
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 11 gennaio 1993
G.U.R.S. 20 marzo 1993, n. 14
Rette da corrispondere dal 1° gennaio 1993, agli Istituti che provvedono al ricovero dei minori, anziani e adulti inabili.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della regione;
Visto l'art. 69 della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
Considerato che a norma dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette corrisposte dalla Amministrazione regionale e dai comuni agli istituti di ricovero di minori, anziani e adulti inabili, vanno adeguate annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione, a fare tempo dall'ultimo adeguamento;
Visto il D.A. n. 167 del 13 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1992 (reg. 3, fg. n. 191), con il quale, per l'anno 1992, le rette sono state adeguate ai seguenti importi:
- minori semiconvittori L. 14.700 - minori convittori " 22.300 - anziani e adulti inabili " 27.800Rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato dall'ISTAT per il periodo dicembre 1991 - dicembre 1992, ha subito un incremento pari al 4,8%;
Ritenuto di applicare alle rette di cui sopra gli indici ISTAT di rivalutazione a far tempo dall'ultimo adeguamento e dato atto che gli importi così rivalutati, arrotondati per difetto alle centinaia di lire, restano determinati come segue:
- minori semiconvittori L. 15.400 - minori convittori " 23.300 - anziani e adulti inabili " 29.100Ritenuto, altresì, di determinare in L. 12.400 ed in L. 13.200 la misura delle rette giornaliere da corrispondere per i minori semiconvittori ammessi a frequentare rispettivamente le scuole pubbliche ovvero le scuole parificate, nella considerazione del totale o parziale sgravio dell'onere per il servizio di istruzione goduto dagli enti ricoveranti;
Decreta:
In applicazione dell'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le rette che l'Assessorato regionale degli enti locali e le amministrazioni comunali secondo le rispettive competenze, sono tenuti a corrispondere agli istituti di ricovero per minori, anziani e adulti inabili, a decorrere dal 1° gennaio 1993 sono determinate nelle misure in premessa indicate.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 11 gennaio 1993.
GRILLO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 8 febbraio 1993.
Reg. n. 1, Assessorato enti locali, fg. n. 211.