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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 5 aprile 1996

G.U.R.S. 1 giugno 1996, n. 29

Criteri e modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Viste le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 30 dicembre 1986, n. 36;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno, alla luce della nota prot. n. 9271/Gab. del 16 marzo 1996, apportare modifiche al decreto del 4 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 67 del 23 dicembre 1995, relativamente al capitolo 19017 per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1280/I A.S. del 4 dicembre 1995 per quanto attiene il capitolo 19017 vengono così modificati:

Capitolo 19017

- Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza (legge regionale n. 1/79, art. 30; legge regionale n. 36/86, art. 22).

Il riparto dei fondi disponibili verrà operato, con provvedimento interno, in favore di ciascuna prefettura dell'Isola visto lo stanziamento previsto in bilancio per il capitolo 19017 in ciascun anno finanziario.

Attesa la loro natura, saranno disposti esclusivamente interventi straordinari in relazione a richieste di:

a) soggetti colpiti da eventi calamitosi di rilevante gravità, stragi ed attentati;

b) soggetti nel cui nucleo familiare si siano verificate o la morte del capofamiglia (unico produttore del reddito) o l'evento di grave malattia con conseguenti rilevanti spese economiche per interventi chirurgici urgenti;

c) soggetti disoccupati con figli minori a carico, il cui coniuge risulti in stato di detenzione;

d) soggetti nel cui nucleo familiare monoreddito si sia verificato parto plurigemellare.

Le istanze dovranno essere prodotte alle competenti prefetture dalle persone direttamente interessate ovvero da enti pubblici che evidenziano una o più situazioni particolari.

La liquidazione del sussidio da parte della competente prefettura presso la quale sono accreditati annualmente i fondi resta condizionata alle risultanze favorevoli di accertamenti dalla stessa disposti in ordine al possesso dei requisiti di legge.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da ritenersi espressamente abrogata.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 aprile 1996.

GURRIERI