
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 30 marzo 1994
G.U.R.S. 21 maggio 1994, n. 24
Limiti di reddito per l'accesso ai servizi ed agli interventi socio - assistenziali.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale di riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in Sicilia n. 22 del 9 maggio 1986;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990 n. 27, che introduce modifiche, integrazioni ed ulteriori disposizioni per l'attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino;
Visto l'art. 53, u.c. della citata legge regionale n. 22/86 che demanda, nella prima applicazione della medesima legge di riordino, all'Assessore regionale per gli enti locali la determinazione dei limiti di reddito per la gratuità dei servizi e per l'accesso con quota di partecipazione al costo a carico dell'utente, ciò sino all'approvazione del piano triennale dei servizi socio - assistenziali previsto dall'art. 15 della medesima legge;
Visti i propri decreti n. 71 del 30 giugno 1989, n. 85 del 26 aprile 1990 e n. 6751 del 29 gennaio 1992, a mezzo dei quali venivano adeguati i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi ed agli interventi socio - assistenziali che i comuni sono tenuti ad istituire in attuazione della legge regionale n. 22/86, nonchè determinate le quote di compartecipazione al costo a carico degli utenti con reddito superiore esente per l'accesso gratuito;
Preso atto delle notevoli variazioni ed innovazioni apportate dal Governo nazionale al regime delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
Considerato che la compartecipazione alla spesa socio - sanitaria ha sin ora tenuto conto del criterio sopra richiamato e che, pertanto, va modificato;
Ritenuto di dovere perseguire come obiettivi: la continuità nell'erogazione dei servizi, privilegiando coloro che sono privi di risorse vitali e la razionalizzazione della spesa pubblica, con un perequato riparto dei relativi oneri finanziari tra i comuni e i beneficiari, esercitando un potere di scelta a favore dei bisogni primari e dei soggetti con redditi minimi;
Ritenuto di dovere fissare i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi assistenziali, nonchè i criteri di compartecipazione;
Ritenuto di mantenere per i servizi residenziali in favore di anziani, adulti ed inabili la compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti nella misura prevista dal D.A. n. 137/88, con la sola eccezione dei titolari di pensione sociale per i quali si dovrà prevedere una quota di compartecipazione differenziata, in considerazione dell'ammontare minimo di dette pensioni e della necessità di garantire al soggetto la disponibilità di una quota finanziaria per far fronte a bisogni che non rientrano nelle prestazioni assistenziali fornite all'interno della struttura;
Sentito il parere del Comitato consultivo regionale per i servizi socio - assistenziali dell'art. 14 della legge regionale n. 1° marzo 1994;
Decreta:
L'accesso gratuito ai servizi ed agli interventi socio - assistenziali, che i comuni sono tenuti ad istituire in attuazione:
a) della legge regionale n. 22/86 con esclusione dell'assistenza residenziale in favore degli anziani e degli adulti inabili;
b) della legge regionale n. 14/86, art. 4 "Soggiorni climatici e attività ricreative culturali e del tempo libero";
c) della legge regionale n. 14/86, art. 9 "Integrazione lavorativa degli anziani";
d) della legge regionale n. 87/81, art. 11 "Assistenza domiciliare in favore degli anziani";
dovrà essere assicurato ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi, maggiorata del 50% per i servizi di cui alle lettere a, b, c e maggiorata del 100% per i servizi di cui alla lettera d. Si perviene al reddito esente allorchè il reddito complessivo dà luogo ad una imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di imposta spettante ad esclusione delle detrazioni sostitutive degli oneri deducibili.
I soggetti in possesso di redditi superiori sono tenuti a compartecipare in ragione del 5% della spesa per ogni milione imponibile. L'intervento assistenziale di cui alla lettera c) del precedente art. 1 verrà ridotto nella misura di cui al superiore criterio di compartecipazione.
Ai fini di cui agli articoli precedenti, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari, sarà presa in considerazione la somma dei redditi e delle detrazioni di ciascun componente.
L'accesso gratuito ai servizi residenziali in favore degli anziani e degli adulti inabili dovrà essere assicurato ai soggetti che non risultino in possesso di reddito alcuno.
La compartecipazione al costo delle rette erogate per i servizi residenziali in favore degli anziani e degli adulti inabili è determinata nel limite del 50% del reddito personale per i soggetti autosufficienti e nel limite del 65% del reddito personale per i soggetti parzialmente e/o totalmente non autosufficienti, sino alla concorrenza del costo del servizio.
La quota di compartecipazione, di cui al precedente art. 5, viene ridotta nei confronti dei titolari della sola pensione sociale ad 1/3 e ad 1/2 a seconda che il beneficiario sia autosufficiente o non autosufficiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 marzo 1994.
ORDILE