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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 5 agosto 1986

G.U.R.S. 30 agosto 1986, n. 44

Fissazione del termine per la presentazione delle istanze da parte degli enti assistenziali, pubblici e privati, nonchè della documentazione preliminare da allegare alle richieste medesime per la concessione di contributi ex art. 13 l.r. 6 maggio 1981, n. 87 e successive modifiche.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 14 del 25 marzo 1986, con la quale sono state apportate integrazioni e modifiche alla l.r. n. 87 del 6 maggio 1981 in materia di interventi e servizi in favore degli anziani;

Considerato che, in applicazione del dispositivo contenuto nel 5° comma dell'art. 2 della l.r. n. 14/86, è necessario fissare il termine entro il quale gli enti assistenziali, aventi natura pubblica e privata, possono presentare istanze per ottenere i contributi previsti dall'art. 13 della l.r. n. 87/81 per l'attivazione o la ristrutturazione di servizi residenziali in favore degli anziani, nonchè per l'acquisto di attrezzature ed arredi per la dotazione dei servizi medesimi;

Considerato che, a mente del predetto art. 2, 5° comma, della l.r. 14/86, è, altresì, necessario fissare la documentazione preliminare da allegare alla richiesta di contributo, ivi compresa la dimostrazione dei mezzi finanziari di cui gli enti dispongono allo scopo di fronteggiare la quota di spesa non coperta dal contributo regionale;

Ritenuto indispensabile procedere a detto adempimento nella considerazione che ai fini di una adeguata programmazione della spesa prevista in bilancio sia per contributi in conto capitale, che per arredi e attrezzature, tenuto conto dei potenziali bacini di utenza che le strutture residenziali devono servire, è necessario acquisire preventivamente ogni elemento di conoscenza in ordine ai requisiti tecnici e finanziari degli enti richiedenti, al numero di anziani da assistere, alle tipologie dei servizi da realizzare ed all'entità della spesa complessiva;

Decreta:

Art. 1

Il termine entro il quale gli enti assistenziali pubblici e privati possono richiedere, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 87/81, contributo in conto capitale per l'attivazione o la ristrutturazione di servizi residenziali in favore degli anziani e contributi per l'acquisto di attrezzature ed arredi destinati ai servizi residenziali stessi, è fissato al 30 aprile di ciascun anno.

Art. 2

Le istanze, redatte su carta legale ed a firma autenticata del legale rappresentante dell'ente richiedente, devono pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ritorno. Per l'individuazione della data di presentazione fa fede il timbro postale.

Art. 3

Le istanze di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione preliminare:

a) copia legale del decreto di riconoscimento giuridico dell'ente richiedente ovvero copia legale dell'atto di costituzione e del relativo statuto, muniti degli estremi di registrazione;

b) elenco degli amministratori completo delle generalità;

c) elenco dei soci completo delle generalità e mansioni (solo per le cooperative);

d) prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari;

e) certificato di iscrizione al registro prefettizio (solo per le cooperative);

f) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, dalla quale risulti che l'esercizio della attività assistenziale non ha fini di lucro (solo per gli enti privati) e che gli eventuali utili o le sopravvenienze attive vanno destinate al miglioramento delle prestazioni socio-assistenziali, con divieto di investimento in patrimonio di qualsiasi natura;

g) deliberazione dell'organo statutario riportante l'impegno:

1) a riservare l'80% dei posti disponibili agli anziani assistiti residenti nel territorio del comune in cui ricade la struttura o dell'associazione dei comuni;

2) a rispettare per i dipendenti le norme contrattuali e assicurative vigenti;

3) a chiedere la iscrizione della struttura per la quale si chiede il contributo regionale, all'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 6 della l.r. 87/81;

4) ad asservire l'opera all'assistenza agli anziani per almeno 30 anni dall'ultimazione dei lavori mediante trascrizione del vincolo di destinazione nei pubblici registri immobiliari; ove il contributo è richiesto per l'acquisto di attrezzature e di arredi la trascrizione del vincolo sull'intera struttura è decennale;

5) a stipulare apposita convenzione con il comune od associazione di comuni;

6) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spesa non ammessa a contributo indicando i relativi mezzi finanziari, anche mediante l'accensione di polizza fideiussoria rilasciata da istituto autorizzato;

h) indicazione e titolo di disponibilità dell'area o della struttura che dovrà essere destinata a servizio residenziale per gli anziani;

i) deliberazione dell'organo statutario richiedente il contributo regionale;

l) relazione sull'opera da realizzare o sugli acquisti da effettuare con riferimento alla tipologia, al numero degli anziani assistiti o da assistere, agli operatori impiegati o che si intendono impiegare, dipendenti e volontari, distinti per qualifica e per mansioni svolte, con quantificazione della relativa spesa;

m) attestato di economicità dei lavori e di idoneità della struttura rilasciato dall'ufficio tecnico comunale, ove il contributo è richiesto per la ristrutturazione od il completamento di edifici esistenti;

n) perizie di massima;

o) per richieste delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, piano triennale delle opere da realizzare anche con finanziamenti pubblici, debitamente trasmesso alla Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 21 del 29 aprile 1985.

Art. 4

La redazione di progetti e di perizie esecutive sono subordinate all'accoglimento delle istanze di cui all'art. 1 nei limiti dell'autorizzazione che sarà a tal fine concessa nell'ambito della programmazione triennale.

Art. 5

Per il corrente esercizio 1986 il termine di presentazione delle istanze di contributo è fissato al 30 settembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 agosto 1986.

PARISI