
INDUSTRIA E COMMERCIO
DECRETO 9 agosto 1975
G.U.R.S. 20 settembre 1975, n. 41
Obbligo della riserva del 50% delle commesse degli Enti pubblici alle industrie siciliane.
L'ASSESSORE
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, che prevede l'obbligo per l'Amministrazione regionale e gli Enti pubblici regionali, nonchè le società da essi controllate, di riservare alle imprese industriali della Sicilia il cinquanta per cento delle forniture e delle lavorazioni loro occorrenti per ciascun esercizio finanziario;
Visto il decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 1974 e successive integrazioni e modificazioni con cui si è provveduto all'emanazione di un primo elenco di enti pubblici e società soggetti all'obbligo di cui sopra;
Ritenuta l'opportunità di impartire direttive per l'applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 22 del 1974;
Decreta
Beneficiari della riserva
Beneficiano della riserva del cinquanta per cento le imprese industriali e artigiane che abbiano stabilimenti e impianti fissi ubicati nel territorio della Regione Siciliana.
Non rientrano nella quota di riserva le forniture e le lavorazioni consistenti nel puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli indicati nel comma precedente. La detta disposizione si applica anche in caso di condizionamento finale dei prodotti.
E' fatto obbligo ai beneficiari di eseguire le forniture e le lavorazioni della quota riservata esclusivamente in stabilimenti situati nel territorio siciliano.
L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, può comportare l'esclusione delle imprese stesse da successive gare bandite ai sensi degli articoli 7 e seguenti.
Obbligati alla riserva
Sono tenuti alla riserva di cui al precedente articolo, l'Amministrazione regionale e gli Enti pubblici regionali, nonchè le società da essi controllate indicati con decreto del 16 dicembre 1974 del Presidente della Regione, emanato ai sensi dell'art. 29, 2° comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.
Elenchi delle imprese
Al fine dell'individuazione delle imprese di cui al precedente art. 1, ogni Amministrazione, Ente o Società tenuto alla riserva curerà la compilazione di un elenco, nel quale le singole imprese saranno distinte in relazione alla specifica attività esercitata.
L'iscrizione in detti elenchi avrà luogo su domanda delle imprese interessate o d'ufficio; per l'iscrizione d'ufficio le Amministrazioni e gli Enti si avvarranno della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Siciliana e dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia.
Copia degli elenchi e relativi aggiornamenti dovrà essere trasmessa all'Assessorato industria e commercio della Regione Siciliana.
La mancanza dell'elenco per un qualsiasi settore industriale o artigiano non esime l'Amministrazione, l'ente o la società dall'obbligo di bandire una gara riservata, a norma dell'art. 7 del presente decreto.
Oggetto della riserva
Costituiscono oggetto della riserva le forniture occorrenti alle Amministrazioni, Enti o Società e le lavorazioni di loro competenza ivi comprese le forniture di materiali destinati all'esecuzione di opere pubbliche e alle costruzioni di immobili e relativi lavori di riparazione, manutenzione, ripristino ed ammodernamento, in qualsiasi forma, consentita dall'ordinamento vigente, esse vengano affidate.
Appalti e subappalti
Le Amministrazioni, enti o Società tenuti alla riserva, qualora ricorrano, per le forniture e le lavorazioni di cui all'art. 4, ad appalti conferiti in qualunque forma ad altri enti o privati, dovranno inserire nei relativi capitolati e contratti una clausola idonea a garantire l'osservanza della riserva di cui all'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in caso di subappalto quando esso sia consentito da particolari disposizioni di legge.
Quote di riserva
La quota di riserva va determinata, sull'importo dei contratti da stipulare in ciascun anno per forniture e lavorazioni di cui all'art. 4.
Per le forniture e le lavorazioni non eseguibili nei territori di cui all'art. 1 o non frazionabili, dovranno adottarsi compensazioni tali da assicurare, nei modi previsti dal presente decreto, l'osservanza delle quote di riserva.
Le compensazioni di cui al precedente comma, da effettuarsi con il recupero della quota esclusa dalla riserva mediante un proporzionale aumento di altre forniture e lavorazioni, dovranno essere adottate nella stessa categoria merceologica a favore della quale non si sia potuto procedere all'assegnazione della quota di riserva o, in quanto non possibile, nella categoria più similare.
Vanno considerate non eseguibili le forniture e le lavorazioni che non possono essere affidate a imprese ubicate nel territorio della Regione Siciliana per carenza di specializzazione o di attrezzature. Ai fini suddetti sono considerati del pari non eseguibili le forniture e le lavorazioni nel caso in cui per l'affidamento delle stesse non vi sia un numero tale di imprese da permettere l'espletamento di una pubblica gara o di una licitazione privata e non ricorrano i presupposti per addivenire alla trattativa privata.
Vanno considerate non frazionabili le forniture e le lavorazioni per le quali non sia possibile la suddivisione in quote per motivi tecnici.
Esperimento delle gare
Le Amministrazioni, Enti o Società tenuti alla riserva devono, per ciascuna fornitura e lavorazione, provvedere alla divisione in lotti, affinchè una quota corrispondente al cinquanta per cento dell'importo della fornitura o lavorazione possa essere riservata alle imprese industriali e artigiane localizzate nel territorio della Regione Siciliana.
La divisione in lotti non dovrà essere fatta nel caso in cui si intenda destinare il totale della fornitura e della lavorazione esclusivamente alle imprese di cui all'art. 1, per raggiungere, ai fini della compensazione di cui al precedente articolo, la quota di riserva del cinquanta per cento.
Le quote riservate devono, se possibile, essere ulteriormente suddivise, al fine di consentire la partecipazione alle gare delle piccole imprese industriali e artigiane.
Le quote riservate devono formare oggetto di gare separate, da effettuarsi contemporaneamente alle corrispondenti gare a carattere nazionale.
Nel caso in cui non sia possibile espletare una gara a livello regionale per la presenza di una sola impresa operante nel settore, le Amministrazioni, gli Enti e le società possono ricorrere alla trattativa privata con tale impresa sulla base del risultato della gara a carattere nazionale.
Qualora la gara separata risulti deserta o comunque non si pervenga alla sua approvazione definitiva, dovrà essere ripetuta entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di diserzione o dall'annullamento, previa eventuale revisione delle condizioni di gara, che tenga conto delle oggettive situazioni tecnico-economiche delle imprese operanti nel territorio della Regione Siciliana.
Se anche il secondo esperimento abbia esito negativo, all'Amministrazione o all'Ente o alla società che l'hanno bandito è data facoltà di commettere, mediante gara su piano nazionale, le forniture e le lavorazioni che sono state oggetto della gara separata, fermo restando l'obbligo dei committenti, per le quote riservate e non assegnate, di ricorrere alla procedura di compensazione di cui al comma secondo e terzo dell'art. 6.
Qualora aggiudicataria di una gara a carattere nazionale sia un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 1, l'importo della relativa fornitura o lavorazione non può essere imputato alla quota di riserva.
Pubblicità delle gare
Le Amministrazioni, Enti o Società tenuti all'osservanza della quota di riserva dovranno assicurare la massima pubblicità sia agli avvisi che ai bandi delle gare da effettuare.
A tal fine le relative comunicazioni devono essere tempestivamente inviate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province interessate per la sollecita pubblicazione nei loro bollettini o notiziari, ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, alle Commissioni provinciali per l'artigianato e alle locali Unioni degli industriali.
Copia delle suddette comunicazioni va trasmessa per informazione all'Assessorato regionale per l'industria e il commercio.
Bandi gara e contratti
Nei bandi di gara aventi per oggetto forniture e lavorazioni compresi quelli relativi alle gare separate di cui al precedente art. 7, le Amministrazioni, gli Enti e la Società obbligati alla quota di riserva devono espressamente indicare quale percentuale della fornitura o della lavorazione viene riservata alle imprese di cui all'art. 1, ovvero i motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità ai sensi dell'art. 6.
Qualora si proceda a trattativa privata, l'indicazione dei motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità deve risultare del contratto.
Nei contratti stipulati con le imprese di cui all'art. 1, in applicazione delle presenti direttive, deve essere espressamente indicato che le forniture e le lavorazioni che ne costituiscono l'oggetto sono assegnate in osservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.
Obblighi delle Amministrazioni,
degli Enti e delle Società
Ai fini della determinazione della quota di riserva di cui ai precedenti articoli, le Amministrazioni, gli Enti e le Società sono obbligati a tenere e ad aggiornare un elenco di tutti i contratti stipulati aventi per oggetto forniture e lavorazioni, anche se non riservate ad imprese beneficiarie della quota di riserva, con la indicazione dell'importo del contratto, dell'impresa contraente e, per quelle beneficiarie della riserva, del luogo dove esse hanno i relativi stabilimenti o impianti fissi.
I detti elenchi dovranno essere comunicati, d'ufficio, ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne sarà fatta espressa richiesta, all'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio.
Entro il 15 febbraio di ciascun anno, le Amministrazioni, gli Enti e le Società dovranno trasmettere all'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio una relazione nella quale andranno riportati tutti i dati relativi ai contratti stipulati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi se e quale quota sia stata riservata ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.
Nel caso che la prescritta quota di riserva non sia stata raggiunta, l'Amministrazione, Ente o Società dovrà indicare nella relazione con quali forniture e lavorazioni intenda coprire nell'anno successivo la percentuale non assegnata sulla quota di riserva.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 9 agosto 1975.
SALADINO