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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 15 febbraio 1992

G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13

Determinazione degli standards per l'ampliamento degli organici di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, concernente l'istituzione di nuovi servizi presso gli enti locali;

Considerato che l'art. 1 della suddetta legge fa carico all'Assessore per gli enti locali di predisporre appositi standards in funzione dell'ampliamento delle piante organiche degli enti locali, relativamente ai servizi decentrati da leggi regionali;

Vista la relazione della commissione di studio appositamente istituita con proprio decreto n. 10/2076 del 28 ottobre 1991;

Ritenuto di accogliere le proposte della commissione di studio di cui sopra in ordine alla predisposizione degli standards;

Acquisito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, come da art. 1, 3° c., della citata legge regionale n. 22/91, espresso nella seduta del 30 gennaio 1992, e accolte le proposte di modifica in esso contenute;

Decreta:

Art. 1

Ai fini dell'ampliamento degli organici di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, il limite del 20%, ivi previsto, va riferito alle piante organiche determinate con provvedimenti formali adottati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 2

Entro il limite del 20% complessivamente consentito, gli enti locali possono istituire posti nelle diverse aree dei servizi decentrati nelle seguenti misure percentuali massime:

A) amministrazioni comunali;

1) area dei servizi socio-assistenziali - 30%;

2) area dell'assistenza scolastica - 45%;

3) area beni culturali (biblioteche, Parchi Robinson, tempo libero, etc.) - 10%;

4) area del turismo (attività sportive e ricreative) - 5%;

5) area industriale e commerciale - 5%;

6) area urbanistico-edilizia - 5%.

B) amministrazioni delle province regionali:

1) area formazione professionale - 5%;

2) area dei servizi socio-scolastici - 30%;

3) area dei servizi per lo sviluppo economico - 20%;

4) area dei servizi per l'organizzazione del territorio e la tutela dell'ambiente - 45%.

Ciascuno dei superiori limiti percentuali, per comprovate esigenze o per una migliore organizzazione dei servizi interessati, potrà subire variazioni in più o in meno. Ciascuna variazione deve essere compensata da variazioni di segno opposto in altra, o altre aree di attività.

Art. 3

Le dotazioni organiche complessive, relative ai servizi decentrati, si uniformano agli standards seguenti:

A) amministrazioni comunali:

1) area dei servizi socio-assistenziali:

a) per i servizi e i parametri relativi si rinvia al D.P.Reg. 29 giugno 1988, in Gazzetta Ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1988;

b) assistenza ai tossicodipendenti: un assistente sociale ogni 15 assistiti.

2) assistenza scolastica:

a) colonie climatiche permanenti. Si rinvia agli standards del D.P. Reg. 29 giugno 1988 relativi ai soggiorni di vacanza;

b) refezione scolastica:

- una unità responsabile;

- personale di cucina = 1 cuoco + 1 aiuto anche con funzioni di ausiliario, fino a 50 alunni;

- un ulteriore aiuto ogni altri 50 alunni o frazione superiore a 25;

c) trasporto alunni:

- in aggiunta all'autista, ogni scuolabus (eccettuati i minibus) deve viaggiare con un accompagnatore/trice;

- il personale è incaricato anche di altri servizi d'istituto in modo da assicurarne l'impiego a tempo pieno;

d) attività integrativa scolastica:

- insegnanti = 1 fino a 25 alunni + 1 ogni ulteriori 25;

- bidelli = 1 fino a 50 alunni + 1 ogni ulteriori 50 alunni o frazione superiore a 25;

- i superiori standards si applicano nei comuni ove l'attività integrativa scolastica non sia effettivamente svolta dallo Stato.

3) area culturale:

 a) biblioteche:
con patrim. libr. fino a 3000 VV
bibl.            aiuto bibl.     distributore   commesso
1                   -                1            1
con patrim. libr. fino a 5000 VV
bibl.            aiuto bibl.     distributore   commesso
1                   1                 1            1
con patrim. libr. fino a 10000 VV
bibl.            aiuto bibl.     distributore   commesso
1                   1                 2            1
con patrim. libr. fino a 20000 VV
bibl.            aiuto bibl.     distributore   commesso
1                   1                 3            2
con patrim. libr. fino a 40000 VV
bibl.            aiuto bibl.     distributore   commesso
1                   2                 4            3
- una unità di personale per ciascun profilo professionale per ogni ulteriori 40000 volumi;

- uno dei bibliotecari svolge le funzioni di direttore;

b) musei:

Possono essere istituiti profili professionali (direttore, catalogatore, sorvegliante, commesso ecc.) secondo i criteri di razionalità ed economicità e tenuto conto del patrimonio museografico posseduto dall'ente;

c) parchi Robinson:

- animatori socio-culturali e attività ricreative = uno ogni 30 utenti del parco o frazione superiore a 15.

4) gestione impianti sportivi: impianti e servizi complementari attività sportive: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;

5) gestione impianti turistici: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;

6) gestione mercati all'ingrosso: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;

7) gestione aree attrezzate per l'artigianato: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;

8) gestione servizi di edilizia ed urbanistica: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità.

B) province regionali:

1) formazione professionale: profili professionali attinenti e secondo criteri di razionalità ed economicità;

2) attività socio-scolastica:

le province regionali, per la gestione di istituti socio scolastici permanenti o analoghi servizi, possono istituire profili professionali in funzione di tale gestione secondo un rapporto complessivo operatori/utenti (dell'istituto o servizio) non superiore a 1:4;

il superiore rapporto può essere proporzionalmente elevato fino a 1:1.5 in relazione alla presenza di utenti dell'istituto o del servizio portatori di handicap o con problemi di adattamento sociale;

3) gestione impianti turistici: profili professionali attinenti secondo criteri di razionalità ed economicità;

4) vigilanza della caccia e della pesca; protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali: un agente di polizia provinciale ogni 100 Km² e inoltre: un agente istruttore ogni 6 agenti; un agente ispettore ogni 4 agenti istruttori;

le frazioni non sono considerate;

5) tutela dell'ambiente e attività di prevenzione e controllo dell'inquinamento.

Le provincie regionali possono organizzare il servizio relativo istituendo profili professionali adeguati (biologo, geologo, chimico, agronomo, zoologo, botanico etc.; periti di settore ecc.) secondo i seguenti parametri cumulativi:

a) in rapporto alla popolazione:

1) nelle province sino a 300.000 abitanti, una unità ogni 15.000 abitanti;

2) nelle province sino a 500.000 abitanti, una unità ogni 20.000 abitanti;

3) nelle province sino a 1.000.000 di abitanti, una unità ogni 30.000 abitanti;

4) nelle province oltre 1.000.000 di abitanti, una unità ogni 50.000 abitanti;

b) in rapporto alla superficie territoriale, una unità ogni 100 Km. quadrati;

c) in rapporto alle attività economiche, una ogni 5.000 addetti, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT, dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

In ogni caso, il numero minimo di addetti alle strutture, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, non può essere inferiore alle 40 unità.

La dotazione è ripartita tra servizi amministrativi, tecnici e di vigilanza in ragione, rispettivamente, del 20%, 40% e 40%.

6) Manutenzione strade trasferite alle province regionali:

- cantonieri = 1 ogni Km. 5;

- capi cantoniere = 1 ogni 10 cantonieri;

- sorveglianti = 1 ogni 3 capi cantoniere;

7) artigianato e attività commerciali: profili professionali attinenti secondo criteri di razionalità ed economicità;

8) servizi urbanistici: come punto 7.

Art. 4

Gli standards di cui al precedente articolo rappresentano limiti massimi.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la pubblicazione.

Palermo, 15 febbraio 1992.

LOMBARDO