
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 2 febbraio 1979
G.U.R.S. 17 marzo 1979, n. 12
Direttive per l'applicazione dell'art. 14 della legge regionale 16 agosto 1978, n. 34.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto l'art. 14 della legge regionale 16 agosto 1978, n. 34;
Considerato che per il disposto dell'ultimo comma del menzionato art. 14 le direttive per l'attuazione della norma vengono impartite con decreto dell'Assessorato regionale industria;
Decreta:
Articolo Unico
Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 14 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, e del 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, quale risulta sostituito dall'art. 23 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono impartite le seguenti direttive:
a) i finanziamenti sono commisurati al costo di produzione delle scorte ed invecchiamento;
b) le domande di finanziamento dovranno essere presentate agli Istituti finanziatori per il tramite dei consorzi, delle cooperative e dei consorzi di cooperative, i quali sono tenuti ad attestare in via preliminare la quantità, la qualità ed il valore commerciale delle scorte destinate all'invecchiamento, nonchè la durata dell'invecchiamento stesso per singola partita, a norma di legge;
c) i predetti consorzi, le cooperative ed i consorzi di cooperative dovranno altresì certificare che l'azienda richiedente il finanziamento:
1) utilizzerà il prodotto invecchiato per imbottigliarlo;
2) possegga un moderno impianto di imbottigliamento automatico o semiautomatico;
3) disponga di una capacità in botti di legno pari al quantitativo del prodotto per il quale è richiesto il finanziamento;
d) qualora l'invecchiamento delle scorte per le quali viene chiesto il finanziamento avvenga in recipienti di rovere della capacità non superiore a hl. 5, il costo del prodotto di invecchiamento di cui al superiore punto b) è aumentato del 50% del valore dei fusti utilizzati che sarà certificato dai consorzi, dalle cooperative e da consorzi di cooperative;
e) i finanziamenti sia sotto forma di mutuo sia sotto forma di apertura di credito avranno la durata massima di anni sei e sono garantiti da regolare certificato di pegno rilasciato a norma dell'art. 13 del D.L. 16 settembre 1955, n. 836, convertito in legge 15 novembre 1955, n. 1037, dall'assicurazione contro i normali rischi con polizza vincolata a favore dell'Istituto finanziatore nonchè nel caso che esso non sia l'IRFIS dall'eventuale garanzia sussidiaria della Regione Siciliana di cui all'art. 6 della legge regionale n. 51 del 5 agosto 1957;
f) l'azienda finanziata, pena la risoluzione del finanziamento, non potrà ritirare le scorte in invecchiamento presso i magazzini fiduciari ancorchè non sia passato il periodo minimo di invecchiamento previsto dalla legge 1069 del 4 novembre 1950, nonchè dal regolamento 1644 del 20 ottobre 1961;
g) per il riutilizzo dell'apertura di credito a norma del penultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, l'azienda finanziata dovrà esibire all'Istituto finanziatore, per le ulteriori partite da invecchiare, le nuove attestazioni di cui ai punti b), c) e d) delle presenti direttive.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1979.
GRILLO