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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 5 marzo 1994

G.U.R.S. 14 maggio 1994, n. 23

Parametri e limiti di spesa dei finanziamenti in conto capitale concernenti la realizzazione di servizi aperti e residenziali in favore di minori inabili ed anziani.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, integrata dalla legge regionale 7 agosto 1990, n. 27;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in Sicilia;

Considerato che l'art. 45 della citata legge di riordino prevede la concessione di finanziamenti per investimenti rivolti alla realizzazione di strutture aperte e residenziali in favore di minori, inabili ed anziani;

Considerato che, per analoghi finanziamenti in conto capitale relativi alla realizzazione di strutture assistenziali per anziani, la legge regionale n. 14/1986 ha previsto la determinazione di specifici parametri di spesa cui rapportare gli interventi regionali per ciascuna tipologia di servizi e limiti di spesa complessivi per ciascun progetto;

Ritenuto di dovere determinare anche per i finanziamenti relativi alle spese di investimento di cui al 1° comma, lett. B, dell'art. 45 della citata legge n. 22/86, appositi parametri di spesa cui rapportare gli interventi regionali per singola tipologia di servizio, nonchè limiti di spesa complessivi per ciascun progetto, per uniformità a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, concernente interventi e servizi in favore degli anziani;

Visto il decreto n. 37 del 6 luglio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46 del 6 ottobre 1990, che ha determinato i parametri e limiti di spesa di cui sopra;

Ritenuto di dovere ricomprendere in tali parametri tutte le tipologie per servizi aperti e residenziali previste dal D.P.R.S. 29 giugno 1988;

Ritenuto che, in relazione all'intervenuto aumento del costo delle costruzioni, anche in esito al nuovo prezziario regionale per le opere pubbliche, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, occorre procedere ad un adeguamento dei singoli parametri d'intervento e dei limiti di spesa complessivi, ciò al fine di porre gli enti destinatari degli interventi nelle condizioni ottimali per l'effettiva realizzazione delle opere progettate;

Ritenuto, nel contempo, di estendere l'intervento regionale, fissando specifici parametri, anche agli oneri che i comuni sono chiamati a sopportare per il reperimento di aree sulle quali realizzare le strutture socio - assistenziali e per l'acquisto di edifici meritevoli recupero;

Ritenuto, altresì, di potere determinare per i servizi da realizzare ricadenti nelle città di Palermo, Catania e Messina una maggiorazione sino al 20% dei parametri di spesa definiti per ciascuna tipologia di servizio e per singolo progetto;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Sono fissati, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, i nuovi parametri ed i limiti di spesa complessivi per ciascuna struttura cui vanno correlati i finanziamenti per investimenti di cui all'art. 45 della legge regionale di riordino n. 22/86, nonchè quelli di cui alla legge regionale n. 14/86 e n. 27/90, riferiti alle specifiche tipologie di servizio.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 marzo 1994.

ORDILE

Allegato

"Parametri e limiti di spesa dei finanziamenti in conto capitale concernenti la realizzazione di servizi aperti e residenziali in favore di minori, inabili ed anziani"

1. NUOVE COSTRUZIONI

A) Servizi residenziali

Casa albergo:

- capacità ricettiva massima n. 100 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 3.600 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 50 milioni per posto letto.

Casa di riposo, casa protetta:

- capacità ricettiva massima n. 120 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 3.280 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 43 milioni per posto letto.

Istituto di ricovero:

- capacità ricettiva massima n. 150 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 3.600 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 43 milioni per posto letto.

Comunità alloggio:

- estensione massima mq. 200;

- misura dell'intervento regionale per singola comunità progettata non superiore a L. 260 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 1.415.000 per mq.

Case di accoglienza e comunità di tipo familiare:

- capacità ricettiva massima n. 20 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 600 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 37 milioni per posto letto.

B) Servizi aperti

Centri diurni e d'incontro e centri di accoglienza temporanea:

- estensione massima mq. 1.000;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 1.150 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 1.400.000 per mq.

Per l'esproprio di aree da destinare alla realizzazione di servizi aperti e residenziali la misura dell'intervento regionale e integrata da un ulteriore finanziamento sino a L. 50.000 per ogni mq. di area utile alla struttura.

2. RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

A) Servizi residenziali

Casa albergo:

- capacità ricettiva massima n. 100 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.700 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 38 milioni per posto letto.

Casa di riposo:

- capacità ricettiva massima n. 200 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 4.200 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 29 milioni per posto letto.

Casa protetta:

- capacità ricettiva massima n. 120 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.240 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 29 milioni per posto letto.

Istituto di ricovero:

- capacità ricettiva massima n. 150 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.464 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 29 milioni per posto letto.

Comunità alloggio:

- estensione massima mq. 200;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 205 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 1.150.000 per mq.

Casa di accoglienza e comunità di tipo familiare:

- capacità ricettiva massima n. 20 posti letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 404 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 25 milioni per posto letto.

B) Servizi aperti

Centri diurni e d'incontro e centri di accoglienza temporanea:

- estensione massima mq. 1.000;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 840 milioni;

- spesa ammessa sino a L. 1.050.000 per mq.

L'intervento regionale finalizzato all'acquisto di edifici meritevoli di recupero, da destinare a servizi aperti e residenziali, è commisurato all'importo massimo di L. 500.000 per mq. di superficie da recuperare ai fini della ristrutturazione e, comunque, non superiore a quello determinato da valutazione U.T.E.

3. INTERVENTI PARTICOLARI

Per servizi da realizzare ricadenti nelle città di Palermo, Catania e Messina i parametri di spesa sopra definiti per ciascuna tipologia di servizio e per singolo progetto possono essere maggiorati sino al 20%.

I parametri e limiti di spesa di cui sopra si applicano anche in sede di concessione di contributi ad enti, associazioni o cooperative.