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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 14 maggio 1997

G.U.R.S. 21 giugno 1997, n. 30

Criteri da seguire nell'attività erogativa agli enti assistenziali convenzionati per la gestione delle comunità alloggio.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

Visto il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, approvato con la legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, nel quale è stato istituito, in applicazione dell'art. 45, comma 5, nella citata legge regionale n. 6/97, il capitolo 18956 con lo stanziamento di L. 15.000 milioni destinato alle spese per le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze civile e amministrativa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste nei rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto necessario dettare procedure e modalità da seguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione, relativamente al capitolo di nuova istituzione 18956, a modifica di quelle dettate con il decreto 10 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 15 giugno 1996, per il cap. 19039 su parte del cui stanziamento gravavano le spese per la gestione delle citate comunità-alloggio;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri da seguire nell'attività erogativa relativamente al capitolo 18956 sono i seguenti:

Cap. 18956

Spese per le comunità-alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze civile ed amministrativa di cui al comma 5, dell'art. 45, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Con decreto assessoriale vengono fissati annualmente gli importi che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali convenzionati per la gestione delle comunità-alloggio.

Tale decreto determina il compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato e la retta giornaliera di mantenimento, entrambi rivalutati rispetto all'anno precedente con l'applicazione dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Le richieste di assegnazione delle somme, per le comunità-alloggio già attivate, devono essere trasmesse dai comuni interessati a questo Assessorato entro il mese di febbraio e in caso di gestione convenzionata devono specificare l'ente assistenziale cui è affidato il servizio, secondo la normativa vigente.

Il comune deve, altresì, inviare una relazione sul funzionamento di ciascuna comunità-alloggio e sull'utilizzo della somma assegnata nell'anno precedente.

Per l'anno 1997 le richieste possono essere inoltrate entro il 30 giugno.

Le richieste di comuni nel cui territorio non è stata attivata alcuna comunità-alloggio dovranno essere corredate da motivata deliberazione istitutiva del servizio "de quo", con l'indicazione delle modalità di gestione, diretta o in convenzione, precisando in quest'ultimo caso l'ente assistenziale, regolarmente iscritto all'albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86, a cui si intende affidare il servizio.

Il programma annuale degli interventi comprende prioritariamente i servizi già attivati; fra le comunità-alloggio di nuova istituzione è data precedenza a quelle aventi sede in aree a rischio di devianza attualmente prive del servizio "de quo". Il programma viene approvato dall'Assessore per gli enti locali, sentito il Comitato consultivo regionale per i servizi socio-assistenziali, nelle more della costituzione della commissione regionale per i problemi della devianza.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate dal presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 3

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 maggio 1997.

BURGARETTA APARO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 4 giugno 1997.

Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali, fg. n. 27.