
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 4 maggio 1995
G.U.R.S. 29 luglio 1995, n. 39
Requisiti minimi richiesti agli enti assistenziali per la iscrizione all'albo regionale per l'assistenza domiciliare.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Visto il D.P.R.S. 29 giugno 1988, che ha determinato gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale n. 22/86;
Visto l'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, che ha istituito la Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali;
Vista la proposta della suddetta Commissione in ordine al servizio di assistenza domiciliare, volta alla iscrizione all'albo regionale degli enti che presentino requisiti oggettivi conformi alle norme vigenti senza preventiva indicazione del numero di soggetti assistibili, in presenza di uno standard minimo di operatori ai fini della stipula di convenzioni con i comuni così rappresentato: n. 1 assistente sociale coordinatore; n. 4 assistenti domiciliari; n. 1 ausiliare; n. 1 autista; n. 1 infermiere professionale (anche in convenzione); n. 1 terapista della riabilitazione (anche in convenzione);
Considerato che tale proposta, eliminando sostanzialmente la corsa a fittizi ampliamenti di organico degli enti assistenziali ai fini della aggiudicazione di affidamenti di servizi, garantisce a tutti gli enti iscritti eguale partecipazione comunque alle gare indette dai comuni perseguendo in tal modo la finalità di porre in essere nell'espletamento del servizio di assistenza domiciliare uno strumento di promozione umana e di integrazione sociale al servizio dei cittadini più deboli nel rispetto della dignità degli stessi operatori sociali;
Sentito il Comitato consultivo regionale per i servizi socio-assistenziali di cui all'art. 13 della legge regionale n. 22/86 che in merito nella seduta del 5 aprile 1995 ha espresso parere favorevole;
Ritenuto di dovere accogliere tale proposta applicabile ai soli fini della iscrizione all'albo regionale finalizzata alla stipula di convenzioni con i comuni per il servizio di assistenza domiciliare nelle varie sezioni, senza con ciò modificare il disposto del punto 5 del D.P.R.S. 29 giugno 1988 (standards regionali) che va applicato comunque in rapporto alla utenza da assistere;
Decreta:
Per la iscrizione degli enti assistenziali all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22/86 per il servizio di assistenza domiciliare finalizzata alla stipula di convenzioni con i comuni, si prescinde dal numero di utenza da assistere in presenza del seguente standard minimo di operatori: n. 1 assistente sociale coordinatore; n. 4 assistenti domiciliari; n. 1 ausiliare; n. 1 autista; n. 1 infermiere professionale (anche in convenzione); n. 1 terapista della riabilitazione (anche in convenzione).
Per la partecipazione alle pubbliche gare ai fini dell'affidamento del servizio da parte degli enti assistenziali, unico requisito rimane quello della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare nella prescritta sezione (minori - inabili - anziani).
E' competenza del comune in sede di affidamento del servizio verificare il numero di operatori necessari in rapporto all'utenza ed alle prestazioni da erogare, secondo i parametri stabiliti con il D.P.R.S. 29 giugno 1988, nonchè accertare in sede di stipula dei contratti, l'effettiva disponibilità degli operatori richiesti ed il possesso dei titoli professionali da parte degli stessi operatori.