
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 16 marzo 2000
G.U.R.S. 9 giugno 2000, n. 27
Rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati ai giornalisti da assumere negli uffici stampa degli enti locali della Sicilia.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38;
Considerato che l'art. 5 della citata legge regionale n. 12/91 dà facoltà agli enti di cui all'art. 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;
Considerato, altresì, che l'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 prevede la modifica delle piante organiche dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, delle province regionali e delle amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e l'istituzione degli uffici stampa cui destinare giornalisti iscritti nell'albo professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 ai quali si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Ritenuto che la determinazione dei titoli e relativi criteri anche per i giornalisti deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992;
Visto il proprio decreto n. 15/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998, con il quale sono stati determinati i criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale da destinare agli uffici stampa degli enti locali;
Considerato che, a seguito dell'intervenuta modifica legislativa di cui all'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, che prevede l'applicazione del Contratto nazionale dei giornalisti nella sua interezza, occorre rideterminare i criteri per la valutazione dei titoli riservati ai giornalisti degli uffici stampa in coerenza con le previsioni del contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in conformità alle specificità professionali della categoria;
Considerato che, ai sensi dell'art. 70 bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il parere di competenza della I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, si intende reso favorevolmente essendo trascorsi i termini previsti a seguito dell'assegnazione alla stessa I Commissione con nota 25 giugno 1999, n. 12838 del servizio dell'attività legislativa e delle commissioni parlamentari;
Decreta:
Ai concorsi pubblici per l'assunzione di giornalisti negli uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono ammessi tutti i giornalisti che alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana siano in possesso del seguente requisito inderogabile:
- essere iscritti all'albo dei giornalisti con almeno tre anni di anzianità.
I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per soli titoli di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 che statuisce: "è fatta salva per le Amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli", sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati presso enti pubblici o privati con rapporto di lavoro dipendente giornalistico o di collaborazione oppure in aziende editoriali con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 20%, al 30% e al 50% del totale pari, a 100 punti. I titoli professionali o i servizi prestati dovranno essere esclusivamente pertinenti all'attività giornalistica.
1) Il punteggio spettante al titolo di studio è così attribuito:
a) punti 10 - diploma di laurea;
b) punti 8 - ad ogni titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca.
2) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (punti 12) è così incrementato:
a) punti 0,10 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
b) punti 1 per la lode.
Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non potrà essere superiore a punti 20.
I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (30% = punti 30).
Essi sono:
a) titoli di specializzazione, di perfezionamento o di abilitazioni professionali conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 8 ciascuno;
b) abilitazione all'esercizio della professione giornalistica di cui agli artt. 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69: punti 12;
c) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: da un minimo di punti 0,50 ad un massimo di punti 2 per ciascuna pubblicazione secondo l'importanza della stessa;
d) anzianità di iscrizione all'ordine dei giornalisti (elenco professionisti o elenco pubblicisti): punti 1 per ogni anno. Le frazioni superiori o uguali a mesi 6 si valutano come anno intero.
Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non può essere superiore a punti 30.
Il punteggio massimo attribuito ai servizi regolarmente documentati e prestati presso enti pubblici o in aziende editoriali nella misura massima di cui al precedente art. 1 (50% = punti 50) è così attribuito:
a) servizi prestati con contratto a termine (art. 3 C.N.L.G.) punti 0,15 per ciascun mese;
b) servizi prestati con qualifica non inferiore a quella messa a concorso punti 0,15 per ciascun mese;
c) servizi prestati con qualifica superiore a quella messa a concorso punti 0,30 per ciascun mese;
d) i servizi inferiori a mesi uno non sono valutabili;
e) attività di corrispondente (per punteggio che viene attribuito per ogni anno di attività:
1) corrispondente dai capoluoghi di provincia - punti 2;
2) corrispondente da tutti gli altri centri con almeno 30.000 abitanti - punti 1;
3) corrispondente dai comuni minori - punti 0,5.
Per gli incarichi di corrispondenza riguardanti solo alcuni settori (sport, spettacoli, etc...) si applicano i punteggi indicati sopra ridotti alla metà.
I servizi inferiori a mesi 6 non sono valutabili. I servizi giornalistici svolti come corrispondente non possono essere valutati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;
f) responsabile di ufficio stampa in relazione alla importanza ed alla durata della manifestazione da un minimo di punti 0,50 ad un massimo di punti 4 per ciascun incarico;
g) componenti di ufficio stampa in relazione alla importanza ed alla durata della manifestazione da un minimo di punti 0,10 ad un massimo di punti 3 per ciascun incarico. I punteggi relativi agli uffici stampa vengono attribuiti in relazione alla valenza della manifestazione che viene suddivisa nelle seguenti tre categorie:
1) internazionali;
2) nazionali;
3) regionali o locali;
h) addetto stampa punti 0,10 per ciascun mese; le frazioni inferiori al mese intero non vengono conteggiate.
L'anzianità necessaria come requisito di accesso per partecipare ai concorsi di componente o capo ufficio stampa non è valutabile ai fini del presente articolo.
Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non può essere superiore a punti 50.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 16 marzo 2000.
BARBAGALLO
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 17 aprile 2000, al n. 253.