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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 13 luglio 1989

G.U.R.S. 16 settembre 1989, n. 44

Modalità di accesso ai contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante il riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia;

Vista la legge regionale n. 33 dell'8 novembre 1988, che riporta le norme finanziarie per l'attuazione della suddetta legge regionale di riordino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 33/88, agli enti assistenziali non aventi fini di lucro possono essere concessi contributi per l'adeguamento agli standards regionali determinati ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/86, D.P.R. 29 giugno 1988, nella misura massima del 50% delle spese da sostenere;

Considerato che il medesimo art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 33/89 demanda all'Assessore per gli enti locali il compito di predeterminare le modalità di accesso ai superiori contributi, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale;

Visto lo schema predisposto dall'Assessore per gli enti locali, nel quale sono riportati:

- i criteri e gli obiettivi degli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 33/88;

- le prescrizioni cui sono subordinati gli enti richiedenti;

- il termine di presentazione delle istanze;

- la documentazione preliminare che va prodotta dagli stessi enti assistenziali;

- gli adempimenti finali;

- le modalità di erogazione del contributo;

- i parametri di intervento e i limiti di spesa;

Visto il parere della VII Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, espresso sul testo prodotto nella seduta n. 80 del 20 aprile 1989;

Considerato che la Commissione legislativa competente si è espressa per: la soppressione del terzo comma del 3° paragrafo dello schema, la sostituzione nel quarto comma dello stesso paragrafo delle parole "per il tramite del comune" con le parole "corredate del parere del comune", nonchè l'aggiunzione nello stesso periodo dell'inciso "il predetto parere si intende reso favorevolmente se non comunicato alla IPAB richiedente entro 90 giorni", ed infine la soppressione del quinto e sesto comma del terzo paragrafo;

Dato atto che lo schema allegato tiene conto di tutte le modifiche proposte dalla settima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e le recepisce nella sua totalità;

Ritenuto indispensabile ed urgente procedere all'adempimento previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 33/88;

Decreta:

Art. 1

Nel testo allegato al presente decreto, sono approvate le modalità di accesso ai contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 33/88, con le modifiche proposte dalla settima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, che ha reso parere favorevole nella seduta n. 80 del 20 aprile 1989.

Art. 2

Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 13 luglio 1989.

CANINO

Allegato

Modalità di accesso ai contributi regionali previsti

dall'art. 4 della legge regionale n. 33 dell'8 novembre 1988

1. CARATTERI ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

Per l'adeguamento delle strutture e dei presidi socio - assistenziali agli standards regionali fissati per tipologia di servizi, gli enti assistenziali non aventi fini di lucro accedono al contributo regionale nella misura del 50% della spesa da sostenere, rimane a carico degli enti richiedenti la restante quota di spesa non coperta dal contributo regionale.

L'adeguamento è preordinato alla iscrizione dell'ente richiedente all'albo regionale istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ai sensi dell'art. 26 della citata legge regionale n. 22/1986, condizione previa per la stipula di convenzione con i comuni singoli od associati per la gestione dei servizi socio - assistenziali.

L'adeguamento è diretto:

a) alla ristrutturazione di edifici o plessi destinati o da destinare a servizi aperti e/o residenziali;

b) al completamento e/o all'ampliamento di edifici esistenti per la realizzazione di servizi aperti e/o residenziali.

Rimane preclusa la concessione del contributo regionale per l'acquisto totale o parziale di aree o di edifici seppure destinati alla realizzazione delle sopra indicate iniziative.

I contributi regionali possono essere altresì concessi per l'installazione di impianti e l'acquisto di attrezzature e beni strumentali volti a migliorare la funzionalità dei servizi esistenti od a dotare quelli di nuova realizzazione.

L'acquisto di attrezzature e di beni strumentali è riservato esclusivamente alla dotazione dei servizi di cucina, lavanderia, riabilitazione ed ambulatoriale, igiene e cura della persona.

2. PRESCRIZIONI

La concessione dei contributi regionali è subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) indicazione da parte dell'ente richiedente delle disponibilità finanziarie per fronteggiare la parte di spesa delle opere da realizzare o degli acquisti da effettuare non coperta dal contributo regionale; detta dimostrazione potrà essere costituita anche da fideiussoria bancaria od assicurativa accesa in favore dell'Amministrazione regionale sino al collaudo delle opere o dei beni da acquistare;

b) trascrizione nei registri pubblici immobiliari, a cura e spese dell'ente richiedente, del vincolo ventennale o decennale di destinazione dell'intero edificio a servizio socio - assistenziale rispettivamente per contributi destinati all'adeguamento delle strutture e per contributi destinati all'installazione di impianti od all'acquisto di attrezzature e di beni strumentali; il predetto vincolo non è richiesto per strutture appartenenti ad enti pubblici ed Ipab;

c) per contributi destinati all'installazione di impianti e l'acquisto di attrezzature e beni strumentali, previo accertamento tramite l'ufficio tecnico comunale competente della preventiva conformità dell'edificio da dotare agli standards strutturali regionali.

3. TERMINE PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il termine entro il quale gli enti assistenziali, pubblici e privati, possono richiedere contributi per l'adeguamento agli standards regionali è fissato al 30 aprile di ciascun anno.

Il predetto termine è inefficace per il corrente anno 1989. Le istanze, redatte su carta legale, debbono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente richiedente con firma autenticata a norma di legge.

L'ordine cronologico di presentazione delle istanze di contributo non costituisce titolo di priorità per l'accoglimento delle richieste.

Le richieste di contributo presentate dalle Ipab aventi per oggetto programmi di riconversione delle proprie strutture e/o di mutamento dei propri fini istituzionali debbono pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali corredate dal parere del comune territorialmente competente.

Il predetto parere si intende reso favorevolmente se non comunicato alla IPAB richiedente entro 90 giorni.

4. DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

Le istanze di contributi debbono essere corredate dalla seguente documentazione preliminare:

a) copia legale dell'atto di costituzione e del relativo statuto, munito degli estremi di registrazione;

b) copia legale del decreto di riconoscimento giuridico per enti dotati di personalità giuridica ai sensi della vigente legislazione;

c) elenco degli amministratori completo delle generalità;

d) elenco dei soci completo delle generalità e delle mansioni svolte (solo per le cooperative);

e) certificato d'iscrizione al registro prefettizio (solo per le cooperative);

f) certificato d'iscrizione al registro delle società (solo per le cooperative);

g) prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari (ultimo bilancio o conto consuntivo, stato patrimoniale);

h) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante che l'esercizio dell'attività assistenziale non ha fini di lucro (solo per gli enti privati) e che gli eventuali utili o le sopravvenienze attive vanno destinate al miglioramento delle prestazioni socio - assistenziali all'interno delle strutture con divieto d'investimento;

i) delibera dell'organo statutario riportante l'impegno a:

1) chiedere l'iscrizione della struttura realizzata od attrezzata all'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 22/1986 non appena completate le opere di adeguamento agli standards;

2) rispettare per i dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni assicurative e previdenziali;

3) asservire la struttura a finalità socio - assistenziale per almeno venti anni dall'ultimazione dei lavori mediante trascrizione del vincolo di destinazione ai pubblici registri immobiliari; il vincolo di destinazione è decennale ove il contributo è richiesto per l'installazione di impianti e l'acquisto di attrezzature e beni strumentali;

4) stipulare apposita convenzione con il comune od associazione di comuni competente per territorio;

5) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale, indicandone i relativi mezzi finanziari, anche mediante l'accensione di polizza fideiussoria rilasciata da istituto autorizzato;

l) indicazione del titolo di disponibilità della struttura o dell'area interessata all'iniziativa;

m) deliberazione dell'organo statutario di approvazione dell'iniziativa e di richiesta del contributo regionale;

n) relazione tecnica - economica sulle opere da realizzare o sugli acquisti da effettuare con riferimento alla tipologia dei servizi, all'utenza, al numero ed alla qualifica degli operatori impiegati e che si intendono impiegare distinti tra soci, dipendenti e volontari, alla capacità ricettiva, alla quantificazione della spesa ed alla misura del contributo regionale richiesto;

o) perizia di massima per l'installazione degli impianti redatta da tecnico iscritto all'albo professionale con quantificazione della spesa;

p) elenco delle attrezzature e dei beni strumentali con previsione analitica dei relativi costi, corredata per la congruità del visto dalla camera di commercio o dall'U.T.C.;

q) per richieste presentate dalle Ipab, piano triennale delle opere da realizzare redatto in applicazione della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

5. ADEMPIMENTI FINALI

L'Assessore regionale per gli enti locali, accertata la regolarità dell'istanza e della documentazione preliminare presentata a corredo della richiesta di contributo, avuto riguardo alla ubicazione delle strutture, al potenziale bacino d'utenza ed ai settori di attività, con priorità per le aree e gli utenti particolarmente a rischio, adotta formale provvedimento di ammissione al beneficio regionale ed invita l'ente richiedente a produrre entro il termine di 120 giorni, prorogabile per un massimo di ulteriori 120 giorni per comprovati motivi:

a) progetto esecutivo delle opere da realizzare approvato in linea tecnica ai sensi della legge regionale n. 21/1985; il medesimo progetto deve riportare l'attestazione igienico - sanitaria da parte dell'U.S.L. competente e l'attestazione di conformità agli standards regionali fissati con decreto presidenziale del 29 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34, suppl. ord. n. 1 del 6 agosto 1988;

b) titolo di disponibilità dell'edificio o dell'area interessata al programma di adeguamento;

c) delibera con cui l'ente beneficiario, ove trattasi di Ipab, approva il progetto esecutivo ed individua i mezzi finanziari per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale; nonchè delibera di affidamento dell'incarico al progettista.

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

All'erogazione del contributo concesso per la ristrutturazione, completamento e/o ampliamento degli edifici si provvede a presentazione dello stato finale delle opere ed avvenuto collaudo.

A domanda potranno essere concessi acconti in corso d'opera in rapporto ai singoli stati di avanzamento dei lavori debitamente approvati dagli organi tecnici competenti, purchè corredati da polizza fidejussoria per l'importo dell'intera quota di spesa non coperta dal contributo regionale.

L'erogazione del contributo per spese di impianto ed acquisto di attrezzature e beni strumentali è erogato a seguito di avvenuto collaudo del materiale installato od acquistato, previa acquisizione dei contratti di fornitura e delle fatture emesse dalle ditte fornitrici.

7. PARAMETRI DI INTERVENTO E LIMITI DI SPESA

L'entità dell'intervento regionale è commisurato ai parametri di seguito riportati distinti per tipologia di servizio:

Casa albergo per minori, inabili ed anziani:

- capacità ricettiva massima n. 100 posti letto;

- spesa ammessa sino a lire 28 milioni per posto letto;

- intervento regionale sino a lire 14 milioni per posto letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a lire 840 milioni (per 60 posti letto);

Casa di riposo, casa protetta per minori, inabili ed anziani;

istituti di ricovero per minori:

- capacità ricettiva massima n. 200 posti letto, per istituti di ricovero minori la capacità ricettiva massima è di n. 150 posti letto;

- spesa ammessa sino a lire 22 milioni per posto letto;

- intervento regionale sino a lire 11 milioni per posto letto;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a lire 660 milioni (per 60 posti letto);

Comunità alloggio, comunità di tipo familiare, casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri:

- estensione massima mq. 200;

- spesa ammessa sino a lire 880 mila per mq.;

- intervento regionale sino a lire 440 mila per mq.;

- misura dell'intervento regionale per singola comunità non superiore a lire 80 milioni;

Centri diurni e d'incontro per minori, inabili ed anziani:

- estensione massima mq. 1.000;

- spesa ammessa sino a lire 800 mila per mq.;

- intervento regionale sino a lire 400 mila per mq.;

- misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a lire 320 milioni (per mq. 800).

Ove i servizi da realizzare ricadono nelle città di Palermo, Catania e Messina, i parametri di spesa sopra definiti per ciascuna tipologia di servizio e per singolo progetto possono essere maggiorati sino al 20%.

CANINO