
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 25 giugno 1996
G.U.R.S. 3 agosto 1996, n. 39
Limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia n. 22 del 9 maggio 1986;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, che introduce modifiche, integrazioni ed ulteriori disposizioni per l'attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino;
Visto l'art. 53, ultimo comma, della citata legge regionale n. 22/86, che, sino all'approvazione del piano triennale dei servizi socio assistenziali, previsto dall'art. 15 della medesima legge, demanda all'Assessore regionale per gli enti locali la determinazione dei limiti di reddito per la gratuità dei servizi e per l'accesso con quota di partecipazione al costo a carico dell'utente;
Visto il decreto n. 10001 del 30 marzo 1994, che fissa i limiti di reddito per l'accesso gratuito e le quote di compartecipazione per i titolari di reddito superiore ai limiti per la gratuità;
Ritenuto di dover modificare il suddetto decreto n. 10001 del 30 marzo 1994, fissando nuovi limiti di reddito ancorati all'importo annuo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti con maggiorazioni differenziate secondo la composizione del nucleo familiare;
Ritenuto di mantenere sia le quote di compartecipazione per chi supera i limiti per la gratuità e sia la disciplina per l'accesso ai servizi residenziali;
Sentito il parere del Comitato consultivo regionale per i servizi socio-assistenziali espresso, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 22/86, nella seduta del 10 aprile 1996;
Decreta:
L'accesso gratuito ai servizi ed agli interventi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è riservato ai soggetti il cui reddito complessivo familiare non superi l'importo annuo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, maggiorata del 50% nel caso di un solo soggetto unico componente il nucleo familiare e del 100% nel caso di due o più componenti adulti.
La presenza nel nucleo familiare di soggetti adulti aggiunti al secondo, o di minori, comporterà un'ulteriore maggiorazione da applicare alla quota base della pensione minima INPS suindicata nella misura del 25% per ogni adulto e del 35% per ciascun minore.
I soggetti titolari di un reddito complessivo superiore ai suddetti limiti sono tenuti ad una compartecipazione pari al 5% della spesa per ogni milione eccedente il limite per la gratuità.
L'art. 1 del presente decreto non si applica per la erogazione del servizio di assistenza economica, già disciplinato dal regolamento tipo di cui al D.P. 28 maggio 1987, e per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap regolamentati dalla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
L'accesso ai servizi residenziali in favore di anziani, adulti e inabili fisici e psichici è disciplinato come segue:
- i soggetti che godono di redditi propri di qualsiasi natura partecipano al costo dei servizi residenziali, nella misura del 50% del reddito personale, se autosufficienti, e del 65% se parzialmente o non autosufficienti (per condizione di invalidità non inferiore al 74%); e, comunque, sino alla concorrenza del costo del servizio.
La predetta quota di compartecipazione verrà ridotta, nei confronti dei titolari di sola pensione sociale, ad 1/3 e 1/2 a secondo che il beneficiario sia autosufficiente o non autosufficiente;
- per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (art. 433 codice civile), il cui reddito superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati a rimborsare le spese eccedenti la quota versata dagli utenti, sino alla copertura rispettiva del 50% del costo del servizio, per soggetti autosufficienti, e del 65% se parzialmente o non autosufficienti.
L'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge va esercitata, limitatamente alla parte di spesa afferente alle prestazioni socio-assistenziali con esclusione degli oneri relativi agli interventi definiti di rilievo sanitario, ai sensi del DPCM dell'8 agosto 1985.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 25 giugno 1996.
GURRIERI