collocamento.

8.5. ONPI - "Utilizzazione delle strutture e del personale ONPI ai sensi art. 18 l.r. 87/81".

In esito alle operazioni del censimento di cui al 2° comma della legge n. 87, l'Assessore regionale per gli Enti locali formula proposte alla Giunta regionale in ordine alla utilizzazione delle strutture e del personale da parte dei Comuni.

Ai fini dell'emanazione delle direttive dovranno essere preliminarmente interpellate le Amministrazioni dei Comuni nel cui territorio esistono strutture ONPI, allo scopo di acquisire necessari elementi di valutazione.

In particolare i Comuni interessati dovranno rendere rota la possibilità di inserire nei propri bilanci congrui stanziamenti a valere quale anticipazione per la gestione dei servizi, per la manutenzione delle strutture e per gli emolumenti al personale.

Qualora i Comuni non siano in grado di anticipare i fondi occorrenti l'Assessore per gli Enti locali riferisce alla Giunta regionale per le conseguenti iniziative legislative.

Appendice n. 7

DELIBERA E DISCIPLINARE ATTIVITA' LAVORATIVA PER GLI ANZIANI

- delibera -

Oggetto: attività lavorativa svolta da cittadini anziani - l.r. n. 87 del 6 maggio 1981.

VISTA la legge regionale n. 1 del 2.1.1979, con la quale vengono attribuiti ai Comuni alcune funzioni amministrative regionali e con cui vengono stanziate delle somme annuali a carico del bilancio della Regione stessa;

VISTA la legge regionale n. 87 del 6.5.1981, riferita a interventi e servizi a favore degli anziani;

VISTO lo schema-tipo del regolamento per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dei servizi, di cui alla sopracitata legge n. 87, approvato con decreto dell'Assessore regionale per gli Enti locali;

RITENUTO di dovere rivolgere particolare attenzione a determinate attribuzioni e a determinati servizi, in considerazione anche che, nella nuova politica degli interventi sociali per gli anziani, si è affermata la convinzione secondo la quale l'anziano deve poter restare nell'ambiente della famiglia e della comunità di appartenenza, in una organizzazione di vita a dimensione sempre più umana;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle iniziative a favore degli anziani, si rende ormai necessario disciplinare anche determinati interventi per assicurare caratteristiche di vita dignitosa, con riguardo alle potenzialità ed orientamenti dell'anziano stesso;

ATTESOCCHE' è inderogabile l'esigenza da parte dell'Amministrazione comunale di modificare la concezione di bisogno, ove possibile, concezione troppo legata a carenze o necessità emendabili con altri interventi;

RITENUTO che può intervenirsi con l'iniziativa rivolta a tale tipo di cittadino della terza età, inserendoli in servizi utili per la collettività;

CONSIDERATO che tali servizi si possono elencare in

- sorveglianza davanti alle scuole;

- sorveglianza presso le attrezzature sportive;

- sorveglianza nei giardini e nei parchi pubblici;

- educatore di lingua italiana, estere, storia, geografia, aritmetica, attività scientifiche, scienze, per classi elementari e medie;

- sorveglianza presso centri diurni e di ristoro;

- accompagnamento a monumenti e luoghi nelle gite per anziani;

- trasporto ed accompagnamento degli handicappati;

- attività di sostegno ad anziani ed inabili (letture, compagnia e servizi similari);

RITENUTO che tale servizio può essere configurato come "contratto d'opera a termine", essendo sufficiente la individuazione dell'opera con i risultati dell'attività richiesta nelle caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 2222 del C.C., per cui possono essere stipulati contratti d'opera trimestrali, rinnovabili a trimestre alternato e per un massimo di due volte per anno, al fine di attuare una giovevole rotazione, tenendo conto della funzionalità del servizio stesso;

ATTESOCCHE' può essere opportuno affidare la scelta del cittadino della terza età, aspirante ai detti servizi, all'esame di una apposita commissione composta dal Sindaco, o da un suo rappresentante Assessore, da un Consigliere di maggioranza, uno di minoranza (ove esistano) e dal capo dell'Ufficio (o Ripartizione) delle Attività Sociali, a cui sarà erogato il gettone di presenza per ogni seduta nella misura analoga a quella prevista per la presenza nel Consiglio comunale;

RITENUTO che la Commissione sopra citata può stabilire gli appositi criteri per la individuazione degli anziani con i quali la Ripartizione Attività Sociali curerà la stipula dei contratti trimestrali d'opera;

ATTESOCCHE' eventuali piccole riparazioni alle attrezzature fornite dall'Amm.ne agli anziani operanti per lo svolgimento del servizio possono essere fatte eseguire direttamente dagli stessi e rimborsati su presentazione di regolare fattura dal servizio economato, per cui è opportuno dotare l'economo di un fondo di L. (1);

(1) se ed in quanto è compatibile con il regolamento di economato.

CONSIDERATO che come dal bando annuale, e salvo diverso provvedimento futuro, possono essere stipulati con n. ...... anziani altrettanti contratti di opera, suddivisi per servizi nel bando stesso, con un compenso orario forfettario di lire 3.000 nei giorni feriali e di L. 4.000 nei giorni festivi e per non più di due ore giornaliere;

RITENUTO che può provvedersi all'impegno della spesa come dal capitolo di bilancio corrispondente e che può procedersi al relativo pagamento dei stipulanti i contratti d'opera, su attestazione della Ripartizione Attività Sociali, debitamente firmata dall'Assessore, dal Capo Ripartizione e dal Ragioniere della stessa Ripartizione, tramite relativo mandato emesso dalla Ragioneria Generale e Finanza, salvo rendiconto da inoltrare ogni due anni;

CONSIDERATO necessario regolamentare come in premessa tale tipo di servizi, come da unito regolamento che fa parte integrante del presente provvedimento;

SENTITO il parere della Commissione Consiliare competente riunitasi in seduta del ..

il cui verbale viene allegato in copia fotostatica;

oppure:

Sentita la Commissione composta ex art. 15 l.r. n. 87 riunitasi in data ...... ed il cui verbale si allega in copia fotostatica;

DELIBERA

1) - Approvare i nuovi interventi sull'attività lavorativa svolta dagli anziani come nelle premesse del presente atto deliberativo.

2) - Approvare il regolamento allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante.

3) - Procedere al pagamento degli operatori in argomento su certificazione della Ripartizione Attività Sociali, a firma del Ragioniere, del Capo Ripartizione e dell'Assessore della Ripartizione stessa. Agli effetti di tali pagamenti con il presente provvedimento si intende procedere mediante aperture di credito in favore dell'economo o di altro funzionario del Comune; l'Economo (o il funzionario) trimestralmente renderà conto dell'accreditamento in argomento.

4) Autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato a favore dell'Economo comunale per l'importo di L. ............., al fine di rimborsare tempestivamente piccole riparazioni alle attrezzature fatte eseguire dagli stessi anziani, previa presentazione di regolare fattura.

Assoggettare gli emolumenti alla ritenuta a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma del 1° comma dell'art. 25 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni, trattandosi di prestazioni di servizi a terzi e, pertanto, attività di lavoro autonomo svolte nell'ambito di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, 3° comma - lett. a) del D.P.R. 29.9.1973, n. 597, intendendosi esclusa l'applicazione dell'IVA, giusto 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni.

(Segue Appendice n. 7)

- REGOLAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI -

Art. 1

L'Amministrazione comunale, attraverso la Ripartizione Attività Sociali, può destinare gli anziani ai servizi di:

a) sorveglianza presso le scuole;

b) sorveglianza presso le attrezzature sportive;

c) sorveglianza nei giardini e parchi pubblici;

d) sorveglianza nei centri diurni e di ristoro;

e) sorveglianza presso le spiagge e zone balneari;

f) educazione lingua italiana, estere, storia, geografia, aritmetica, attività scientifiche, scienze;

g) accompagnamento a monumenti e musei in gite per anziani e minori;

h) trasporto ed accompagnamento degli handicappati;

i) attività di sostegno nei confronti di anziani e inabili (letture, compagnia e servizi similari).

Art. 2

L'aspirante, che abbia compiuto l'età di 65 anni, deve produrre domanda, in carta libera, allegando il mod. 101 o il mod. 740, all'Ufficio (o Ripartizione) Attività Sociali del Comune di ...................... unitamente allo stato di famiglia, a seguito di manifesto diramato dal Comune una volta per anno per tutti i servizi.

Art. 3

L'Ufficio (o la Ripartizione) Attività Sociali deve richiedere al Comando Vigili Urbani i prescritti accertamenti di Ufficio, a corredo della pratica.

Art. 4

Per l'esame delle istanze è istituita un'apposita Commissione, così composta: Presidente - Sindaco o Assessore suo delegato; un consigliere comunale di maggioranza; un consigliere comunale di minoranza (ove esistono); il Capo Ufficio (o Ripartizione) Attività Sociali.

Art. 5

La Commissione stabilisce gli appositi criteri per la individuazione degli anziani idonei e può chiedere agli interessati ulteriore documentazione, ove necessario.

Art. 6

Per ciascun servizio, la Commissione, sulla base dei criteri prestabiliti, predispone apposito elenco, dal quale saranno chiamati gli addetti nel numero previsto nel bando.

Art. 7

L'Ufficio (o la Ripartizione) Attività Sociali, unitamente agli Uffici competenti, predispone gli atti per la stipula dei contratti d'opera trimestrali, e curerà, sempre d'accordo con gli uffici interessati, le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative delle varie situazioni locali e della residenza degli operanti.

Art. 8

In relazione al tipo di servizio richiesto, i prestatori di opera devono rispondere a precisi requisiti anagrafici, fisici e penali, i primi dei quali riguardano la residenza nel Comune e l'età che non deve essere inferiore a 65 anni, la seconda e la terza saranno accertate d'ufficio.

Art. 9

I prestatori d'opera esercitano o un servizio all'entrata e all'uscita degli alunni presso le scuole, o presso i parchi, o presso i giardini, o presso le palestre e attrezzature sportive o di educazione delle materie delle classi elementari e medie nei centri di proprietà o di conduzione comunale o di cicerone nelle gite per anziani e minori o per accompagnamento e trasporto degli handicappati o di lettura, compagnia e servizi similari nei confronti di handicappati e inabili.

Art. 10

Gli uffici comunali interessati, e in particolare il Corpo dei Vigili Urbani, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2222 del C.C., hanno una funzione di coordinamento.

Art. 11

Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a 2 ore per giorno, a seconda del servizio ed il vincolo di orario deve essere determinato dai condizionamenti dei servizi stessi.

Art. 12

Gli addetti possono essere riconfermati solo due volte per anno a trimestri alternati e con gli stessi, in ordine ai rispettivi impegni, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

Art. 13

Sia l'Amministrazione comunale che gli interessati possono in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta, che deve pervenire tempestivamente.

Art. 14

Gli operatori che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi, e di ciò avrà cura la Ripartizione Ragioneria e Finanza.

Art. 15

Eventuali piccole riparazioni alle attrezzature fornite dall'Amministrazione agli anziani per lo svolgimento del servizio, sono eseguite direttamente o indirettamente a cura degli interessati e rimborsate tempestivamente, su presentazione di regolare fattura e/o ricevuta, tramite il servizio economato.

Art. 16

Il compenso orario forfettario è fissato in L. 3.000 nei giorni feriali e in L. 4.000 nei giorni festivi e per non oltre due ore giornaliere per tutti i servizi, con esclusione per l'accompagnamento ed il trasporto degli handicappati che sarà invece, di L. 5.000 nei giorni feriali e, ove necessarie, di L. 6.000 nei giorni festivi, il cui pagamento avverrà mensilmente, su certificazione dell'Ufficio (o Ripartizione) Attività Sociali, previa firma del Ragioniere, del Capo Ripartizione, certificazione da trasmettere alla Ragioneria Generale, che emetterà, subito dopo, il dovuto mandato.

Il compenso varierà a seconda del variare del costo della vita.

IOCOLANO