
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 27 giugno 1988
G.U.R.S. 2 luglio 1988, n. 29
Titoli e relativi criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie dei concorsi per titoli di cui all'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali;
Vista la legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2;
Considerato che, in base al disposto dell'art. 3, comma 5°, della citata legge n. 2/88, occorre determinare i titoli e i relativi criteri di valutazione necessari per la formazione di graduatorie dei concorsi per titoli di cui allo stesso art. 3, comma 4°;
Ritenuto che i titoli e i relativi criteri da determinare per i suddetti concorsi devono essere ispirati al principio della selezione per merito e per professionalità;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e le rappresentanze regionali dell'ANCI e dell'UPS;
Visto il parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, espresso in data 22 giugno 1988;
Decreta:
I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli di cui all'art. 3.4 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.
1 - Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:
a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:
- punti 48 al titolo di studio richiesto;
- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente;
b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:
- punti 48 per il diploma richiesto;
- punti 6 per altro diploma equivalente;
- punti 6 per il titolo di studio superiore.
2 - Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti, è così attribuito:
- 0.90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
- 0.70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
- 1.40 per la lode.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.
3 - Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:
- 1.66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
- 1.20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
- 0.96 punti al voto di 60/60.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.
Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.
Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi, vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.
I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20). Essi sono:
a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;
b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.
Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esami dopo il conseguimento del titolo di studio;
c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3: punti 0.30 per ciascun mese fino al massimo di punti 4;
d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0.50 fino ad un massimo di punti 2;
pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0.10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1.
Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;
e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:
- relativi a posti richiedenti titolo di studio equivalente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;
- relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.
Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:
a) servizi prestati in area professionale immediatamente inferiore: punti 0.10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;
b) servizi prestati in area professionale corrispondente o superiore: punti 0.30 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.
I servizi inferiori a mesi tre non sono valutabili.
L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quella del posto cui si concorre.
A parità di punteggio finale è preferito, ai fini della assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del DPCM 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità, è preferito il concorrente di età maggiore.