
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 8 giugno 1983
G.U.R.S. 3 dicembre 1983, n. 51
Determinazione della percentuale dei contributi da concedere ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;
Visto in particolare l'art. 60 della sopracitata legge che prevede la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione dei lavori di sbancamento dei materiali sterili di copertura fino al raggiungimento del primo strato utile del giacimento stesso, nonchè per il trasporto dei predetti materiali nel caso in cui questi vengono utilizzati per lavori di colmatura dei vuoti creati nella stessa cava o in cave limitrofe;
Ritenuto di dovere fissare i criteri ai fini della determinazione della misura percentuale dei contributi da concedersi a norma del richiamato art. 60;
Vista la propria nota n. 2796 del 26 febbraio 1983, con la quale è stato istituito un apposito gruppo di lavoro per la determinazione della misura percentuale dei sopraddetti contributi;
Viste le proposte formulate da detto gruppo di lavoro che suggerisce di fissare nella misura appresso indicata la percentuale dei contributi in considerazione della qualità del materiale da cava ed in relazione al difficoltà che si incontra nell'asportazione del materiale da sbancare, nonchè alla rilevanza che l'attività stessa comporta nell'economia locale e alla incentivazione che si intende dare al tipo di attività:
a) cave di marmo e pietre ornamentali, 50%;
b) cave di calcareniti di pregio nelle zone di Noto, Ragusa, Marsala, Sambucina (CL), 45%;
c) cave di calcare per inerti e calcareniti di altre zone, 40%;
d) cave per rilevati stradali, sabbia, argilla, ecc., 35%;
Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla proposta anzidetta;
Decreta:
Articolo Unico
La percentuale dei contributi da concedere ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 127 del 9 dicembre 1980 è determinata nella misura seguente:
a) 50%, per le cave di marmo e pietre ornamentali;
b) 45%, per le cave di calcareniti di pregio nelle zone di Noto, Ragusa, Marsala e Sambucina (CL);
c) 40%, per le cave di calcare per inerti e calcareniti di altre zone non comprese al punto b;
d) 35%, per le cave per rilevati stradali, sabbia, argilla, ecc..
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 8 giugno 1983.
TAORMINA