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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 27 giugno 1988

G.U.R.S. 2 luglio 1988, n. 29

Titoli e relativi criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie dei concorsi per titoli di cui all'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali;

Vista la legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2;

Considerato che, in base al disposto dell'art. 3, comma 5°, della citata legge n. 2/88, occorre determinare i titoli e i relativi criteri di valutazione necessari per la formazione di graduatorie dei concorsi per titoli di cui allo stesso art. 3, comma 4°;

Ritenuto che i titoli e i relativi criteri da determinare per i suddetti concorsi devono essere ispirati al principio della selezione per merito e per professionalità;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e le rappresentanze regionali dell'ANCI e dell'UPS;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, espresso in data 22 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli di cui all'art. 3.4 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.

Art. 2

1 - Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;

- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente;

b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:

- punti 48 per il diploma richiesto;

- punti 6 per altro diploma equivalente;

- punti 6 per il titolo di studio superiore.

2 - Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti, è così attribuito:

- 0.90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;

- 0.70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;

- 1.40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

3 - Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:

- 1.66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;

- 1.20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;

- 0.96 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

Art. 3

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi, vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Art. 4

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20). Essi sono:

a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;

b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esami dopo il conseguimento del titolo di studio;

c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3: punti 0.30 per ciascun mese fino al massimo di punti 4;

d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0.50 fino ad un massimo di punti 2;

pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0.10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

- relativi a posti richiedenti titolo di studio equivalente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;

- relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Art. 5

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:

a) servizi prestati in area professionale immediatamente inferiore: punti 0.10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;

b) servizi prestati in area professionale corrispondente o superiore: punti 0.30 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi tre non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quella del posto cui si concorre.

Art. 6

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini della assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del DPCM 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità, è preferito il concorrente di età maggiore.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione.

Palermo, 27 giugno 1988.

CANINO