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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 15 settembre 1998

G.U.R.S. 17 ottobre 1998, n. 53

Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale da destinare agli uffici stampa degli enti locali.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38;

Considerato che l'art. 5 della citata legge regionale n. 12/91 dà facoltà agli enti di cui all'art. 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;

Considerato, altresì, che l'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, prevede la modifica delle piante organiche dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, delle province regionali e delle amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e l'istituzione degli uffici stampa cui destinare giornalisti iscritti nell'albo professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, ai quali si applica, limitatamente al trattamento economico, il contratto nazionale di lavoro giornalistico;

Ritenuto che la determinazione dei titoli e relativi criteri, anche per i giornalisti, deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992;

Ritenuto che occorre integrare il predetto decreto al fine di determinare i criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi riservati al personale (giornalisti) da destinare agli uffici stampa di cui alla sopra citata legge regionale n. 33/96;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale espresso in data 24 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1

Ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale negli uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono ammessi tutti i giornalisti che alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana siano in possesso dei seguenti requisiti inderogabili:

a) essere iscritti all'albo dei giornalisti con almeno 3 anni di anzianità;

b) essere in possesso del diploma di laurea per i posti di capo ufficio stampa (VIII qualifica funzionale) o del diploma di scuola media di 2° grado per i posti di giornalista (VI qualifica funzionale).

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie nei concorsi pubblici per soli titoli, di cui all'art. 5 della citata legge regionale n. 12/91, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati presso enti pubblici con rapporto di lavoro dipendente o in aziende editoriali con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.

I titoli professionali o i servizi prestati dovranno essere esclusivamente pertinenti all'attività giornalistica.

Art. 2

1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:

a) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;

- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;

b) nei concorsi per i posti di giornalista per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:

- punti 48 per il diploma richiesto;

- punti 6 per altro diploma equivalente;

- punti 6 per il titolo di studio superiore.

2) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea) 48 punti è così attribuito:

- 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;

- 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;

- 1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al secondo titolo di studio, tenendo presente il rapporto di 1/4.

3) Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:

- 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;

- 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;

- 0,96 al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti), relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 6), relativo alla laurea si procede come al punto 2), tenendo presente il diverso rapporto.

Art. 3

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Art. 4

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20).

Essi sono:

a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;

b) abilitazione all'esercizio della professione giornalistica di cui agli artt. 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69: punti 12;

c) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

d) pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente.

Art. 5

Il punteggio massimo attribuito ai servizi regolarmente documentati e prestati presso enti pubblici o in aziende editoriali nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20) è così attribuito:

a) servizi prestati a norma dell'art. 1, 4° comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, o prestati con la qualifica professionale di cui al 3° comma della sopra citata legge in posizione immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;

b) servizi prestati dai candidati di cui alla superiore lett. a) in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto di cui al punto a), dell'art. 1 del presente decreto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione.

Palermo, 15 settembre 1998.

MISURACA