
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 13 novembre 1993
G.U.R.S. 24 dicembre 1993, n. 62
Termini per la presentazione delle istanze per l'accesso alle erogazioni finanziarie di cui alla legge 30 aprile 1991, n. 10
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Visto il proprio decreto del 12 novembre 1991, n. 679, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 dell'11 gennaio 1992, con il quale sono stati predeterminati criteri e modalità cui attenersi nell'attività di erogazione finanziaria, disposto da questa Amministrazione secondo il dettato dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il proprio decreto del 21 aprile 1992, con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso alle erogazioni finanziarie di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Rilevato che occorre definire entro l'anno finanziario le richieste rivolte al conseguimento delle attività erogative;
Ritenuta l'opportunità di procedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, alla rettifica dei termini per la presentazione delle documentate istanze per l'accesso ai sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività ed ai contributi ad enti di culto per promuovere e favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione, stabilendo la data del 31 gennaio entro la quale tutte le richieste dovranno essere presentate;
Decreta:
Articolo Unico
A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il termine per la presentazione delle richieste rivolte al conseguimento di erogazioni finanziarie per sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività, e contributi ad enti di culto per promuovere e favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione, è stabilito alla data del 31 gennaio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 13 novembre 1993.
ORDILE