
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 24 maggio 1994
G.U.R.S. 25 giugno 1994, n. 32
Determinazione della retta che i comuni debbono corrispondere ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, per l'anno 1994.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, con la quale all'art. 6, comma 1, n. 2/C, si fa carico ai comuni della Sicilia del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap per la frequenza dei centri di riabilitazione;
Vista la legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986, che all'art. 5 istituisce la corresponsione di un contributo da erogare ai comuni per l'effettuazione del servizio di trasporto succitato;
Vista la legge regionale n. 33 del 23 maggio 1991, il cui art. 13 determina la misura della retta che i comuni debbono erogare ad enti, istituzioni o associazioni, convenzionati per l'espletamento del servizio in argomento, con la prescrizione che la retta stessa venga adeguata di anno in anno in rapporto all'indice di rivalutazione ISTAT rispetto ai dati dell'anno precedente, nonchè in rapporto al maggior onere derivante dall'applicazione dei contratti di lavoro relativi al personale con qualifica di autista ed ausiliario di assistenza;
Visto il decreto n. 4603 del 20 settembre 1993, con il quale l'ammontare della retta in argomento è stato determinato, per l'anno 1993, in lire 26.030;
Preso atto che l'indice di rivalutazione monetaria da applicare all'adeguamento della retta in esame per l'anno 1994 risulta essere pari a + 4,2%, come si evince dalla nota n. 200 del 27 aprile 1994 dell'Istituto nazionale di statistica - segreteria centrale del SISTAN - ufficio regionale per la Sicilia;
Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ammontare della retta, tenendo conto soltanto dell'indice di rivalutazione ISTAT, lasciando ai singoli comuni l'ulteriore eventuale integrazione in relazione al maggiore onere derivante dall'applicazione dei contratti di lavoro;
Decreta:
Articolo Unico
Per l'anno 1994, la misura della retta prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 33 del 23 maggio 1991 viene determinata in L. 27.123.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 24 maggio 1994.
ORDILE