
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 20 dicembre 1993
G.U.R.S. 5 marzo 1994, n. 12
Determinazione dei parametri per l'erogazione dei finanziamenti in conto capitale previsti dall'art. 6 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, concernente il piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap;
Considerato che l'art. 6 della citata legge prevede la concessione di finanziamenti per investimenti rivolti alla realizzazione di strutture residenziali in favore di soggetti portatori di handicap;
Considerato che per analoghi finanziamenti in c/capitale, relativi alla realizzazione di strutture assistenziali per anziani, la legge regionale n. 14/1986 ha previsto la determinazione di specifici parametri di spesa cui rapportare gli interventi regionali per ciascuna tipologia di servizi e limiti di spesa complessivi per ciascun progetto;
Ritenuto di dovere determinare anche per i finanziamenti relativi alle spese in c/capitale, di cui all'art. 6 della citata legge n. 16/86, appositi parametri di spesa cui rapportare gli interventi regionali per singola tipologia di servizio, nonchè limiti di spesa complessivi per ciascun progetto, per uniformità a quanto previsto dal II comma dell'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, concernente interventi e servizi in favore degli anziani;
Visto il decreto 7 novembre 1991 dell'Assessorato per la cooperazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 14 dicembre 1991, con il quale è stato determinato il limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95 ed il voto n. 19862 espresso dal C.T.A.R. dei lavori pubblici nell'adunanza del 6 marzo 1992 in merito al limite massimo di intervento ed alle percentuali di maggiorazione da computarsi per la realizzazione di strutture residenziali di cui alle anzi citate leggi regionali;
Ritenuto di dovere adeguare tali limiti commisurandoli alla particolarità delle tipologie da realizzare concernenti soggetti portatori di handicap bisognevoli di servizi personalizzati;
Ritenuto nel contempo di estendere l'intervento regionale, fissando specifici parametri, anche agli oneri che i comuni sono chiamati a sopportare per il reperimento di aree sulle quali realizzare le strutture residenziali e per l'acquisto di strutture esistenti;
Decreta:
Articolo Unico
Sono fissati nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, i nuovi parametri ed i limiti di spesa complessivi per ciascuna struttura cui vanno correlati i finanziamenti in conto capitale previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 16/86, per soggetti portatori di handicap riferiti alle specifiche tipologie di servizio.
Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 20 dicembre 1993.
ORDILE
Allegato
Parametri e limiti di spesa dei finanziamenti in conto capitale concernenti la realizzazione di servizi residenziali, in favore di soggetti portatori di handicap. Legge regionale n. 16/86.
1) NUOVE COSTRUZIONI
A) Comunità-alloggio
- capacità recettiva massima n. 8 posti letto;
- estensione massima realizzabile mq. 300;
- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 450.000.000;
- spesa ammessa sino a L. 1.500.000 per mq.;
B) Casa-famiglia
- capacità recettiva massima n. 4 posti letto;
- estensione massima realizzabile mq. 220;
- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 300.000.000;
- spesa ammessa sino a L. 1.500.000 per mq.
2) RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI
A) Comunità-alloggio
- capacità recettiva massima n. 8 posti letto;
- estensione massima realizzabile mq. 300;
- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 360.000.000;
- spesa ammessa sino a L. 1.200.000 per mq.
B) Casa-famiglia
- capacità recettiva massima n. 4 posti letto;
- estensione massima realizzabile mq. 220;
- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 265.000.000;
- spesa ammessa sino a L. 1.200.000 per mq.
3) Per l'esproprio di area da destinare alla realizzazione dei sopra indicati servizi, la misura dell'intervento regionale è integrata da un ulteriore finanziamento sino a L. 50.000 per ogni mq. di area utile alla struttura.
Per l'acquisizione di unità immobiliari da destinare a tali servizi, l'intervento regionale previsto per la ristrutturazione è integrato da un ulteriore finanziamento commisurato all'importo massimo di L. 500.000 per mq. di superficie da recuperare ai fini della ristrutturazione e, comunque, non superiore a quello determinato da valutazione U.T.E.