
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 20 luglio 1981
G.U.R.S. 5 settembre 1981, n. 42
Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto l'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Considerato che per il disposto dell'ultimo comma del menzionato art. 22 le direttive per l'attuazione della norma vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria;
Decreta:
Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono impartite le seguenti direttive.
I finanziamenti di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, possono essere concesse alle imprese industriali, impegnate in lavori di progettazione, costruzione, installazione, riparazione e manutenzione nei grandi complessi industriali del settore petrolchimico, purchè abbiano sede in Sicilia, ovvero, se abbiano sede fuori dall'ambito regionale, operino nella Isola da almeno cinque anni nelle aree industriali di Ragusa, Siracusa, Gela e nel comune di Pace del Mela (Messina) colpite da particolari fenomeni di crisi congiunturale e tali riconosciute ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 501.
Il requisito della sede o della operatività in Sicilia dovrà documentarsi mediante certificazione rilasciata dalle competenti camere di commercio o dalle sedi provinciali degli istituti previdenziali ed assistenziali.
I finanziamenti sono concessi su deliberazione del Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, previa istanza a firma del legale rappresentante della ditta corredata esclusivamente dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, in duplice copia, una delle quali in originale quale risulti la data di iscrizione;
b) dichiarazione in duplice copia, di cui una firma autenticata dalla quale risulti che la azienda pratica ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria;
c) due copie (delle quali una autenticata) del Mod. D.M. 10/M relative al versamento INPS afferente ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 1981. Tale documentazione prescinde dalla cognizione di eventuali rateizzazioni di arretri di contributi relativi ad esercizi precedenti ed al rispetto delle condizioni della rateizzazione stessa;
d) due copie (una delle quali autenticata), munite di elenco, delle fatture emesse per lavori di cui al precedente art. 2 eseguiti nei confronti dei grandi complessi del settore petrolchimico, indicati allo stesso articolo, nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1980;
e) due copie (delle quali una autenticata) della dichiarazione dell'imposta per il valore aggiunto, relativa all'anno 1980, e dell'allegato elenco clienti;
f) due copie (delle quali una autenticata) dei contratti e degli ordini in essere alla data di presentazione della domanda che attestino la normale prosecuzione della attività lavorativa ed il cui ammontare complessivo non sia inferiore al 30% dell'intero fatturato del 1980 e comunque non inferiore all'importo del finanziamento richiesto;
g) lettera di disponibilità da parte di un primario istituto di credito e/o primaria compagnia di assicurazione a rilasciare fidejussione e/o polizza fidejussoria per l'intero ammontare del finanziamento e per la intera sua durata.
L'elenco dei documenti va integrato con i seguenti altri:
1) per le società, certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente comprovante i nomi degli amministratori in carica;
2) per la società di fatto atto di enunciazione all'ufficio del registro;
3) ove si tratti di aziende non aventi sede in Sicilia, ma operanti nella regione da almeno 5 anni, certificazioni delle competenti camere di commercio e delle sedi provinciali degli istituti previdenziali ed assistenziali idonee a documentare l'esistenza del predetto requisito.
Saranno ammesse a finanziamento solo le richieste che saranno presentate regolarmente, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
I finanziamenti di cui ai precedenti articoli saranno commisurati al 30% del fatturato riferito all'esercizio 1980 limitatamente a prestazioni e forniture eseguite dall'impresa richiedente presso i complessi petrolchimici ubicati nelle zone di cui all'art. 2 del presente decreto, e non potranno superare l'importo di L. 500 milioni per singola impresa.
Le operazioni di cui ai precedenti articoli sono garantite - ai sensi dell'art. 22, 4° comma della legge regionale n. 96/1981 - da fidejussione bancaria e/o assicurativa per l'intero ammontare del finanziamento. Dette fidejussioni dovranno essere rilasciate in due soluzioni all'atto delle erogazioni del finanziamento, così come regolamentate al successivo art. 6 del presente decreto, e dovranno garantire l'operazione sino alla sua estinzione.
A conclusione dalla istruttoria di tutte le domande regolarmente presentate entro il termine di cui al precedente art. 3, sarà verificato se il totale dei finanziamenti concedibili in base al criterio di commisurazione sopra indicato (30% del fatturato specifico e non più di 500 milioni per singola impresa) trova copertura negli stanziamenti previsti dall'art. 22 secondo comma della legge 6 maggio 1981, n. 96 (10 miliardi di cui 3 nell'esercizio finanziario 1981 e 7 nell'esercizio finanziario 1982) e nel caso di incapienza il Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della ripetuta legge regionale n. 96/1981 potrà deliberare - sulla base della documentazione di cui all'art. 3 del presente decreto - proporzionalmente su tutte le domande di finanziamento ammesse, condizionando il concretamento delle operazioni all'acquisizione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 del presente decreto.
I singoli finanziamenti saranno erogati per il 30% del loro ammontare sullo stanziamento per l'anno finanziario 1981 e per il restante 70% allorquando sarà disponibile lo stanziamento per l'anno finanziario 1982 e sempre che entro il 31 gennaio 1982 l'impresa, cui la apertura del credito è stata concessa, presenti l'integrazione della fidejussione bancaria e/o della polizza fidejussoria nonchè due copie (delle quali una autenticata) dei contratti e degli ordini in essere alla data della richiesta del 2° utilizzo dell'apertura di credito che attestino la normale prosecuzione dell'attività lavorativa ed il cui ammontare complessivo non sia inferiore al 30% dell'intero fatturato del 1980.
La durata del finanziamento di cui al presente decreto non potrà essere superiore a mesi trentasei a partire dal primo utilizzo.
La ditta beneficiaria dovrà impegnarsi a rimborsare il capitale utilizzato in tre rate di pari importo con la scadenza al 12° mese, al 21° mese ed al termine finale del 36° mese dalla data della prima erogazione.
La ditta beneficiaria dovrà impegnarsi altresì a versare alle stesse date fissate per il rimborso del capitale gli interessi posticipati al tasso annuo del 6,50% comprensivo di ogni altro onere ed accessorio.
Qualora la ditta finanziata dovesse mancare per qualsiasi motivo al puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta a fronte delle operazioni di cui al presente decreto, verrà applicato un interesse di mora in ragione d'anno pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e con un minimo del 15%. Ove lo stato di morosità dovesse superare i 90 giorni l'IRFIS dovrà richiedere all'istituto di credito che ha rilasciato la fidejussione e/o alla compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza fidejussoria il pagamento della relativa quota di finanziamento scaduta.
Palermo, 20 luglio 1981.
GRILLO