
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 30 gennaio 1989
G.U.R.S. 13 maggio 1989, n. 24
Rette da corrispondere dal 1° gennaio 1989 agli istituti che provvedono al ricovero di minori, anziani e adulti inabili.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
Considerato che, a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dall'Amministrazione regionale e dai comuni agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili, vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione, a far tempo dell'ultimo adeguamento;
Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato dallo ISTAT per il dicembre 1987 - dicembre 1988, ha subito un incremento pari al 5,5%;
Visto il D.A. n. 2874 del 25 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1988 (reg. n. 8, fg. n. 300), con il quale, per l'anno 1988, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:
- minori semiconvittori L. 11.700 - minori convittori L. 17.800 - anziani e adulti inabili L. 22.100;
Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati, arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano determinati come segue:
- minori semiconvittori L. 12.300 - minori convittori L. 18.700 - anziani e adulti inabili L. 23.300;
Ritenuto, altresì, di determinare in L. 10.000 ed in L. 10.500 le rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare all'interno della struttura assistenziale, rispettivamente, scuole pubbliche ovvero classi parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio di istruzione goduto dagli enti ricoveranti;
Decreta:
In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Amministrazione regionale (Assessorato degli enti locali) e i comuni, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1989, sono determinate nelle misure in premessa indicate.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 gennaio 1989.
CANINO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 15 febbraio 1989.
Reg. n. 2, Enti locali, fg. n. 4.