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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 20 settembre 1993

G.U.R.S. 25 giugno 1994, n. 32

Determinazione della retta che i comuni debbono corrispondere ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, per l'anno 1993.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, con la quale all'art. 6, comma 1, n. 2/C, si fa carico ai comuni della Sicilia del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap per la frequenza dei centri di riabilitazione;

Vista la legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986, che all'art. 5 istituisce la corresponsione di un contributo da erogare ai comuni per l'effettuazione del servizio di trasporto succitato;

Vista la legge regionale n. 33 del 23 maggio 1991, il cui art. 13 determina la misura della retta che i comuni debbono erogare ad enti, istituzioni o associazioni, convenzionati per l'espletamento del servizio in argomento, con la prescrizione che la retta stessa venga adeguata di anno in anno in rapporto all'indice di rivalutazione ISTAT rispetto ai dati dell'anno precedente, nonchè in rapporto al maggior onere derivante dalla applicazione dei contratti nazionali di lavoro relativi al personale con qualifica di autista ed ausiliario di assistenza;

Visto il decreto n. 4602 del 5 maggio 1992, con il quale l'ammontare della retta in argomento è stato determinato in L. 24.695;

Preso atto che l'indice di rivalutazione monetaria da applicare all'adeguamento della retta in esame per l'anno 1993 risulta del 5,4%, come si evince dalla nota n. 122 del 5 maggio 1993 dell'Istituto nazionale di statistica;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ammontare della retta tenendo conto soltanto dell'indice di rivalutazione ISTAT, lasciando ai singoli comuni l'ulteriore eventuale integrazione in relazione al maggior onere derivante dall'applicazione dei contratti di lavoro;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per l'anno 1993, la misura della retta prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 33 del 23 maggio 1991 viene determinata in L. 26.030.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 20 settembre 1993.

ORDILE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali con nota n. 771 del 6 ottobre 1993.