
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 4 settembre 1993
G.U.R.S. 9 ottobre 1993, n. 48
Approvazione dello schema di regolamento della polizia municipale.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 1 agosto 1990, n. 17, recante disposizioni in materia di polizia municipale;
Rilevato che l'art. 9.3 della suddetta legge impone ai comuni di adottare il regolamento di polizia municipale secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale degli enti locali;
Considerato che occorre, in applicazione della citata norma, predisporre lo schema di tale regolamento;
Sentito, sull'argomento, il comitato tecnico per la polizia municipale;
Decreta:
Articolo Unico
Lo schema di regolamento della polizia municipale, previsto dall'art. 9.3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è approvato nel testo allegato.
I comuni hanno l'obbligo di conformare a tale schema i relativi regolamenti di polizia municipale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la pubblicazione.
Palermo, 4 settembre 1993.
ORDILE
Allegato
Comune di .............................
REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE
Titolo I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO
Art. 1
Corpo di polizia municipale
I servizi di polizia municipale sono disciplinati dal presente regolamento in conformità alla legge nazionale 7 marzo 1986, n. 65 e in applicazione della legge regionale 1° agosto 1190, n. 17.
E' costituito il Corpo di polizia municipale del comune di ..................
Le norme del regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Corpo di polizia municipale senza distinzione di qualifica.
Art. 2
Funzioni del sindaco
Il sindaco, o l'assessore delegato, sovrintende al Corpo, esercita l'alta vigilanza e impartisce le opportune direttive generali al comandante ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o dei singoli agenti di p.m. al di fuori di quelle previste per legge.
Art. 3
Funzioni degli appartenenti al Corpo
Nell'ambito del territorio comunale al Corpo di polizia municipale sono demandati i seguenti compiti:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o dall'Amministrazione comunale, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, del commercio, della tutela dell'ambiente, dell'igiene, dei pubblici esercizi;
b) assolvere a funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune dalle leggi vigenti;
c) prestare soccorso e svolgere funzione di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
d) adempiere compiti di polizia giudiziaria e/o funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle disposizioni vigenti del codice di procedura penale;
e) raccogliere notizie o effettuare accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta degli organi comunali competenti, nei limiti dei propri compiti istituzionali;
f) concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico ai sensi e con le procedure dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
g) prestare servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire - su disposizione del sindaco - la scorta d'onore al gonfalone del comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione;
h) vigilare perché siano osservate le prescrizioni della pubblica amministrazione a tutela del patrimonio comunale;
i) segnalare le deficienze rilevate o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la pubblica incolumità;
l) provvedere all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del codice della strada;
m) collaborare con le forze di polizia dello Stato nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti autorità.
Nei casi d'urgenza la relativa disposizione può essere impartita dal comandante del Corpo che ne dà comunicazione al sindaco non appena possibile.
Art. 4
Organico del Corpo di p.m.
1 - L'organico e la struttura gerarchico - funzionale del Corpo dl p.m. sono determinati come da annessa tabella A (1).
(1) Avvertenza all'art. 4
Per la determinazione dell'organico del Corpo di p.m. gli enti si atterranno ai seguenti criteri ferme restando le disposizioni della contrattazione nazionale del lavoro e le compatibilità finanziarie:
1) determinazione del numero degli agenti di p.m. (qualifica iniziale):
- un collaboratore di vigilanza di p.m. ogni 800 abitanti;
- 2 collaboratori di vigilanza di p.m. ogni frazione geografica e/o quartiere amministrativo;
- un collaboratore di vigilanza di p.m. ogni 1.000 ettari di terreno;
- un collaboratore di vigilanza di p.m. ogni plesso scolastico con almeno 5 aule.
I superiori dati sono cumulabili.
Le frazioni si arrotondano all'unità superiore.
I comuni di Palermo, Catania e Messina possono, per dimostrate esigenze, aumentare l'organico come sopra ricavato di una percentuale non superiore . del 15q%.
Per gli altri comuni capoluogo di provincia e quelli con alta intensità di traffico veicolare, turistica, industriale o commerciale l'aumento di cui sopra non può superare il 10%;
2) determinazione delle altre qualifiche:
a) ogni 3 collaboratori di vigilanza di p.m. (livello iniziale V) un istruttore di vigilanza (livello VI: comandante nei comuni di pari livello apicale);
b) ogni 5 istruttori di vigilanza:
- un istruttore direttivo di vigilanza (livello VII: comandante nei comuni di pari livello apicale);
c) ogni 5 istruttori direttivi di vigilanza:
- un funzionario di vigilanza (livello VIII: comandante nei comuni di pari, livello apicale;
d) ogni 3 funzionari:
- un dirigente di p.m. (livello 1° dirig.: comandante nei comuni di pari livello apicale);
e) ogni 2 dirigenti di p.m. livello 1° dirig.:
- un dirigente superiore (livello 2° dirig.: comandante nei comuni di pari livello apicale). (2)
(2) Avvertenza all'art. 4
La corrispondenza tra qualifiche funzionali e profili professionali è così stabilita:
Livello Qualifica funzionale Profilo professionale V Collaboratore di vigilanza Agente di polizia municipale VI Istruttore di vigilanza Ispettore di polizia municipale VII Istruttore dir. di vigilanza Ispettore sup. di pol. municip. VIII Funzionario di vigilanza Funzionario di pol. municip. 1° D Dirigente di vigilanza Dirigente di polizia municipale 2° D Dirigente di vigilanza Dirigente sup. di pol. municip.
Art. 5
Organizzazione tecnico operativa del Corpo di p.m. (a)
Circoscrizione di polizia municipale
1 - Il Corpo di p.m. si articola nelle seguenti circoscrizioni:
- Circoscrizione di p.m. di ............... (indicare la denominazione). Essa comprende le zone territoriali di ......... (Nota: indicare quali zone, quartieri o frazioni geografiche si vogliono comprendere nella circoscrizione).
- Circoscrizione di p.m. ...............
- ...... ecc. ......
2 - Ciascuna circoscrizione si articola in quartieri di p.m. come segue (b)
- La circoscrizione di p.m. di ............. è suddivisa nei seguenti quartieri di p.m.:
- Quartiere di p.m. di .................. (Nota: indicare la zona territoriale in cui si vuole costituire il quartiere di p.m. Esso non deve necessariamente coincidere con il quartiere amm.vo).
Quartiere di p.m. di .............. (Nota: proseguire sulla superiore falsariga).
3 - Nell'ambito della circoscrizione (e del quartiere di p.m.) gli operatori espletano tutti i compiti di p.m. secondo le mansioni assegnate e gli ordini ricevuti nel rispetto della qualifica funzionale posseduta.
4 - L'operatore preposto al quartiere di p.m. è responsabile dell'andamento del servizio nel quartiere nei confronti del preposto alla circoscrizione di appartenenza e del comandante (Nota: non tener conto della disposizione se non sono stati costituiti quartieri di p.m.).
NOTE
(a) La disposizione riguarda soltanto i comuni che rientrano nelle previsioni dell'art. 7 della legge regionale n. 17/90.
La circoscrizione è strumento di decentramento diverso dal decentramento amministrativo e quindi può non coincidere con quest'ultimo.
(b) Non tengono conto della disposizione i comuni che non intendono avvalersi della facoltà di istituire i quartieri di p.m.
5 - L'operatore preposto alla circoscrizione è responsabile dell'andamento del servizio di p.m. nei confronti del comandante (Nota: non tener conto della disposizione se non sono state costituite le circoscrizioni di p.m.).
6 - Il responsabile della circoscrizione almeno trisettimanalmente convoca la conferenza di servizio dei responsabili di quartiere (Nota: non tener conto se non ci sono quartieri).
7 - Il comandante del corpo di p.m. convoca almeno settimanalmente la conferenza di servizio dei responsabili di circoscrizione.
La conferenza individua i problemi del servizio di p.m., elabora ipotesi di soluzione e propone al comandante direttive d'intervento, dà pareri.
Il comandante sentita la conferenza di cui al precedente comma, assegna a ciascuna circoscrizione e ai quartieri, ove istituiti, personale, attrezzature, automezzi e quant'altro occorra per il buon andamento del servizio secondo le esigenze e le disponibilità.
8 - L'attività delle circoscrizioni e/o dei quartieri deve sempre uniformarsi alle direttive di carattere generale impartite dal comandante.
Note all'art. 5
I criteri parametrali per l'istituzione delle circoscrizioni e dei quartieri di p.m. da tenere presenti sono:
1) insediamento urbano e flusso veicolare;
2) frazioni geografiche e/o quartieri amministrativi;
3) morfologia del territorio;
4) caratteristiche socio - economiche, culturali e ambientali della comunità.
Art. 6
Vigilanza di quartiere (1)
E' istituita la vigilanza di quartiere. Essa opera nei quartieri di ......... (Nota: può essere indicato uno o più quartieri o tutto il territorio comunale secondo le esigenze e le possibilità).
Al servizio di vigilanza di quartiere è addetto un agente o un istruttore di p.m. secondo le disponibilità di organico.
Il comandante del Corpo di p.m., sentita la conferenza dei responsabili di circoscrizione, determina il numero degli addetti alla vigilanza di quartiere.
Gli addetti alla vigilanza di quartiere svolgono, nell'ambito territoriale assegnato, i compiti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/90.
Essi, alla fine di ciascun turno di servizio, redigono breve rapporto su quanto operato, osservato, e sulle eventuali segnalazioni ricevute.
NOTE
(1) Solo per i comuni che intendono e possono istituire i servizio di vigilanza di quartiere.
Art. 7
Dipendenza gerarchica
Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
L'operatore di qualifica superiore dirige, anche con istruzioni specifiche l'operato del personale dipendente, e assicura il costante coordinamento in funzione del buon andamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale di cui è responsabile.
Art. 8
Attribuzioni del comandante
Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco o l'assessore delegato, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli appartenenti al Corpo.
Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto il comandante:
a) emana le disposizioni e vigila sull'espletamento dei servizi conformemente alle direttive dell'amministrazione di cui all'art. 2 del presente regolamento;
b) dispone l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
c) assicura i servizi del Corpo in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le direttive stabilite dal sindaco ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge n. 17/90;
d) mantiene i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del comune o di altri enti secondo le necessità operative;
e) rappresenta il Corpo di polizia municipale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
f) inoltra all'amministrazione proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del Corpo e dei servizi relativi.
In caso di assenza temporanea il comandante è sostituito dall'addetto di qualifica più elevata presente in servizio e, a parità di qualifica, dal più anziano.
Art. 9
Attribuzioni dei dirigenti di p.m.
I dirigenti di p.m. coadiuvano il comandante nella direzione tecnica disciplinare e amministrativa del Corpo.
Svolgono attività di studio, ricerca e programmazione del lavoro verificandone i risultati.
Assicurano l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni dell'amministrazione e del comandante.
Sono responsabili della struttura cui sono assegnati nonchè dell'impiego tecnico operativo e della disciplina del personale che vi è addetto.
In particolare:
- coordinano e controllano i servizi loro affidati;
- emanano ordini di servizio e stabiliscono le modalità d esecuzione;
- elaborano relazioni, pareri e schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.
Art. 10
Attribuzioni dei funzionari di p.m.
Coordinano e controllano i servizi loro affidati e rispondono del loro buon andamento nonchè dell'impiego e della disciplina del personale addetto.
Nell'ambito delle strutture o servizi loro assegnati:
- emanano ordini di servizio e le relative modalità di esecuzione, forniscono istruzioni normative e operative al personale subordinato e ne curano l'assegnazione e il coordinamento;
- avanzano proposte per il miglioramento dei servizi.
Art. 11
Attribuzioni degli istruttori direttivi di p.m.
L'istruttore direttivo coadiuva il superiore diretto nelle sue attribuzioni.
Svolge funzioni di coordinamento e controllo dei settori o uffici che gli sono affidati e del cui buon andamento è responsabile.
Fornisce l'assistenza necessaria al personale dipendente sull'espletamento del servizio partecipandovi direttamente.
Vigila sulla disciplina e il comportamento del personale dipendente e ne cura l'istruzione e l'aggiornamento.
Assicura l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori.
Disimpegnano servizi di particolare rilievo ed eseguono interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici.
Istruiscono pratiche di particolare rilievo connesse all'attività di p.m. e redigono relazioni e rapporti giudiziari e amministrativi.
Art. 12
Attribuzioni dell'istruttore di p.m.
L'istruttore di p.m. svolge tutti i compiti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 268/87.
Ha la responsabilità della sorveglianza dei servizi che gli sono affidati.
Ha compiti di coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore.
Art. 13
Attribuzioni degli agenti di p.m.
Gli agenti di p.m. espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto.
In particolare hanno il compito di:
- vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinchè siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti, delle ordinanze in genere e di quelle municipali in particolare;
- accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti evitando inutili e spiacevoli discussioni;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
- usare la maggiore cortesia possibile con coloro che chiedono notizie indicazioni o assistenza;
- acquisire, ricevere e dare informazioni, effettuare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali;
- vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- esercitare il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona, di commercio, di polizia amministrativa, di edilizia, di igiene, di protezione ambientale, ecc. In caso di risse o litigi intervenire prontamente per sedarli;
- prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone il comando e le autorità competenti;
- evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione della autorità competente, le salme di persone decedute in luogo pubblico;
- intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
- scortare i mezzi di soccorso o di trasporto degli ammalati di mente fino al presidio sanitario nel caso di ricovero disposto con ordinanza del sindaco in T.S.O..
- accompagnare possibilmente alle loro abitazioni, oppure presso gli uffici del comando, i fanciulli abbandonati o smarritisi;
- intervenire contro chiunque eserciti la mendicità o l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- depositare immediatamente all'ufficio competente, e con le modalità stabilite, oggetti smarriti o ricevuti in consegna;
- evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alla proprietà del comune e a quella degli altri enti pubblici, anche, nei limiti del possibile, alla proprietà privata;
- sorvegliare, in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal codice della strada;
- controllare che gli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sull'esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici e, in particolare, sulla verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure;
- in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinchè:
a) le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'amministrazione comunale e le altre autorizzazioni siano regolari;
b) siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
c) non vi si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
d) mediatori e imbonitori esercitino con regolarità la loro attività e sia evitato ogni atteggiamento petulante che disturbi i visitatori e gli avventori;
e) sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati;
- impedire l'abusiva affissione murale o la distribuzione pubblica non autorizzata di manifesti nonchè la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale;
In relazione ai compiti connessi alla funzione di agenti di polizia giudiziaria si rinvia alle leggi e ai regolamenti dello Stato.
Gli agenti prestano la loro opera appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando i mezzi, gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono dotati per la esecuzione dei loro interventi.
Art. 14
Norme di accesso al Corpo
L'accesso al Corpo di p.m. è disciplinato dalle norme di legge e della contrattazione nazionale di lavoro.
A tal fine, oltre ai generali requisiti per l'accesso al pubblico impiego, si richiede:
a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
b) idoneità psicofisica all'espletamento di tutti i servizi d'istituto;
c) statura come stabilita per gli agenti della polizia di Stato;
d) possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di p.s. da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 5, 2° e 3° comma della legge n. 65/86;
e) titolo di studio conforme a quello stabilito dalla contrattazione nazionale di lavoro per le corrispondenti qualifiche.
Avvertenza
Il regolamento dell'ente può prevedere per taluni profili professionali del Corpo forme di accesso interno ai sensi del l'art. 24 del D.P.R. n. 347/83 e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 15
Aggiornamento professionale
La formazione, la qualificazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli addetti alla polizia municipale vengono effettuati in conformità all'art. 11 della legge regionale n. 17/90, presso il centro regionale per la polizia municipale.
I vincitori di concorsi pubblici per posti del Corpo di polizia municipale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di qualificazione professionale.
Titolo IV
UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE
Art. 16
Uniforme di servizio
L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di polizia municipale.
La foggia, la qualità, il tipo e i capi delle uniformi, nonchè le dotazioni accessorie sono determinati in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 17/90.
Le uniformi sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" che viene approvata con delibera della giunta comunale.
La tabella determina le quantità e i periodi delle forniture nonchè le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.
E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.
Art. 17
Distintivi di qualifica
I distintivi di qualifica e anzianità degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, conformemente alle determinazioni adottate con decreto dell'Assessore regionale EE.LL. n. 3/1149 del 15 marzo 1993, ai sensi dell'art 10 della legge regionale n. 17/90.
I distintivi suddetti e la placca di servizio sono descritti nella "Tabella vestiario" che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso.
Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.
Art. 18
Arma d'ordinanza
Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale sono dotati dell'arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145, del tipo descritto nella "Tabella vestiario".
L'arma deve essere portata indosso, come stabilito dal regolamento speciale. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è consentito dalla legge.
Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
Art. 19
Strumenti e mezzi in dotazione
Le attività della polizia municipale possono essere disimpegnate con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori e automezzi per impieghi speciali, dotati di sistema di allarme e collegamento radio-ricetrasmittente con la centrale operativa del comando e di ogni altra attrezzatura idonea ad assicurare una efficiente operatività in relazione alla destinazione di impiego di ogni singolo mezzo.
Il personale in servizio di vigilanza è dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile.
Art. 20
Servizio in uniforme ed eccezioni
Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale prestano i servizi di istituto in uniforme.
L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei casi espressamente autorizzati dal comandante.
Art. 21
Tessera di servizio
Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'amministrazione che certifica l'identità, la qualifica e il numero di matricola della persona nonchè gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di agente di p.s.
Il modello della tessera è riportato nella "Tabella vestiario" allegata al regolamento.
Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono portare con se la tessera di servizio.
La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
Titolo V
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Art. 22
Finalità generali dei servizi
L'organizzazione dei servizi di cui al presente titolo V e l'impiego del personale di cui al titolo VI successivo, devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva e vengono svolti secondo le direttive impartite dal sindaco per il perseguimento del pubblico interesse.
Art. 23
Modalità
La permanenza del personale di p.m. in uno stesso servizio o settore non può avere durata superiore a 3 anni.
I criteri di mobilità orizzontale conseguenti all'applicazione del precedente comma sono concordati con le organizzazioni sindacali rappresentate nel Corpo.
Art. 24
Servizi esterni
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati o a bordo dei veicoli posti a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.
Tutti gli addetti ai servizi possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.
A tal fine l'amministrazione provvederà per il conseguimento da parte degli addetti alla conduzione, della patente speciale di servizio di cui all'art. 139 del DL. 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 25
Servizi interni
I servizi interni del Corpo sono finalizzati alla organizzazione, predisposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del Corpo stesso.
Ai servizi di supporto tecnico (informatizzazione, dattilografia, archivio, centralino telefonico e mansioni esecutive e ausiliarie in genere) sarà addetto in via prioritaria personale del Corpo e quindi altro personale comunale.
Il personale amministrativo comunale addetto ai servizi di cui al precedente comma conserva lo stato giuridico ed economico della qualifica posseduta.
I criteri di assegnazione del personale di p.m. ai servizi interni del Corpo sono nell'ordine: l'inidoneità temporanea del personale a tutti i servizi esterni, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.
Avvertenza all'art. 25
Ai servizi interni non può essere destinato personale della vigilanza in misura superiore al 15% degli addetti al Corpo.
Ulteriori esigenze di personale per tali servizi saranno fronteggiati col personale amministrativo comunale fino a un massimo di un ulteriore 15%.
Art. 26
Obbligo d'intervento e di rapporto
Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
L'intervento può essere prioritario o esclusivo sulla base di un ordine anche verbale del superiore gerarchico, ovvero sulla base dell'ordine di servizio o del programma di lavoro assegnato.
Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi relativi ai fatti dai quali derivano particolari conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
Art. 27
Ordine di servizio
Il turno, l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio, di norma sono predisposti con ordini di servizio anche individuali.
Gli ordini di servizio devono essere pubblicati almeno entro le ore 14 di ciascun giorno e gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prenderne visione.
I destinatari dell'ordine di servizio devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale, sia per il servizio specifico.
I servizi dovranno essere di massima predisposti sulla base di turni almeno settimanali pre - determinati.
Tali turni potranno subire variazioni, per casi eccezionali, che dovranno essere comunicati tempestivamente agli interessati, fermo restando il ricorso prioritario all'istituto della reperibilità.
Art. 28
Divieto di distacco o comandi
Non sono consentiti distacchi o comandi del personale di p.m. presso altri settori dell'amministrazione.
Il comandante, su motivata richiesta del sindaco, può disporre l'impiego del personale solo per servizi di p.m. presso altri settori dell'amministrazione, ferme restando la disciplina e la dipendenza dal Corpo di p.m.
Art. 29
Servizi esterni presso altre amministrazioni
Ai sensi dell'art. 4, comma IV, della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 3, comma III, della legge regionale n. 17/90, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati singolarmente o in gruppi operativi per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.
Tali servizi vengono prestati sulla base di intese tra le amministrazioni interessate.
In casi di urgenza per motivi di soccorso o a seguito di calamità e disastri, l'impiego può essere deciso con determinazione del sindaco o, in mancanza, del comandante. Al personale impiegato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e le trasferte dei dipendenti.
Il comando di polizia municipale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali d'intesa con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.
Titolo VI
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO
Art. 30
Prolungamento del servizio
Il prolungamento del servizio è obbligatorio per il tempo necessario:
a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.
Art. 31
Mobilitazione dei servizi
Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione dei servizi, fornendo la reperibilità nelle ore libere.
Il comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.
Art. 32
Reperibilità degli appartenenti al Corpo
Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 268/86 e successive modificazioni.
Titolo VII
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 33
Norme generali: doveri
Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonchè le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 21.
Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, per le situazioni di emergenza.
Art. 34
Rapporti interni al Corpo
I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo sono improntati a reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire la massima collaborazione ai diversi gradi di responsabilità.
Gli appartenenti al Corpo sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.
Art. 35
Comportamento in pubblico
Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
L'appartenente al Corpo nell'esercizio delle proprie funzioni, ove richiesto deve fornire il proprio nome, cognome e qualifica e, quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.
Art. 36
Saluto
Il saluto verso i colleghi, i superiori, i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
Il saluto si effettua militarmente.
Sono dispensati dal saluto:
- coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- i motociclisti in marcia e coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.
Titolo VIII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE
Art. 37
La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di polizia municipale è regolata dalle norme di legge o di regolamento vigenti.
Art. 38
Accertamenti sanitari
Gli appartenenti al Corpo di p.m. sono sottoposti ai controlli periodici di legge per la verifica delle condizioni di salute in relazione alla specifica natura del servizio e alla eziologia delle malattie professionali.
Art. 39
Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo
Il comandante segnala al sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.
Art. 40
Minute spese di funzionamento
Con previsione di bilancio, viene stanziata annualmente una congrua somma da destinare alle minute spese di funzionamento, di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del Corpo.
Alla gestione delle somme è preposto, dal comandante, un dipendente di livello non inferiore al VI (economo).
L'economo provvede ad amministrare le somme accreditategli nel rispetto del regolamento di economato del Corpo.
Art. 41
Attività sportive istituzionalizzate
Raccomandazione
Senza nocumento del servizio gli enti possono disciplinare attività sportive e culturali.
Art. 42
Rinvio al regolamento generale per il personale del comune
Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo le norme contenute nel regolamento per il personale del comune, nelle leggi e nei contratti regionali di lavoro.