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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 7 luglio 1986

G.U.R.S. 26 luglio 1986, n. 39

Modalità di attuazione degli artt. 5 e 6 della l.r. 28 marzo 1986, n. 16.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985;

Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato, le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali ed in particolare l'assistenza economica in denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità-alloggio non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;

Considerato che la natura delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985;

Ritenuto che sin dall'anno in corso i comuni sono chiamati a subentrare alle UU.SS.LL. nella gestione diretta od indiretta delle comunità-alloggio e delle case-famiglia;

Considerato che ai sensi del 4° comma dell'art. 6 della legge regionale 16/86 occorre prefissare il termine entro il quale i comuni possono presentare le istanze di finanziamento e la documentazione preliminare da allegare alla richiesta;

Considerato che devono essere determinati i criteri di riparto dei fondi e stabilire le modalità di accesso ai contributi di cui alla legge regionale sopra citata;

Decreta:

Art. 1

Le istanze per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5 devono pervenire in Assessorato entro il 31 marzo di ogni anno.

Per l'anno corrente le istanze possono pervenire entro il 30 settembre.

Alla istanza va allegato l'atto deliberativo con cui il comune:

a) valuta positivamente le istanze degli enti, delle istituzioni e delle associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicaps, residenti nel comune;

b) valuta negativamente le istanze e ne motiva le ragioni;

c) manifesta la volontà di chiedere il finanziamento.

I comuni procedono alla liquidazione delle rette a favore degli aventi diritto sulla scorta dei prospetti trimestrali vistati dall'U.S.L. competente territorialmente.

All'inizio di ciascun trimestre viene corrisposto ad enti, istituzioni ed associazioni richiedenti, a titolo di anticipazione, l'85% della contabilità del trimestre precedente.

Il saldo viene operato entro il trimestre successivo.

Art. 2

I comuni devono avanzare domanda alle UU.SS.LL. per l'assunzione delle convenzioni in corso con enti, associazioni ed istituzioni che svolgono attività previste dall'art. 6 della legge regionale.

I comuni possono rivolgersi alle UU.SS.LL. per avere tutti i supporti di carattere sanitario sia ai fini del trasferimento delle convenzioni sia ai fini degli accertamenti successivi per quanto riguarda la necessità di assistenza degli handicappati.

In fase di prima applicazione le UU.SS.LL., entro il 31 agosto 1986, rimettono gli atti relativi alle convenzioni in corso ai comuni dove ricade la sede delle strutture convenzionate.

Art. 3

Le richieste per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 devono seguire le procedure previste dall'art. 3 della legge regionale 21/85.

All'istanza vanno allegati i seguenti documenti:

a) atto deliberativo del comune con cui viene chiesto il finanziamento;

b) relazione tecnica dell'opera da realizzare con specifico riferimento alla tipologia di cui al piano triennale di interventi in favore degli handicappati;

c) preventivo di spesa a firma del tecnico che ha redatto la relazione di cui al punto b);

d) relazione del presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. di appartenenza del comune richiedente sulla entità numerica e sulle esigenze dei portatori di handicaps residenti nell'intero territorio della U.S.L. e/o del potenziale bacino di utenza;

e) relazione del presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. sulla situazione dei servizi residenziali esistenti nell'intero territorio dell'U.S.L.

Nella predisposizione degli atti di cui al presente articolo tenere presente che, in base a quanto previsto dal piano triennale sopra richiamato, la comunità-alloggio può ospitare 6-8 handicappati medio-gravi di ambo i sessi ed è aperta anche ai gravi e che la casa-famiglia può ospitare 4 soggetti handicappati medio-gravi e lievi di ambo i sessi.

Art. 4

Le richieste per la concessione dei contributi di cui al 2° e 3° comma dell'art. 6 devono pervenire in Assessorato entro il 31 marzo di ogni anno.

Per l'anno corrente le istanze possono essere presentate entro il 30 settembre.

Alla istanza vanno allegati i seguenti documenti:

a) atto deliberativo del comune con cui viene chiesto il finanziamento;

b) preventivo di spesa per i contributi di cui al 2° comma dell'art. 6;

c) relazione del sindaco sulla situazione relativa ad impianti, attrezzature, arredi e mezzi esistenti nei centri residenziali se trattasi di richiesta per la concessione dei contributi di cui al 2° comma dell'art. 6;

d) copia della convenzione con centri pubblici e privati, associazioni di volontariato e cooperative iscritte all'albo regionale se trattasi di richieste per la concessione di contributi di cui al 3° comma dell'art. 6.

Art. 5

L'impiego dei fondi previsti nella tabella 4, allegata alla legge regionale, per il finanziamento delle attività di cui al presente decreto avrà luogo sulla base di apposito piano di utilizzo predisposto dall'Assessorato regionale per la sanità di intesa con l'Assessorato regionale degli enti locali.

Il piano è subordinato all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Art. 6

I finanziamenti da concedere ai comuni singoli ed associati ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 16/86 saranno assegnati con le modalità previste dai primi quattro commi dell'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Palermo, 7 luglio 1986.

PARISI