Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 24 aprile 1987

G.U.R.S. 30 maggio 1987, n. 22

Approvazione del regolamento-tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 636 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto speciale siciliano in materia di pubblica beneficenza e di opere pie;

Vista la legge regionale di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia n. 22 del 9 maggio 1986;

Considerato che l'art. 9 della legge di riordino demanda all'Assessore regionale per gli enti locali l'approvazione di uno schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare ad uso dei comuni singoli od associati, per le finalità previste dagli artt. 8 e seguenti della legge regionale di riordino anzi citata;

Visto lo schema predisposto a tal fine dal gruppo di consulenza di cui all'art. 52 della legge regionale di riordino;

Dato atto che l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad avvalersi del gruppo di consulenza fino alla istituzione del comitato previsto dall'art. 13;

Considerato che lo schema predisposto dal gruppo di consulenza, composto di n. 10 articoli, risponde ai principi ed agli obiettivi del titolo II della legge di riordino, artt. 8 e seguenti, ed è preordinato alla approvazione di omologhi regolamenti comunali da parte dei comuni singoli od associati, che potranno avvalersi anche degli allegati di cui è corredato lo schema-tipo;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per la finalità degli artt. 8 e seguenti della legge regionale di riordino n. 22 del 9 maggio 1986, è approvato lo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori, di cui alle premesse.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24 aprile 1987.

PARISI

Allegato

REGOLAMENTO-TIPO

SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

Art. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

Art. 2

L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, sia a livello di ufficio di servizio sociale che a livello di operatività decentrata nei quartieri. Per ogni proposta il servizio sociale, con l'apporto di una équipe per l'età evolutiva, ove possibile, svolge una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo affidatario, nonchè sul minore.

Art. 4

Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;

- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;

- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento attraverso incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc.

Art. 5

L'amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori;

- erogare, se necessario, una somma di danaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;

- assicurare agli affidamenti e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie affidatarie;

- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;

- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;

- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;

- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;

- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;

- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;

- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);

- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;

- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento.

Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del. minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

Art. 10

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del comune, si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine, si procederà a chiedere l'intervento del tribunale per i minorenni.

Visto: PARISI

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3