
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 2 dicembre 1980
G.U.R.S. 10 gennaio 1981, n. 2
Fissazione delle modalità per l'erogazione di contributi alle aziende industriali siciliane esercenti l'attività molitoria.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 85;
Visto il terzo comma dell'art. 22 della predetta legge per il quale stabilisce che con decreto dell'Assessore per l'industria devono essere fissate le modalità di erogazione dei contributi di cui al medesimo art. 22;
Ritenuto di dovere, pertanto, provvedere al riguardo;
Decreta:
I contributi di cui all'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, sono accordati alle aziende industriali siciliane esercenti l'attività molitoria del grano duro, purchè pratichino ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dal vigente contratto collettivo di categoria e si impegnino a mantenere il livello occupazionale in essere alla data del 30 giugno 1980.
I contributi sono concessi su istanza a firma del legale rappresentante della ditta, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio in duplice copia, una delle quali in originale;
b) dichiarazione in duplice copia, di cui una con firma autenticata (conforme al modello allegato), dalla quale risulti che l'azienda pratica ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e l'impegno al mantenimento del livello occupazionale in atto al 30 giugno 1980;
c) due copie, delle quali una autenticata, del mod. DM 10/M, relativo al versamento INPS afferente al mese di giugno 1980;
d) due copie, delle quali una autenticata, delle fatture relative al grano duro siciliano acquistato dall'azienda richiedente nel periodo tra il 1° giugno ed il 30 settembre 1980;
e) due copie, delle quali una autenticata, delle fatture relative ai prodotti e ai sottoprodotti della trasformazione del grano duro venduti dall'azienda richiedente entro il 30 settembre 1980.
I contributi da erogarsi alle aziende aventi diritto in virtù della documentazione di cui all'articolo che precede, saranno commisurati alla quantità complessiva di grano duro siciliano acquistato e trasformato dall'1 giugno al 30 settembre 1980.
La trasformazione del grano duro siciliano di cui al comma precedente sarà provata esclusivamente dalle fatture di vendita indicate sotto la lettera "e" dell'art. 2.
Le quantità indicate in dette fatture di vendita dovranno risultare, nella loro entità complessiva, almeno pari a quelle esposte nelle fatture di acquisto del grano duro siciliano per il quale è stato chiesto il contributo.
I contributi, al netto del 4% di imposta, saranno erogati alle aziende aventi diritto in ragione del 12% del prezzo risultante dalle fatture di acquisto di grano duro siciliano presentate ed ammesse, al netto dell'IVA.
Se lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, non fosse sufficiente in relazione alle richieste ammesse a contributo, il riparto tra le aziende verrà fatto in misura proporzionale alle somme cui ciascuna di esse avrebbe diritto.
Saranno ammesse a contributo solo le richieste che saranno presentate entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
La documentazione di cui al precedente art. 2 deve essere prodotta entro il termine perentorio del 15 gennaio 1981.
Qualunque sopravvenienza attiva sarà ripartita tra le aziende di già ammesse a contributo e ciò verificandosi la previsione di cui al precedente art. 5 e secondo i criteri ivi previsti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 2 dicembre 1980.
GRILLO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 8 gennaio 1981.
Reg. n. 1 Assessorato industria, fg. n. 5.