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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 3 dicembre 2009

G.U.R.S. 26 marzo 2010, n. 14

Definizione dei criteri generali, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di controlli di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;

Visto il D.P.R. n. 196/2008;

Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto Programma attuativo regionale FAS 2007/2013;

Visti gli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato 324/2007;

Visto il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009;

Visto il parere espresso nella seduta n. 109 del 25 novembre 2009 dalla III Commissione legislativa dell'A.R.S.;

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, di natura non regolamentare, definisce i criteri generali, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono stipulati, in coerenza con le linee di programmazione regionale ed anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato, tra l'Assessore regionale per l'industria ed una o più imprese, ai fini della realizzazione di un progetto industriale. Le relative agevolazioni sono concesse nel rispetto di tutte le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

3. Qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito del presente decreto rispetta tutte le condizioni stabilite dal regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. I Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono finalizzati a incentivare e sostenere la realizzazione in Sicilia di progetti industriali consistenti in investimenti di rilevante dimensione e significativo impatto sullo sviluppo integrato del territorio, aventi contenuto innovativo e volti a promuovere e consolidare sul territorio strategie comuni, di filiera, di distretto o di reti di imprese, coerentemente con le linee di programmazione regionale e con la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al Programma operativo regionale FESR 2007-2013 ed al PAR-FAS 2007/2013.

5. Con appositi avvisi pubblici emanati dal dirigente generale del competente dipartimento regionale, a cadenza semestrale, sono puntualmente definiti, secondo le specificità dei vari strumenti agevolativi attivati, nonché in relazione ai vincoli derivanti dall'origine delle risorse finanziarie impiegate, gli ulteriori aspetti non contemplati dal presente decreto.

Art. 2

Oggetto

1. La proposta di Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale, attuato da una o più imprese di qualsiasi dimensione, finalizzato alla produzione di beni e servizi, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attività di ricerca, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sperimentale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi organici di spesa strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

2. Il progetto industriale può prevedere anche la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche se le opere ricadono nell'ambito dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

3. In ogni caso, anche ai fini dell'ammissibilità delle spese, i progetti industriali promossi attraverso l'accesso alle agevolazioni del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali devono significativamente concorrere al più efficace e rapido conseguimento degli obiettivi esplicitati negli appositi avvisi in coerenza con le finalità proprie e degli strumenti agevolativi e finanziari attivati e nel rispetto della normativa applicabile nella fattispecie.

Art. 3

Soggetti proponenti e garanzia

1. La proposta di Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali può essere presentata da un'impresa, identificata come soggetto proponente, di qualsiasi dimensione.

2. La proposta può essere presentata, ai sensi del comma 7 dell'art. 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, anche da un soggetto promotore che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello studio di prefattibilità riguardante iniziative integrate, atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riservi di individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli operatori di settore come individuati nel successivo art. 8.

3. L'impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, già in sede di domanda:

- presenta il business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria, il merito creditizio, la canteriabilità dell'intero progetto industriale e siano individuate le fonti di copertura finanziaria;

- fornisce apposita garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico della stessa.

4. Il soggetto proponente può costituirsi in consorzio, società consortile, rete di imprese, in raggruppamento, anche temporaneo, purché la formale costituzione avvenga prima della presentazione della proposta definitiva di Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali.

5. Sempre al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, la fase di programmazione finanziaria del contratto di cui al comma 1 si conclude con la presentazione della proposta progettuale di Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali.

Art. 4

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali, fatte salve le limitazioni e le esclusioni scaturenti dalla natura delle fonti di copertura finanziaria esplicitate nell'avviso e nel rispetto dei corrispondenti specifici vincoli di destinazione, di ammissibilità e di rendicontazione, lo stesso soggetto proponente nonché altre imprese, di qualsiasi dimensione, che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi e realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale.

Art. 5

Requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari delle agevolazioni

1. Il soggetto proponente e gli altri eventuali soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a) essere iscritti al registro delle imprese;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;

c) essere in regime di contabilità ordinaria;

d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Assessorato regionale dell'industria, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

f) aver restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stata disposta dall'Assessorato regionale dell'industria la restituzione;

g) sono escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

h) sono, altresì, escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria.

Art. 6

Dimensione minima e massima del progetto industriale

1. Il progetto industriale deve prevedere, escluse le eventuali opere infrastrutturali pubbliche, spese ammissibili per un importo complessivamente non inferiore a 20 milioni di euro, mentre il tetto massimo, al fine di demarcare quantitativamente l'ambito di intervento del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali rispetto all'analogo strumento nazionale, è fissato in 40 milioni di euro. Devono, altresì, essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) il programma presentato dall'impresa proponente deve prevedere spese ammissibili di importo complessivamente non inferiore a 8 milioni di euro;

b) i singoli programmi presentati dalle altre imprese devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Art. 7

Localizzazione del progetto industriale

1. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nel territorio della Regione Siciliana, intendendosi per unità produttiva la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

2. Nei singoli avvisi pubblici possono essere previsti, in relazione agli obiettivi da perseguire, specifiche priorità territoriali.

Art. 8

Settori

1. I programmi di investimento oggetto del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali sono ammissibili alle agevolazioni se riferiti a settori di attività economica compresi tra quelli indicati nei singoli avvisi, in coerenza con gli obiettivi, le priorità e i vincoli stabiliti dagli strumenti di programmazione e dalle fonti di copertura finanziaria. In particolare, per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, sono ammissibili esclusivamente i settori e le tipologie progettuali previste, per gli specifici obiettivi da perseguire, dal documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le attività escluse dalle norme e regolamenti comunitari, statali o regionali.

Art. 9

Criteri per l'ammissibilità delle spese

1. L'avviso individuerà le spese ammissibili ed, eventualmente, procederà all'elencazione di quelle ritenute non ammissibili. L'ammissibilità delle spese, in relazione alle tipologie di programmi da agevolare, è determinata nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008, nonché delle specifiche disposizioni connesse all'origine delle risorse finanziarie da impiegare con particolare riferimento, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, al regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, al regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, al regolamento emanato con D.P.R. n. 196/2008, alle previsioni del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, alle relative decisioni comunitarie nonché ai provvedimenti applicativi nazionali e regionali.

2. Fermo il rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dalle disposizioni sopra richiamate, le spese ammissibili debbono, comunque, riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

Art. 10

Termini

1. I programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza relativa al progetto industriale oggetto del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali e conclusi entro i termini perentori previsti dal contratto stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con i vincoli posti dalla normativa di riferimento delle fonti finanziarie impiegate. L'eventuale proroga può essere autorizzata dall'Assessorato su istanza preventiva e debitamente motivata. Se alla scadenza dei suddetti termini i programmi risultano realizzati solo in parte, il contributo, previa verifica della validità complessiva dell'investimento, è rideterminato in relazione alle sole spese ammissibili a tale data realizzate.

2. Per avvio dei programmi si intende la data del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione dei programmi stessi. A tal fine non si tiene conto degli studi di fattibilità.

3. Ulteriori precisazioni in materia di livello di progettazione, avvio e conclusione dei programmi e spese ammissibili saranno contenute nei relativi avvisi pubblici, in relazione ai regimi di aiuto attivati, alle specifiche fonti di finanziamento ed alla tipologia dei potenziali beneficiari.

Art. 11

Agevolazioni concedibili e massimali

1. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste, in relazione agli specifici regimi di aiuto attivati, dal regolamento CE, n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione Siciliana nella "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013: Aiuto di Stato N 324/2007 Italia", approvata dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. I relativi avvisi pubblici possono prevedere la concessione delle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti, di contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, ovvero in una combinazione di tali forme, secondo quanto previsto nei relativi avvisi.

3. Le relative agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali e sono erogate secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 12

Fondi di copertura finanziaria

1. Le risorse necessarie per la copertura finanziaria dei Contratti di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali si rinvengono nel P.O. FESR 2007/2013 e nel PAR FAS 2007/2013, segnatamente alla priorità FAS n. 6 "Competitività e sviluppo delle attività produttive". Potranno, altresì, essere destinate alla copertura finanziaria degli stessi le ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili.

2. Sarà comunque assicurato negli avvisi, con riferimento alle specifiche fonti di finanziamento negli stessi esplicitate, il rispetto dei corrispondenti peculiari vincoli di destinazione, di ammissibilità e di rendicontazione.

3. In sede di prima applicazione saranno destinate, a copertura dei Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività produttive per iniziative agevolabili nel settore dell'energia, le risorse di cui alla linea d'intervento 2.1.1.1 del P.O. FESR 2007/2013, per un ammontare pari euro 120.000.000,00.

Art. 13

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'istruttoria, valutazione e gestione dei Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali possono essere svolti, sotto il coordinamento dell'Assessorato, da un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, ai sensi del comma 7 della legge regionale n. 23/2008, da un soggetto a totale partecipazione della Regione Siciliana il quale assicura, altresì, il proprio supporto tecnico in tutte le fasi di competenza dell'Assessorato.

2. I rapporti tra il soggetto gestore e l'Assessorato per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto e dai successivi avvisi sono regolati sulla base di apposita convenzione.

3. L'erogazione delle agevolazioni è disposta su istruttoria del soggetto gestore in base all'accertamento e rendicontazione degli stati di avanzamento lavori, dietro richiesta del soggetto beneficiario assistita da idonea documentazione di spesa, nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali.

4. Fatte salve le prerogative dell'Assessorato, il soggetto gestore può svolgere, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d'opera sull'attuazione dei progetti programmi di spesa oggetto del progetto industriale.

Art. 14

Procedura generale di accesso alle agevolazioni

1. Gli aiuti sono concessi secondo la procedura prevista all'articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il dirigente generale del dipartimento regionale competente dell'Assessorato - tenuto conto degli indirizzi programmatici della Regione e dei vincoli di destinazione specifica e funzionale delle singole fonti di copertura a cui i Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni legislative, possono attingere le proprie risorse - indica con avviso pubblico i settori di attività economica e le tipologie di programmi ammissibili alla procedura, nonché i termini utili per la presentazione delle istanze di accesso.

2. La procedura agevolativa si articola in fasi, di seguito elencate, che saranno dettagliate nelle modalità e nella tempistica nei relativi avvisi, in conformità al documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo", approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009:

a) Presentazione istanza di accesso alla procedura negoziale

Successivamente alla pubblicazione dell'apposito avviso pubblico ed entro i termini fissati nello stesso, il soggetto che intende presentare una proposta di CdP deve preventivamente trasmettere, secondo le modalità ivi indicate, un'istanza di accesso alla procedura negoziale. La predetta domanda deve essere corredata da un business plan contenente tutti gli elementi di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto, dalla polizza fidejussoria, nonché da ogni ulteriore documentazione richiesta dall'avviso.

Le imprese interessate si attengono per la descrizione del progetto industriale alla modulistica predisposta dall'ufficio unitamente all'elenco della documentazione da produrre a corredo della domanda;

b) Istruttoria di ammissibilità

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, è avviata la fase istruttoria di ammissibilità, tendente a verificare la correttezza formale, la completezza della documentazione e l'ammissibilità dell'istanza rispetto alle condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente decreto e dall'avviso. Sono verificate in detta fase: la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, la disponibilità del suolo e degli immobili interessati al programma, la conformità urbanistica ed ambientale degli interventi proposti ed è accertata, in linea generale, la praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento alla capacità finanziaria del proponente e degli altri eventuali soggetti coinvolti e finanziatori. Particolare attenzione è posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto industriale, nonché alla sua cantierabilità.

Nell'espletamento di tale fase, può essere richiesta al proponente ed alle eventuali imprese interessate qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive o chiarimenti.

Al termine di questa fase viene data comunicazione degli esiti della selezione ai proponenti, assegnando un termine per eventuali ricorsi;

c) Presentazione della documentazione progettuale (proposta)

Il soggetto proponente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della domanda, presenta la proposta di Contratto di programma, sottoscritta dal proprio legale rappresentante e da quelli delle altre imprese beneficiarie. Decorso inutilmente il termine richiamato prorogabile una sola volta, su richiesta del proponente pervenuta in data antecedente la scadenza del suddetto termine, per non oltre 20 giorni la relativa domanda di accesso al contratto di programma è considerata decaduta.

La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di CdP, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale, con particolare riguardo:

- ai presupposti e agli obiettivi del progetto sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;

- al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;

- alle spese relative ai singoli programmi previsti;

- al piano finanziario di copertura delle spese e alle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste.

Alla proposta di contratto di programma devono essere allegati:

- scheda sintetica riportante i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di spesa proposti;

- scheda sintetica, indicante i principali dati e informazioni relativi a ciascuna impresa beneficiaria e a ciascun programma di spesa proposto;

- documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di CdP;

- dichiarazione dell'impresa beneficiaria attestante la disponibilità degli immobili (suolo e/o fabbricati) oggetto del programma di spesa, corredata da specifica documentazione anche in forma di atti e/o contratti preliminari;

- idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso degli immobili di cui sopra e l'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni o autorizzazioni e di eventuali pareri o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

- dettaglio delle spese previste, con allegati i relativi preventivi e suddivisione delle stesse per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

- dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 160;

- eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'avviso.

Il soggetto proponente deve inoltre documentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'esistenza delle necessarie condizioni di fattibilità finanziaria dell'iniziativa, a garanzia della completa copertura finanziaria del programma organico di spesa per la parte eccedente il contributo richiesto, attraverso l'apporto di risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico;

d) Istruttoria tecnica e negoziazione con il proponente

Nei termini prescritti dall'avviso si procede all'istruttoria tecnica, al fine di valutare, alla stregua dei criteri di selezione indicati nell'avviso, la validità della proposta e si avvia la fase di interlocuzione e negoziazione con il proponente. In tale fase possono essere negoziati con i proponenti: la formulazione di integrazioni e variazioni al piano progettuale presentato, l'impegno dei soggetti ed enti interessati all'attuazione, le modalità di erogazione dei benefici in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

Per le proposte di CdP che prevedono la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali per le quali risulti necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, l'avviso potrà prevedere l'attivazione di apposite conferenze di servizio per il rilascio dei necessari provvedimenti;

e) Chiusura della negoziazione e approvazione del CdP

Sulla base delle risultanze tecniche della valutazione e della negoziazione con i proponenti, vengono stilati i verbali di negoziato e nei successivi dieci giorni dichiarata chiusa la relativa fase.

In esito a tale fase viene elaborata la graduatoria e successivamente approvata con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, contenente le proposte ammesse ed i relativi schemi di contratto, anche apponendo specifiche condizioni, l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma organico di spesa e i termini perentori entro i quali provvedere alla sottoscrizione del CdP.

Il decreto deve anche indicare le proposte non ammesse specificandone le motivazioni;

f) Sottoscrizione del CdP e concessione provvisoria delle agevolazioni

Entro i termini indicati nel sopra citato decreto, l'Assessore, i oggetti proponenti ed i soggetti beneficiari sottoscrivono i Contratti di programma nei quali sono dettagliatamente indicati i reciproci impegni ed obblighi, tra i quali le agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli adempimenti connessi al monitoraggio, ai controlli, alle ispezioni ed alle attività di accertamento finale, nonché quanto altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale, anche in relazione alle fonti di copertura finanziaria.

Art. 15

Norme a salvaguardia dell'occupazione

1. La Regione Siciliana reputa il Contratto di programma efficace strumento per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione. Conseguentemente, alla data di emanazione del presente decreto sarà, contestualmente, attivato un tavolo di confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative e il Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali per mettere a punto un percorso sociale teso alla ricollocazione dei lavoratori provenienti da aziende in crisi, che sarà formalizzato in un documento reso pubblico.

2. Il documento condiviso costituirà elemento di negoziazione con il soggetto proponente.

Art. 16

Modifiche e variazioni

1. Eventuali modifiche nell'originaria composizione del raggruppamento di imprese proponenti, a prescindere dalla causa, così come eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione del progetto industriale nella sua articolazione in programmi organici di spesa, rispetto al progetto approvato, saranno oggetto di accurata valutazione tecnica di merito da parte del gestore, finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti per l'accesso e delle condizioni indispensabili a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale di cui al CdP, avuto riguardo all'impatto sullo sviluppo integrato del territorio, al contenuto innovativo del progetto e all'effettiva capacità di sviluppare e consolidare strategie di filiera, di distretto o di reti di imprese.

2. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare delle spese rispetto a quanto approvato con il decreto di cui all'art. 12, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuove spese non previste nel programma originario, non possono in nessun caso comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

3. Ogni variazione al piano progettuale, ancorché non comportante modifiche sostanziali, deve essere appositamente autorizzata dall'Assessorato.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione dell'Assessorato, ma del concessionario, tutte quelle modifiche che attengono a:

a) condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;

b) identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;

c) modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

Art. 17

Revoche

1. In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti da parte dei soggetti beneficiari in sede di presentazione del progetto industriale, ovvero contemplati dal Contratto di programma, l'Assessorato, su proposta del concessionario, provvede alla revoca delle agevolazioni concesse, disponendo la restituzione delle eventuali somme erogate ed il versamento delle eventuali sanzioni.

2. A titolo esemplificativo le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

a) accertamento della sopravvenuta impossibilità di pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale oggetto del CdP, per effetto di modifiche e variazioni intervenute nell'esecuzione del CdP;

b) accertamento di gravi violazioni di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

c) mancata ultimazione del programma ammesso alle agevolazioni entro i termini previsti dal contratto;

d) nell'ipotesi in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) ove risultino violate le disposizioni di cui alla disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare;

f) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni, ridotti a tre per le PMI, una volta completato l'intero investimento.

3. In caso di revoca, totale o parziale, dei benefici, per fatti imputabili all'impresa interessata, si applica, ai sensi dell'art. 191, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un massimo del 50 per cento dell'importo indebitamente fruito.

4. Qualora la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi sono rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente.

Art. 18

Verifiche, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, il soggetto gestore effettua controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente decreto e dal Contratto di programma per lo sviluppo delle attività industriali, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 3 dicembre 2009.

VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 23 dicembre 2009, reg. n. 2, Assessorato dell'industria, fg. n. 317.