Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 23 marzo 1998

G.U.R.S. 2 maggio 1998, n. 21

Determinazione delle rette da corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

Considerato che a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dall'Amministrazione regionale agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili, vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento;

Visto il decreto n. 103/AA.SS. del 15 febbraio 1997, non soggetto a registrazione della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale, per l'anno 1997, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:


- minori semiconvittori    L. 18.200;
- minori convittori        L. 27.550;
- anziani e adulti inabili L. 34.300;
Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT per il periodo dicembre 1996 - dicembre 1997 ha subito un incremento pari all'1,7%;

Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano determinati come segue:


- minori semiconvittori    L. 18.500;
- minori convittori        L. 28.000;
- anziani e adulti inabili L. 34.900;
Ritenuto, altresì, di determinare in L. 14.800 ed in L. 15.850 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare rispettivamente le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio goduto dagli enti ricoverati;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale degli enti locali è tenuto a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono determinate nelle misure in premessa indicate.

Art. 2

Il presente decreto, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 23 marzo 1998.

MISURACA