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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 5 ottobre 1992

G.U.R.S. 21 novembre 1992, n. 54

Sostituzione del modello di scheda di votazione per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 2, 2° comma, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, che istituisce un nuovo modello, di scheda di votazione per l'elezione del sindaco a suffragio popolare;

Visto l'art. 28 della medesima legge regionale n. 7, con il quale viene stabilito che, per l'elezione Assemblea regionale, l'elettore può esprimere un'unica preferenza per candidati della lista da lui votata;

Visto il successivo art. 32, che stabilisce l'obbligo per l'Assessore regionale per gli enti locali di provvedere con proprio decreto all'adeguamento del modello della scheda di votazione;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere provvedere alla sostituzione delle tabelle A e B, di cui al primo e secondo allegato alla legge regionale 30 marzo 1981, n. 42;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Il modello della scheda di votazione per l'elezione dell'Assemblea regionale, descritto nelle tabelle A e B di cui al primo e secondo allegato alla legge regionale 30 marzo 1981, n. 42; è sostituito dal modello di scheda di votazione descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

Palermo, 5 ottobre 1992.

GRILLO

Tabella A

Tabella B