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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 21 febbraio 1996

G.U.R.S. 30 marzo 1996, n. 14

Determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, per l'anno 1996.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

Considerato che, a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dall'Amministrazione regionale e dai comuni agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento;

Visto il decreto n. 4000/AA.SS. del 24 febbraio 1995, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale, per l'anno 1995, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:


- minori semiconvittori                          L. 16.600
- minori convittori                              L. 25.100
- anziani e adulti inabili                       L. 31.300
Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT per il periodo dicembre 1994 - dicembre 1995 ha subito un incremento pari al 5,8%;

Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati arrotondati per difetto alle centinaia di lire restano determinati come segue:


- minori semiconvittori                          L. 17.500
- minori convittori                              L. 26.500
- anziani e adulti inabili                       L. 33.000
Ritenuto, altresì, di determinare in L. 14.000 ed in L. 15.000 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare rispettivamente le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio goduto dagli enti ricoveranti;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale degli enti locali e le amministrazioni comunali, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono determinate nelle misure in premessa indicate.

Art. 2

Il presente decreto, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 21 febbraio 1996.

GURRIERI