
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 15 febbraio 1992
G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13
Determinazione degli standards per l'ampliamento degli organici di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, concernente l'istituzione di nuovi servizi presso gli enti locali;
Considerato che l'art. 1 della suddetta legge fa carico all'Assessore per gli enti locali di predisporre appositi standards in funzione dell'ampliamento delle piante organiche degli enti locali, relativamente ai servizi decentrati da leggi regionali;
Vista la relazione della commissione di studio appositamente istituita con proprio decreto n. 10/2076 del 28 ottobre 1991;
Ritenuto di accogliere le proposte della commissione di studio di cui sopra in ordine alla predisposizione degli standards;
Acquisito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, come da art. 1, 3° c., della citata legge regionale n. 22/91, espresso nella seduta del 30 gennaio 1992, e accolte le proposte di modifica in esso contenute;
Decreta:
Ai fini dell'ampliamento degli organici di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, il limite del 20%, ivi previsto, va riferito alle piante organiche determinate con provvedimenti formali adottati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.
Entro il limite del 20% complessivamente consentito, gli enti locali possono istituire posti nelle diverse aree dei servizi decentrati nelle seguenti misure percentuali massime:
A) amministrazioni comunali;
1) area dei servizi socio-assistenziali - 30%;
2) area dell'assistenza scolastica - 45%;
3) area beni culturali (biblioteche, Parchi Robinson, tempo libero, etc.) - 10%;
4) area del turismo (attività sportive e ricreative) - 5%;
5) area industriale e commerciale - 5%;
6) area urbanistico-edilizia - 5%.
B) amministrazioni delle province regionali:
1) area formazione professionale - 5%;
2) area dei servizi socio-scolastici - 30%;
3) area dei servizi per lo sviluppo economico - 20%;
4) area dei servizi per l'organizzazione del territorio e la tutela dell'ambiente - 45%.
Ciascuno dei superiori limiti percentuali, per comprovate esigenze o per una migliore organizzazione dei servizi interessati, potrà subire variazioni in più o in meno. Ciascuna variazione deve essere compensata da variazioni di segno opposto in altra, o altre aree di attività.
Le dotazioni organiche complessive, relative ai servizi decentrati, si uniformano agli standards seguenti:
A) amministrazioni comunali:
1) area dei servizi socio-assistenziali:
a) per i servizi e i parametri relativi si rinvia al D.P.Reg. 29 giugno 1988, in Gazzetta Ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1988;
b) assistenza ai tossicodipendenti: un assistente sociale ogni 15 assistiti.
2) assistenza scolastica:
a) colonie climatiche permanenti. Si rinvia agli standards del D.P. Reg. 29 giugno 1988 relativi ai soggiorni di vacanza;
b) refezione scolastica:
- una unità responsabile;
- personale di cucina = 1 cuoco + 1 aiuto anche con funzioni di ausiliario, fino a 50 alunni;
- un ulteriore aiuto ogni altri 50 alunni o frazione superiore a 25;
c) trasporto alunni:
- in aggiunta all'autista, ogni scuolabus (eccettuati i minibus) deve viaggiare con un accompagnatore/trice;
- il personale è incaricato anche di altri servizi d'istituto in modo da assicurarne l'impiego a tempo pieno;
d) attività integrativa scolastica:
- insegnanti = 1 fino a 25 alunni + 1 ogni ulteriori 25;
- bidelli = 1 fino a 50 alunni + 1 ogni ulteriori 50 alunni o frazione superiore a 25;
- i superiori standards si applicano nei comuni ove l'attività integrativa scolastica non sia effettivamente svolta dallo Stato.
3) area culturale:
a) biblioteche: con patrim. libr. fino a 3000 VV bibl. aiuto bibl. distributore commesso 1 - 1 1 con patrim. libr. fino a 5000 VV bibl. aiuto bibl. distributore commesso 1 1 1 1 con patrim. libr. fino a 10000 VV bibl. aiuto bibl. distributore commesso 1 1 2 1 con patrim. libr. fino a 20000 VV bibl. aiuto bibl. distributore commesso 1 1 3 2 con patrim. libr. fino a 40000 VV bibl. aiuto bibl. distributore commesso 1 2 4 3- una unità di personale per ciascun profilo professionale per ogni ulteriori 40000 volumi;
- uno dei bibliotecari svolge le funzioni di direttore;
b) musei:
Possono essere istituiti profili professionali (direttore, catalogatore, sorvegliante, commesso ecc.) secondo i criteri di razionalità ed economicità e tenuto conto del patrimonio museografico posseduto dall'ente;
c) parchi Robinson:
- animatori socio-culturali e attività ricreative = uno ogni 30 utenti del parco o frazione superiore a 15.
4) gestione impianti sportivi: impianti e servizi complementari attività sportive: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;
5) gestione impianti turistici: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;
6) gestione mercati all'ingrosso: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;
7) gestione aree attrezzate per l'artigianato: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;
8) gestione servizi di edilizia ed urbanistica: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità.
B) province regionali:
1) formazione professionale: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;
2) attività socio-scolastica:
le province regionali, per la gestione di istituti socio scolastici permanenti o analoghi servizi, possono istituire profili professionali in funzione di tale gestione secondo un rapporto complessivo operatori/utenti (dell'istituto o servizio) non superiore a 1:4;
il superiore rapporto può essere proporzionalmente elevato fino a 1:1.5 in relazione alla presenza di utenti dell'istituto o del servizio portatori di handicap o con problemi di adattamento sociale;
3) gestione impianti turistici: profili professionali attinenti secondo criteri di razionalità ed economicità;
4) vigilanza della caccia e della pesca; protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali: un agente di polizia provinciale ogni 100 Km² e inoltre: un agente istruttore ogni 6 agenti; un agente ispettore ogni 4 agenti istruttori;
le frazioni non sono considerate;
5) tutela dell'ambiente e attività di prevenzione e controllo dell'inquinamento.
Le provincie regionali possono organizzare il servizio relativo istituendo profili professionali adeguati (biologo, geologo, chimico, agronomo, zoologo, botanico etc.; periti di settore ecc.) secondo i seguenti parametri cumulativi:
a) in rapporto alla popolazione:
1) nelle province sino a 300.000 abitanti, una unità ogni 15.000 abitanti;
2) nelle province sino a 500.000 abitanti, una unità ogni 20.000 abitanti;
3) nelle province sino a 1.000.000 di abitanti, una unità ogni 30.000 abitanti;
4) nelle province oltre 1.000.000 di abitanti, una unità ogni 50.000 abitanti;
b) in rapporto alla superficie territoriale, una unità ogni 100 Km. quadrati;
c) in rapporto alle attività economiche, una ogni 5.000 addetti, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT, dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.
In ogni caso, il numero minimo di addetti alle strutture, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, non può essere inferiore alle 40 unità.
La dotazione è ripartita tra servizi amministrativi, tecnici e di vigilanza in ragione, rispettivamente, del 20%, 40% e 40%.
6) Manutenzione strade trasferite alle province regionali:
- cantonieri = 1 ogni Km. 5;
- capi cantoniere = 1 ogni 10 cantonieri;
- sorveglianti = 1 ogni 3 capi cantoniere;
7) artigianato e attività commerciali: profili professionali attinenti secondo criteri di razionalità ed economicità;
8) servizi urbanistici: come punto 7.