
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 4 maggio 2007
G.U.R.S. 18 maggio 2007, n. 23
Modifica del decreto 12 giugno 2003, concernente nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;
Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 1990: "Norme per il rifornimento di carburanti a mezzo di contenitori distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri";
Vista la circolare del Ministero dell'interno P322/4113 sott170 del 9 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 12 settembre 2003, di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'istallazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto;
Ritenuto di dovere provvedere, nelle more della disciplina di razionalizzazione del settore, alla modifica del decreto n. 45/2003, finalizzata all'applicazione dei decreti ministeriali sopracitati nonché allo snellimento delle procedure;
Decreta:
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L'articolo 19 del decreto n. 45 del 12 giugno 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Impianti per la distribuzione carburanti utilizzati da aziende private
Le autorizzazioni all'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato possono essere rilasciate per un periodo massimo di anni 5, rinnovabili, alle seguenti ditte:
a) ad aziende in possesso di un parco macchine prevalentemente costituito da mezzi abilitati alla circolazione su strada. Tali aziende dovranno possedere un minimo di 10 mezzi ed essere ubicati ad una distanza superiore a Km. 1 dal più vicino impianto di distribuzione carburanti pubblico;
b) ad aziende in possesso di un parco macchine prevalentemente costituito da mezzi non abilitati alla circolazione su strada, per le quali dovranno essere accertate le reali esigenze riguardo all'impossibilità di approvvigionamento.
Le autorizzazioni all'installazione, invece, di contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato, solo per carburanti di categoria "C", possono essere rilasciate esclusivamente alle aziende e per le attività elencate nei decreti ministeriali 19 marzo 1990, e 12 settembre 2003 e successive circolari ministeriali, alle condizioni in essi rispettivamente contenute, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e fiscali.".
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L'art. 20 del decreto n. 45 del 12 giugno 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Tutti gli impianti cui all'articolo precedente devono possedere i requisiti di sicurezza antincendio; un sistema di misurazione della quantità di carburante erogato e devono essere adibiti esclusivamente al rifornimento dei mezzi in possesso dell'azienda richiedente.
Non è consentita l'installazione di serbatoi di benzina ad eccezione dei casi motivati da pubblico interesse e da attività imprescindibile all'uso di tali prodotti.
Sulle istanze di autorizzazione, corredate dalla documentazione tecnica che illustri dettagliatamente l'impianto da realizzare e dall'elenco dei mezzi che si intendono rifornire, verranno acquisiti i pareri del comune, del comando provinciale Vigili del fuoco e dellU.T.F. territorialmente competenti. Al fine della semplificazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, le istanze potranno essere presentate vistate e munite dei sopra citati pareri; in tali ipotesi il visto dovrà essere apposto anche sulla documentazione tecnica allegata.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 19, l'accertamento della rispondenza della richiesta alle esigenze aziendali sarà effettuato dall'Assessorato regionale dell'industria con apposito sopralluogo.
Nei restanti casi, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.".
Gli impianti di cui agli artt. 19 e 20, prima di essere posti in funzione, dovranno essere sottoposti a verifica da parte di un rappresentante del comando provinciale Vigili del fuoco e dell'U.T.F. territorialmente competenti.".
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