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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 5 maggio 1992

G.U.R.S. 14 novembre 1992, n. 53

Adeguamento della misura delle rette di trasporto previste dall'art. 13 della legge regionale n. 33/1991.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86;

Visto l'art. 1 della legge regionale n. 33/91, comma primo, che aumenta dal 1° gennaio 1988 la misura della retta di trasporto di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/86 a L. 12.000 pro - die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall'U.S.L. di competenza, a copertura del servizio di trasporto erogato;

Visto l'art. 1 della legge regionale n. 33/91, comma secondo, che prevede l'adeguamento dal 1° gennaio 1989 della retta di trasporto;

Considerato che all'adeguamento si perviene computando annualmente l'indice di rivalutazione ISTAT dell'anno precedente ed il maggiore onere derivante dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro relativi al personale con qualifica di autista ed ausiliario di assistenza;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non medico AIOP - ARIS - AIAS, che disciplina il rapporto di lavoro del personale impiegato nella attività di trasporto per la riabilitazione di cui alle leggi prima specificate;

Visti i maggiori oneri previsti per autista ed ausiliario di assistenza che ammontano, rispettivamente, a L. 3.631.000; L. 9.181.000 (nuovo contratto) - L. 5.500.000 (vecchio contratto); pari a L. 65,42% ed a L. 3.281.000 - L. 8.181.000 (nuovo contratto) - L. 4.900.000 (vecchio contratto) pari al 66,96%;

Ritenuto di dovere collegare l'adeguamento della retta di trasporto alla media dei maggiori oneri che per le due figure professionali interessate è pari al 66,19%;

Visto l'indice di rivalutazione ISTAT pari a:

- per il 1988 al 5,596916%;

- per il 1989 al 6,387218%;

- per il 1990 al 6,246835%;

- per il 1991 al 6,032961%;

Decreta:

Art. 1

La misura della retta prevista dal 1° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 33/91 viene così determinata:

Anno 1989

(L. 12.000 x L. 5,596916)/100 = L. 661,62

L. 12.000 (rette 1988) + L. 661,62 (rivalut. ISTAT) + L. 7.942,80 (media maggiori oneri contrattuali autista + ausiliario) = L. 20.603,42 per arrotondamento lire 20.605.

Anno 1990

(L. 20.605 x L. 6,387218)/100 = L. 1314,84

L. 20.605 (retta 1989) + L. 1314,84 (rivalut. ISTAT) = L. 21.919,84 per arrotondamento L. 21.920.

Anno 1991

(L. 21.920 x L. 6,246835)/100 = L. 1369,30

L. 21.920 (retta 1990) + L. 1369,30 (rivalut. ISTAT) = L. 23.299,30 per arrotondamento L. 23.290.

Anno 1992

(L. 23.290 x L. 6,032967)/100 = L. 1.405,07

L. 23.290 (retta 1992) + L. 1.405,07 = L. 24.695,07 per arrotondamento L. 24.695.

Art. 2

Ai fini della liquidazione della differenza dovuta in base alle previsioni dell'art. 13 della legge regionale n. 33/91 e del presente decreto, i comuni sono tenuti a produrre i relativi prospetti contabili.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 maggio 1992.

LEANZA