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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 25 giugno 1996

G.U.R.S. 27 luglio 1996, n. 38

Determinazione della retta che i comuni debbono corrispondere ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, per gli anni 1995 e 1996.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, con la quale all'art. 6, comma 1, n. 2/C, si fa carico ai comuni della Sicilia del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap per la frequenza dei centri di riabilitazione;

Vista la legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986, che all'art. 5 istituisce la corresponsione di un contributo da erogare ai comuni per l'effettuazione del servizio di trasporto succitato;

Vista la legge regionale n. 33 del 23 maggio 1991, il cui art. 13 determina la retta che i comuni devono erogare ad enti, istituzioni o associazioni, convenzionati per l'espletamento del servizio in argomento, con la prescrizione che la retta stessa venga adeguata annualmente, computando l'indice di rivalutazione ISTAT per l'anno precedente, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione dei contratti di lavoro relativi al personale con qualifica di autista ed ausiliario di assistenza;

Visto il proprio decreto n. 7004 del 24 maggio 1994, con il quale l'ammontare della predetta retta è stato determinato, per l'anno 1994, in L. 27.123;

Preso atto che gli indici di rivalutazione monetaria da applicare all'adeguamento della retta per gli anni 1995 e 1996 risultano essere pari rispettivamente a + 3,9% e a + 5,8%;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ammontare della retta, tenendo conto soltanto dell'indice di rivalutazione ISTAT, lasciando ai singoli comuni l'ulteriore eventuale integrazione in relazione al maggior onere derivante dall'applicazione dei contratti di lavoro;

Ritenuto, nel contempo, di dover quantificare il contributo da concedere a ciascun comune a valere sullo stanziamento iscritto al cap. 19033 per l'anno 1995, in rapporto al numero delle effettive presenze dei soggetti che hanno fruito del servizio in questione presso i centri di riabilitazione convenzionati con le Aziende unità sanitarie locali;

Decreta:

Art. 1

La misura della retta, prevista dal 1° comma dell'art. 13 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è determinata in L. 28.180 per l'anno 1995 e in L. 29.814 per l'anno 1996.

Art. 2

Lo stanziamento iscritto al cap. 19033 del bilancio regionale per la concessione del contributo previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, per l'anno 1995, è ripartito tra i comuni richiedenti sulla base delle effettive presenze dei soggetti che hanno fruito del servizio di trasporto presso i centri di riabilitazione convenzionati con le Aziende unità sanitarie locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 25 giugno 1996.

GURRIERI