
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 10 gennaio 1991
G.U.R.S. 20 aprile 1991, n. 18
Rette da corrispondere dal 1° gennaio 1991 agli istituti che provvedano al ricovero di minori, anziani e adulti inabili.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
Considerato che a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dall'Amministrazione regionale e dai comuni agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili, vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione a fare tempo dall'ultimo adeguatamento;
Visto il D.A. n. 816 del 25 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1990 (reg. 2, fg. n. 71), con il quale per l'anno 1990 le rette sono state adeguate ai seguenti importi:
- minori semiconvittori L. 13.100 - minori convittori " 19.900 - anziani e adulti inabili " 24.800Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato dall'ISTAT per il periodo dicembre 1989 - dicembre 1990, ha subito un incremento pari al 6,4%;
Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a fare tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati, arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano determinati come segue:
- minori convittori L. 13.900 - minori convittori " 21.100 - anziani e adulti inabili " 26.300Ritenuto, altresì, di determinare in L. 11.300 ed in L. 11.900 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare rispettivamente le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio di istruzione goduto dagli enti ricoveranti;
Decreta:
In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale per gli enti locali e le amministrazioni comunali, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1991, sono determinate nelle misure in premessa indicate.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 10 gennaio 1991.
LA RUSSA
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 31 gennaio 1991.
Reg. n. 2, Enti locali, fg. n. 183.