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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 17 dicembre 1993

G.U.R.S. 5 marzo 1994, n. 12

Determinazione del contributo da erogare ai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 6, 1° comma - punto 2/C della legge regionale n. 68 del 18 aprile 1981, in virtù del quale i comuni sono tenuti ad istituire il servizio di trasporto gratuito in favore dei soggetti portatori di handicap per la frequenza dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986, con il quale è stato previsto che, sino a quando i comuni non avranno istituito il suddetto servizio di trasporto, da gestire direttamente o mediante convenzione, il servizio stesso viene effettuato dagli enti, istituzioni o associazioni che svolgono l'attività di riabilitazione, dietro corresponsione, da parte dei comuni di residenza degli assistiti, di una retta giornaliera per ogni soggetto trasportato, il cui onere viene assistito da un contributo regionale;

Visto il capitolo 19033 del bilancio regionale l'esercizio finanziario 1993, il cui stanziamento di 9.000.000.000 è destinato all'erogazione in favore dei comuni del suddetto contributo;

Considerato che, a norma dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, occorre predeterminare i criteri per l'erogazione del contributo in argomento;

Ritenuto opportuno, ai fini di una equa ripartizione della somma stanziata in bilancio, quantificare il contributo per ciascun comune in rapporto al numero dei soggetti fruenti del servizio di trasporto ed al numero dei giorni in cui il servizio stesso viene svolto;

Atteso che dall'esame globale dell'apposita documentazione presentata dai singoli comuni della Sicilia si evidenzia per l'anno 1993 una richiesta del servizio per complessive n. 889.070 prestazioni di trasporto individuale;

Considerato che dal rapporto tra la somma stanziata in bilancio ed il suddetto numero complessivo delle prestazioni individuali si determina l'entità del contributo da erogare pro capite e pro die nella misura di L. 10.122;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, il contributo da erogare ai comuni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986, viene determinato nella misura giornaliera di L. 10.122 per ciascun soggetto fruente del servizio di trasporto.

Art. 2

L'onere della differenza tra il contributo concesso e l'ammontare complessivo delle rette per il trasporto, nella misura determinata con decreto n. 4603 del 20 settembre 1993, che i singoli comuni debbono corrispondere agli enti, istituzioni o associazioni che svolgono il servizio in argomento, resta a carico dei comuni medesimi, i quali all'uopo potranno utilizzare i fondi della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 17 dicembre 1993.

ORDILE