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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 12 luglio 1989

G.U.R.S. 7 ottobre 1989, n. 48

Termini per la presentazione delle istanze per l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione in materia di pubblica beneficienza;

Visto il decreto presidenziale del 28 maggio 1987, con il quale è stato approvato il "Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali";

Visto il decreto presidenziale del 29 giugno 1988, con il quale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, sono stati approvati gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla stessa legge di riordino;

Visto il proprio decreto del 29 marzo 1989, con il quale si è provveduto all'istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza, previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Visto l'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, che al quarto comma prevede all'inizio di ogni anno la revisione dell'albo, onde provvedere alla cancellazione delle istituzioni nei cui confronti sono venuti meno i requisiti prescritti nonchè all'iscrizione di istituzioni che ne facciano istanza;

Considerato che, con circolare 23 marzo 1989, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 aprile 1989, parte I, n. 18, sono state diramate le opportune istruzioni per la corretta istruttoria delle domande di iscrizione all'albo regionale;

Ritenuto di dovere determinare, ai sensi della normativa citata, i termini cronologici utili per l'inoltro delle singole istanze e la relativa successiva istruzione;

Decreta:

Art. 1

Ai fini delle iscrizioni all'albo regionale delle istituzioni assistenziali, che, ai sensi del 4° comma dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, avverrà all'inizio di ogni anno, le istituzioni che ne abbiano interesse dovranno avanzare istanza entro il giorno 30 del mese di giugno dell'anno precedente.

Art. 2

Le istanze dovranno risultare conformi nel contenuto e, negli allegati alle istruzioni diramate con la richiamata circolare n. 1/89.

Palermo, 12 luglio 1989.

CANINO