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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 24 febbraio 1995

G.U.R.S. 15 aprile 1995, n. 20

Rivalutazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani ed adulti inabili, per l'anno 1995.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

Considerato che a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dall'Amministrazione regionale e dai comuni agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili, vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento;

Visto il decreto n. 3000/AA.SS. dell'11 gennaio 1994, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale, per l'anno 1994, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:


- minori semiconvittori        L. 16.000;
- minori convittori            L. 24.200;
- anziani e adulti inabili     L. 30.200;
Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT per il periodo dicembre 1993 - dicembre 1994, ha subito un incremento pari al 3,9%;

Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati, arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano come segue:


- minori semiconvittori       L. 16.600;
- minori convittori           L. 25.100;
- anziani e adulti inabili    L. 31.300;
Ritenuto, altresì, di determinare in L. 13.300 ed in L. 14.200 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare rispettivamente le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio di istruzione goduto dagli enti ricoveranti;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale degli enti locali e le amministrazioni comunali, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono determinate nelle misure in premessa indicate.

Art. 2

Il presente decreto, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24 febbraio 1995.

GRAZIANO