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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 26 luglio 1986

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 4 aprile 1987, n. 14

Programma e piano di attuazione, per il triennio 1986-88, degli interventi in favore degli anziani, di cui alle ll.rr. 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 87 del 6 maggio 1981, recante interventi e servizi in favore degli anziani;

Vista la legge regionale n. 14 del 25 marzo 1986, che apporta integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 87 del 6 maggio 1981;

Considerato che, per una razionale utilizzazione dei fondi istituiti per il triennio 1986/88 dall'art. 15 della citata legge regionale n. 14 per interventi in conto capitale, è necessario adottare un programma che definisca preventivamente obiettivi, priorità e criteri di assegnazione;

Considerato, altresì, di dovere contestualmente predisporre il piano di assegnazione dei singoli interventi nei limiti dello stanziamento triennale;

Considerato che per l'esecuzione del predetto piano di assegnazione degli interventi è necessario avvalersi dell'art. 7, 3° comma, della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, a fronte delle relative obbligazioni nei limiti dell'intera disponibilità triennale determinata dalla legge regionale n. 14/86, trattandosi di interventi programmati nell'ambito di un piano triennale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 7 della più volte citata legge regionale n. 14, la ripartizione dei fondi in conto capitale deve effettuarsi nel triennio 86/88 su base provinciale in rapporto alla popolazione residente e per quanto attiene all'ubicazione delle strutture tenendo conto del potenziale bacino d'utenza; e ciò anche nel caso in cui, talune province, in rapporto alle iniziative rassegnate dagli enti richiedenti, siano maggiormente considerate nel primo anno senza pregiudizio del criterio di riparto e delle assegnazioni complessive previste per il triennio;

Rilevato che, nell'ambito di ciascun bacino d'utenza, a mente dell'art. 10, 4° comma, della legge regionale 87/81, occorre avere riguardo ai comuni che risultano meno dotati di strutture in relazione al numero degli anziani assistibili;

Ritenuto di avvalersi della facoltà contenuta nel 2° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 14 di fissare parametri specifici cui rapportare gli interventi per ciascuna tipologia e limiti al costo complessivo per ogni struttura da realizzare, al fine di consentire un più perequato accesso ai fondi regionali in funzione di una omogenea realizzazione sul territorio di strutture aperte e residenziali;

Ritenuto che il "potenziale bacino d'utenza", in presenza di una generale carenza di strutture ed in assenza di specifici indicatori socio economici di riferimento, si compendia nell'associazione dei comuni costituente l'unità sanitaria locale come risulta individuata dall'art. 2 della legge regionale n. 87 del 12 agosto 1980;

Decreta:

Art. 1

E' approvato per il triennio 1986/88 il programma degli interventi in conto capitale previsti dalle leggi regionali n. 87 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 25 marzo 1986, nel testo di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E', altresì, approvato per il triennio 1986/88 il piano di attuazione degli interventi in conto capitale secondo le indicazioni contenute nel programma di cui all'art. 1 e nei limiti degli stanziamenti fissati dalla legge regionale n. 14/86 nel testo di cui all'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

All'onere complessivo di L. 100.807.396.000 si fa fronte: quanto a L. 35.000 milioni mediante assunzione di impegno sui sotto indicati capitoli nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'anno 1986:

- cap. 58802 L. 2.000 milioni

- cap. 58801 L. 20.000 milioni

- cap. 58901 L. 13.000 milioni;

quanto a L. 65.807.396 sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1987 e 1988 a termine della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, art. 7.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 luglio 1986.

PARISI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 3 dicembre 1986.

Reg. n. 12, Enti locali, fg. n. 373.

Allegato A

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

DIREZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' SOCIALE

Programma degli interventi in conto capitale per il triennio 1986/88, previsti dalle leggi regionali n. 87 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 25 marzo 1986.

1. Presentazione

Il dibattito politico e culturale sviluppatosi dopo l'emanazione della l.r. 87 del 6 maggio 1981 attorno alla problematica dell'anziano, ha ribadito ancora una volta che il miglioramento della qualità di vita della persona anziana e la riscoperta del suo ruolo nella società contemporanea, si traduce in una crescita sociale e civile più umana per tutti.

Con tale intendimento il legislatore regionale ha apportato con la l.r. n. 14 del 25 marzo 1986 alcune integrazioni e modifiche alla l.r. 87/81 onde rendere più incisiva l'azione dei comuni sia per la fruizione di specifici interventi socio-assistenziali che per la realizzazione di servizi residenziali ed aperti, assicurandone la necessaria dotazione finanziaria.

Com'è noto, l'obiettivo prioritario della politica dei servizi in favore dell'anziano è il suo mantenimento nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.

Ove detto obiettivo, tuttavia, non fosse perseguibile per il sopravvenire di cause di vario ordine, dall'insicurezza alla non autosufficienza, ovvero per libera scelta di vita comunitaria manifestata dagli anziani stessi, è necessario assicurare una rete di servizi residenziali adeguati alle varie situazioni che si determinano.

La creazione dei servizi residenziali nella diversa tipologia prevista dalla citata legislazione regionale realizza a tal fine una integrazione e complementarità con i servizi aperti e con i servizi domiciliari ed anche tra loro, allo scopo di offrire risposte articolate per i bisogni diversificati espressi dalle singole situazioni personali e familiari degli anziani.

In tale contesto è necessario che i fondi assegnati dal legislatore regionale per la istituzione di servizi aperti e residenziali, da realizzare anche mediante la ristrutturazione di edifici esistenti, siano finalizzati al miglioramento dei livelli assistenziali ed al riequilibrio territoriale dei presidi socio-assistenziali.

Lo strumento della programmazione su base triennale degli interventi regionali in conto capitale si pone quale mezzo di indubbia efficacia per il perseguimento delle finalità volute dal legislatore regionale.

2. Caratteri ed obiettivi degli interventi

L'art. 15 della l.r. n. 14/86 autorizza per il triennio 1986/88 interventi in conto capitale per lire 160.000 milioni. Detti interventi si realizzano sia mediante la concessione di finanziamenti ai comuni singoli o associati ed alle IPAB, per lire 130.000 milioni, che per l'erogazione di contributi agli enti ed istituzioni pubbliche e private di assistenza, per lire 30.000 milioni.

2.1. Finanziamenti (l.r. 87/81, art. 10 - l.r. n. 14/86, art. 1)

I finanziamenti sono finalizzati alla:

a) creazione di servizi aperti, quali i centri diurni e d'incontro;

b) ristrutturazione di edifici destinati o da destinare a servizi residenziali;

c) istituzione di servizi residenziali nella tipologia prevista di casa albergo, casa protetta, casa di riposo e comunità alloggio.

La casa di riposo è stata introdotta nella tipologia dei servizi residenziali dall'art. 6 della l.r. 14/86, nella considerazione che si tratta di una struttura consolidata nella realtà isolana. Essa soddisfa bisogni ampiamente diffusi della terza età, accogliendo anziani che per libera determinazione o perchè costretti da mancanza di supporto familiare scelgono una vita di tipo comunitario. La casa di riposo copre, inoltre, un vuoto che si era determinato nella articolazione dei servizi istituiti dalla l.r. 87/81, essendo diretta prevalentemente all'accoglimento di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Per il perseguimento degli obiettivi sopra riportati il finanziamento regionale può comprendere, inoltre, l'acquisto di edifici esistenti a condizione che essi siano:

- suscettibili di ristrutturazione;

- dotati del requisito di economicità dei lavori da eseguire;

- situati nel perimetro urbano;

- ritenuti meritevoli di recupero con atto deliberativo adottato dal consiglio comunale.

L'eventualità dell'acquisto di edifici con i finanziamenti regionali è precluso alle IPAB.

Le richieste di finanziamento presentate dalle IPAB devono pervenire tramite il comune o l'associazione dei comuni in cui ricade la struttura da realizzare, che dovranno corredare l'istanza del parere consiliare sulla ammissibilità della richiesta al finanziamento regionale. Detta procedura prevista dall'art. 10, 7° comma, della l.r. 87/81, è conforme alla nuova disciplina sulle IPAB contenuta nella l.r. n. 22 del 9 maggio 1986 di riordino dell'assistenza; l'utilizzazione o la riconversione delle strutture appartenenti ad IPAB deve infatti conformarsi al programma di sviluppo dei servizi socio-assistenziali del comune cui la nuova legislazione ha assegnato in via primaria la titolarietà di dette funzioni.

I finanziamenti vanno commisurati al numero di anziani da assistere nella struttura da realizzare, quindi, sono rapportati alla capacità ricettiva, al paragrafo n. 5 sono riportati i parametri di riferimento.

2.2. Contributi (l.r. n. 87/81, art. 13 - l.r. n. 14/86, art. 2)

I contributi sono concessi in favore di enti pubblici e privati di assistenza che si dichiarino disposti a stipulare convenzione con i comuni nel cui territorio operano per l'accoglimento di anziani assistibili. I contributi nella misura massima dell'80% della spesa ammessa secondo i parametri indicati al punto 5, sono finalizzati alla sola istituzione di servizi residenziali nella tipologia prevista, da realizzare anche mediante la ristrutturazione di edifici esistenti, con l'obbligo per gli enti beneficiari di riservare almeno 80% dei posti disponibili ad anziani assistiti che risiedono nel comune o nell'associazione dei comuni competenti.

Fra gli enti assistenziali ammissibili al beneficio del contributo regionale, assumono particolare rilievo le cooperative costituite per almeno due terzi da soci anziani per una partecipazione attiva degli anziani medesimi alla gestione dei servizi ad essi destinati. Al fine di accedere agli incentivi gli enti assistenziali devono corredare l'istanza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnici e finanziari al cui accertamento sono chiamati i sindaci competenti per territorio (attività svolta, natura giuridica, n° e qualifica degli operatori impiegati, mezzi operativi, mezzi economici etc.).

Con atto separato l'Assessorato regionale EE.LL. provvede a fissare sia il termine annuale di presentazione delle istanze di contributo che la documentazione preliminare attestante i requisiti di cui sopra.

Prescrizione particolare

La concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione da parte degli enti dei mezzi finanziari disponibili per fronteggiare la parte di spesa dell'opera da realizzare non coperta dall'intervento regionale. Detta dimostrazione potrà essere costituita da fideiussione bancaria od assicurativa emessa in favore dell'Amministrazione regionale.

Ulteriore condizione è costituita dal vincolo trentennale di destinazione delle strutture a servizi residenziali per anziani, da trascrivere a cura e carico dell'ente nei registri pubblici immobiliari.

2.3. Acquisto impianti, attrezzature ed arredi

I finanziamenti od i contributi di cui alle superiori previsioni possono essere concessi anche per l'installazione di impianti, e l'acquisto di attrezzature e di arredi, volti a migliorare le funzionalità dei servizi esistenti od a dotare quelli di nuova realizzazione. I fondi destinati a tali interventi, classificati anch'essi in conto capitale, sono distinti tra comuni, IPAB ed enti assistenziali privati e vanno ripartiti nel triennio 1986/88 alla stregua dei precedenti interventi su base provinciale in relazione alla popolazione residente.

Una programmazione di detti interventi nel triennio non è in atto ipotizzabile essendo essa legata alla preventiva realizzazione di servizi aperti e residenziali da finanziare in esecuzione del piano triennale. Parimenti, nel caso di richieste avanzate da enti già funzionanti per l'assistenza agli anziani, quali le case di riposo, la concessione dell'intervento è subordinata al preventivo adeguamento della struttura a nuovi requisiti e standards in corso di pubblicazione.

Ne consegue, che nella prima attuazione del presente programma le richieste di finanziamento o di contributo che dovessero pervenire all'Assessorato regionale EE.LL., sempre nel rispetto della ripartizione triennale dei fondi su base provinciale, potranno trovare accoglimento in relazione ad accertati requisiti di idoneità funzionale delle strutture purchè conformi agli standards fissati con D.P.R.S. del 23 novembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

2.4. Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del triennio 1986/88 per gli interventi in conto capitale istituito dalla l.r. 14/86 ammonta, come detto, a lire 160.000 milioni; di tale dotazione 50.000 milioni costituiscono la spesa iscritta in bilancio per l'anno 1986 che è così ripartita:

Art. 10 l.r. 87/81
1) servizi aperti
(Comuni ed IPAB)                        L.  2.000 milioni
2) servizi residenziali
(Comuni ed IPAB)                        L. 20.000 milioni
3) installazione impianti
acquisto attrezzature ed arredi:
Comuni                                  L. lO.OOO milioni
IPAB                                    L.  5.000 milioni
Art. 13 l.r. 87/81
- servizi residenziali,
acquisto attrezzature ed arredi:
(Enti assistenziali pubblici e privati) L. 13.000 milioni
                           Totale       L. 50.000 milioni

Le quote per gli anni successivi saranno determinate annualmente con legge di bilancio, sulla base delle obbligazioni che verranno assunte in esecuzione dell'unito piano degli interventi, allegato B), nel rispetto della dotazione triennale assegnata ad ogni singola provincia ai sensi dell'art. 7 della l.r. 14/86.

Si tratta, infatti, di interventi la cui esecuzione si dovrà protrarre necessariamente per più esercizi, attesi i tempi brevi a disposizione per l'assegnazione dei fondi sul corrente es. 1986 e gli altrettanti tempi brevi a disposizione degli enti per la realizzazione delle opere.

3. Formazione del programma

3.1. Criteri normativi

L'art. 7 della l.r. 14/86, 1° comma, dispone che la ripartizione degli interventi in conto capitale, sia effettuata su base provinciale in rapporto alla popolazione residente; per l'ubicazione delle strutture, sia aperte che residenziali, si fa obbligo di tenere conto del "potenziale bacino d'utenza" con preferenza per i comuni che presentano maggiori carenze di servizi.

In assenza di specifici riferimenti territoriali e di utili indicatori socio economici, per l'individuazione dei potenziali bacini d'utenza si utilizza la ripartizione del territorio siciliano in unità sanitarie locali secondo l'individuazione contenuta nell'art. 2 della l.r. 87/80. (Tab. 1).

3.2. Utenza presunta

Punto centrale della metodologia di lavoro adoperata per l'approntamento del presente programma è l'individuazione per ciascun bacino dell'utenza presunta dei servizi residenziali.

Il programma si avvale di indagini e ricerche avviate da comuni, enti ed agenzie tecniche specializzate che riportano i seguenti rapporti percentuali, tenuto anche conto delle nuove fasce anagrafiche ammesse alla fruizione dei servizi (55 anni se donne e 60 anni se uomini):

a) popolazione anziana = 20% della popolazione residente;

b) utenza presunta dei servizi residenziali = 3% della popolazione anziana (Tab. 2).

Ininfluente è la determinazione dell'utenza presunta dei centri diurni, trattandosi di servizi aperti alla popolazione anziana ed all'intera comunità; quali centri di aggregazione e d'incontro consentono agli anziani di permanere nel loro ambiente e di svolgere attività di socializzazione fruendo nel contempo di prestazioni assistenziali e tutelari.

Collegati prevalentemente con i servizi domiciliari e con le attività ricreative, del tempo libero e con le stesse strutture residenziali, ove si realizzano strutture miste, i centri diurni debbono essere, pertanto, presenti in ogni comunità locale ed al livello di quartiere nelle grandi città.

La dotazione finanziaria finalizzata alla realizzazione dei centri diurni ne consente nel triennio 1986/88 una adeguata seppur graduale collocazione in ogni bacino di utenza dell'isola con priorità per i grossi centri urbani all'interno di ciascun bacino.

3.3. Strutture esistenti

Fase successiva della metodologia usata è l'indagine conoscitiva sulle strutture aperte e residenziali in atto esistenti, siano esse a gestione pubblica che privata già autorizzate all'espletamento dell'attività assistenziale.

Da tale indagine è possibile rilevare per ciascun comune e, quindi, per bacino di utenza, l'attuale capacità ricettiva dei servizi residenziali, classificati nella generalità come "case di riposo" ed appartenenti ad IPAB o ad istituzioni religiose private. (Tab. 2).

Si è tenuto conto in detta rilevazione anche della capacità ricettiva delle strutture pubbliche e private già ammesse a finanziamento regionale nel 1983 ai sensi degli artt. 10 e 13 della l.r. 87 e la cui realizzazione è tuttora in corso.

3.4. Indici di utenza

I dati riassunti nelle tabelle 1. e 2. del presente paragrafo consentono, così, di determinare per ciascun bacino d'utenza il rapporto percentuale esistente tra la capacità ricettiva attuale e l'utenza presunta; indice che nell'intero territorio regionale si attesta nella misura del 23,80% pur con la dovuta ed a volte sensibile differenziazione tra le diverse province ed all'interno della stessa provincia. (Tab. 2).

4. Forme d'intervento

Il programma triennale degli interventi in conto capitale si realizza con ordine di priorità nella duplice forma della:

a) ristrutturazione di edifici destinati o da destinare a servizio per gli anziani;

b) creazione di nuove strutture.

4.1. Ristrutturazione

E' finalizzata al riattamento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, sia esso appartenente ad IPAB o enti privati, funzionante o meno per attività di assistenza in favore degli anziani, sia esso appartenente al patrimonio comunale e non destinato ad alcuna attività socio-assistenziale.

E', altresì, riconducibile alla ristrutturazione l'adeguamento degli edifici agli standards strutturali fissati per ciascuna tipologia, nonchè al miglioramento della qualità dei servizi da rendere agli anziani ospiti.

Con questo intendimento è prevista la deroga motivata al termine fissato per l'adeguamento delle strutture funzionanti, in favore delle IPAB le cui richieste di finanziamento non avessero ancora potuto trovare accoglimento.

Nell'ipotesi di ristrutturazione di edifici, l'intervento regionale è subordinato alla sussistenza dell'idoneità della struttura e dell'economicità delle opere da realizzare.

La ristrutturazione si ricollega a quanto riportato al punto 2. ove si prevede la possibilità da parte dei comuni di acquistare edifici situati nel centro storico o nel perimetro urbano meritevoli di recupero e di riconversione, curando, comunque, di abbandonare ogni iniziativa che si riferisce a situazioni decisamente non idonee sia per la realizzazione che per la gestione del servizio.

4.2. Creazione di nuove strutture

Il rilevato rapporto tra strutture funzionanti per l'assistenza agli anziani e l'utenza presunta, così come riportato dalla Tab. 2 indirizza il presente programma nell'aumentare la capacità ricettiva esistente mediante la creazione di nuovi servizi residenziali, privilegiando quei bacini d'utenza che risultano meno dotati di presidi socio-assistenziali. Con l'avvertenza che, a parità di richiesta, si privilegiano le strutture che ricadono nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, nonchè le strutture di dimensioni ottimali in rapporto alle realtà sociali ed economiche locali ed alla potenziale utenza, evitando la duplicazione di servizi e favorendo la compresenza di tipologie differenti, nella convinzione che solo una struttura correttamente finalizzata può essere usata nella valorizzazione dei suoi requisiti strutturali ed organizzativi.

E' opportuno sottolineare che mentre la ristrutturazione degli edifici esistenti tende essenzialmente all'adeguamento dei locali ai nuovi parametri senza o con scarsa possibilità di incremento del numero di posti letto, addirittura con decremento ove non accompagnata a nuove iniziative, la creazione di nuove strutture realizza un effettivo aumento della capacità ricettiva.

4.3. Incrementi percentuali

L'attuazione del programma secondo la specificata duplice forma di interventi, consente in rapporto alla disponibilità finanziaria del triennio 1986/88 la creazione di circa 2.300 nuovi posti letto che aggiunti agli attuali 6.700 posti realizza nel territorio una nuova capacità ricettiva di circa 9.000 posti letto, con un incremento dell'esistente del 35% circa.

L'indice medio regionale di accoglimento dell'utenza presunta passa così dal 23,80% al 32,85%.

A detto risultato occorre aggiungere la creazione di n. 56 centri diurni con una disponibilità presso detti servizi di circa 6.000 posti. L'obiettivo che sarà, così, possibile raggiungere seppur non ancora esaustivo delle necessità della popolazione regionale, risponde all'esigenza di finalizzazione e di celerità della spesa.

Non si può, inoltre, trascurare l'effetto indotto dalla ricaduta occupazionale sia per la realizzazione delle opere che per la gestione delle strutture stesse, che aggiunto agli attuali livelli occupazionali assicurati dai servizi domiciliari consente di impiegare nel settore dei servizi sociali migliaia di giovani in gran parte alla loro prima occupazione.

5. Parametri e limiti di spesa

In relazione alla facoltà prevista dall'art. 7, 2° comma, della l.r. n. 14 del 1986, si fissano parametri specifici cui rapportare gli interventi regionali per ciascuna tipologia e limiti alla spesa complessiva per ciascun progetto, tenuto conto che l'entità dell'intervento va riferita al numero degli anziani assistibili, quindi, alle singole capacità ricettive che si andranno a realizzare.

Detti parametri attengono agli attuali costi medi di realizzazione desunti dai computi metrici estimativi che corredano i progetti di fattibilità delle opere, computi che, come è noto, sono conformi al prezziario approvato dall'Amministrazione regionale.

5.1. Nuove costruzioni

a) servizi residenziali

Casa Albergo:

- capacità ricettiva massima 100 posti letto;

- spesa ammessa sino a 35 milioni per posto letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.800 milioni;

Casa di Riposo e Casa Protetta:

- capacità ricettiva massima 120 posti letto;

- spesa ammessa sino a 30 milioni per posto letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.400 milioni;

Comunità Alloggio:

- estensione massima mq. 200;

- spesa ammessa sino a L. 1.000.000 per mq.;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 180 milioni;

b) servizi aperti

Centri diurni e d'incontro:

- estensione massima mq. 1.000;

- spesa ammessa sino a 1 milione per mq.;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 700.000 per mq.;

5.2. Ristrutturazione di edifici esistenti

a) servizi residenziali

Casa Albergo:

- capacità ricettiva massima 100 posti letto;

- spesa ammessa sino a 25 milioni per posto letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.000 milioni;

Casa di Riposo:

- capacità ricettiva massima 200 posti letto;

- spesa ammessa sino a L. 20 milioni per posto letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 3.000 milioni;

Casa Protetta:

- capacità ricettiva massima 120 posti letto;

- spesa ammessa sino a L. 20 milioni per posto letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 1.600 milioni;

Comunità Alloggio:

- estensione massima mq. 200;

- spesa ammessa sino a L. 800.000 per mq.;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 144 milioni;

b) servizi aperti

Centri diurni e d'incontro:

- estensione massima mq. 1.000;

- spesa ammessa sino a L. 700.000 per mq.;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 490.000 per mq..

5.3. Maggiorazione e ulteriori limiti

Ove i servizi residenziali ricadono nelle città di Palermo, Catania e Messina, i parametri relativi ai costi medi per posto letto ed i limiti massimi dell'intervento regionale possono essere maggiorati sino al 20%; per i servizi aperti la spesa ammessa può essere maggiorata del 20% e la misura dell'intervento regionale raggiungere il 100% della spesa ammessa.

Ulteriori limiti alla misura dell'intervento regionale per ogni singolo progetto, sia nel caso di finanziamenti che di contributi, possono essere posti in sede di piano di attuazione degli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria esistente per ciascuna provincia.

In presenza di indifferibili ed oggettive esigenze connesse a perizie di varianti per progetti già finanziati, l'autorizzazione dell'intervento regionale prescinde dall'applicazione dei limiti e dei parametri riportati ai punti 5.1. e 5.2.

6. Piano triennale di attuazione degli interventi regionali in conto capitale

Per una razionale distribuzione sul territorio dei servizi aperti e residenziali istituiti dal legislatore regionale, il piano di attuazione degli interventi regionali in conto capitale tiene conto dei seguenti elementi:

a) ripartizione dei fondi regionali istituiti per il triennio 1986/88 su base provinciale in relazione alla popolazione residente;

b) ubicazione delle strutture nei bacini d'utenza che presentano maggiori carenze di servizi e presidi socio-assistenziali in rapporto all'utenza presunta;

c) priorità degli interventi che ricadono nelle città di Palermo, Catania e Messina;

d) priorità per le iniziative volte alla ristrutturazione ed all'adeguamento degli edifici esistenti agli standards strutturali fissati dall'Amministrazione regionale;

e) istanze documentate presentate dai comuni, dagli enti pubblici e privati di assistenza che intendono realizzare servizi aperti e residenziali in favore degli anziani.

L'allegato B) riporta gli enti destinatari degli interventi regionali, l'entità dei finanziamenti e dei contributi concessi per ciascun esercizio nei limiti della dotazione complessiva spettante a ciascuna provincia per il triennio 1986/88.

Il piano è suscettibile di modifiche e di integrazioni con atto separato, in relazione ad intervenute inadempienze degli enti beneficiari ovvero in relazione ad accertate disponibilità di bilancio che annualmente dovessero presentarsi.

6.1. Documentazione

Gli enti inclusi nel piano di attuazione del presente programma devono produrre a corredo ed integrazione dell'istanza e della documentazione già presentata in via preliminare, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'Assessore regionale enti locali, al massimo 120 giorni:

A) per finanziamenti concessi ai comuni ed alle IPAB:

1) progetto esecutivo e computo metrico estimativo delle opere da realizzare con indicazione del relativo costo, munito dei prescritti pareri, approvazione o concessione purchè adottato in conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

2) delibera con cui l'ente beneficiario approva il progetto esecutivo ed individua i mezzi finanziari per la parte di spesa ammessa che eccede eventualmente il finanziamento regionale;

3) ove l'iniziativa comprende l'acquisto di edifici, ammesso solo per i comuni, pianta planimetrica dell'immobile con allegato atto deliberativo del comune che manifesta la volontà di chiedere il finanziamento per l'acquisto, con indicazione del prezzo concordato e della perizia dell'UTE di stima dell'immobile;

4) attestazione di economicità dei lavori e di idoneità della struttura, rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, per le iniziative volte alla ristrutturazione od al completamento di edifici esistenti;

5) indicazione dei tempi previsti per la completa esecuzione dell'opera;

6) titolo di disponibilità dell'area o dell'edificio, su cui si dovrà realizzare il servizio aperto o residenziale;

B) per contributi concessi agli enti pubblici e privati di assistenza

In aggiunta alla documentazione prevista ai punti 1, 4, 5 e 6 del precedente elenco A):

- dimostrazione dei mezzi finanziari di cui si dispone per fronteggiare la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo regionale, con disponibilità a produrre all'atto dell'assegnazione del contributo apposita fideiussione, bancaria o assicurativa, emessa in favore dell'Amministrazione regionale a garanzia di detta quota di spesa.

6.2. Prescrizioni particolari

La concessione del contributo regionale agli enti pubblici e privati di assistenza è subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) trascrizione a cura e spesa dell'ente beneficiario nei registri pubblici immobiliari del vincolo trentennale di destinazione dell'edificio a servizio residenziale per anziani; la diversa destinazione degli immobili costruiti, riattati, ampliati con i contributi regionali comporta il recupero della somma erogata con le modalità previste dal vigente ordinamento (R.D. 14 aprile 1910, n. 633);

b) accertamento tramite il sindaco del comune competente dei requisiti tecnici e finanziari dell'ente richiedente il contributo regionale;

c) i progetti esecutivi devono essere coperti da polizza assicurativa contro i danni derivanti da errori, omissioni o negligenze dei progettisti; tale prescrizione si estende ai progetti esecutivi finalizzati alla richiesta di finanziamento presentati dai comuni e dalle IPAB.

6.3. Adempimenti finali

L'Assessore regionale per gli enti locali esaminata ed accertata la regolarità della documentazione pervenuta, trasmette il progetto esecutivo, per il relativo esame tecnico e la conformità agli standards, agli organi regionali competenti.

Ricevutane l'approvazione l'Assessore adotta il provvedimento formale di concessione del finanziamento o del contributo subordinandone l'esecuzione all'acquisizione della documentazione di garanzia dell'erario regionale di cui ai punti 6.1. e 6.2. del presente paragrafo.

7. Conclusioni

Gli obiettivi prefissati nel presente programma trovano sufficiente risposta nell'unito piano triennale di utilizzazione delle risorse con interventi volti al miglioramento della qualità di vita all'interno delle strutture assistenziali esistenti, con la realizzazione di nuovi presidi socio-assistenziali e con una razionale distribuzione sul territorio.

E', tuttavia, necessario che gli ipotizzati interventi in conto capitale si inseriscano nel quadro degli strumenti urbanistici a disposizione, affinchè la dotazione dei servizi segua di pari passo lo sviluppo del contesto sociale e le strutture per anziani, collegate ed integrate con altri servizi presenti sul territorio, non si risolvano in fatti isolati, ma partecipino alla ricomposizione del tessuto urbano ed alla evoluzione della sicurezza sociale.

Visto: PARISI

Tabelle

Allegato B