
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 29 agosto 1984
G.U.R.S. 6 ottobre 1984, n. 43
Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto l'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Visto l'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;
Considerato che, per il disposto dell'ultimo comma del menzionato art. 4, le direttive per l'attuazione della norma vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria;
Decreta:
Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono impartite le direttive di cui agli articoli seguenti.
I finanziamenti di cui all'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 possono essere concessi alle imprese industriali, impegnate in lavori di progettazione, costruzione, installazione, riparazione e manutenzione nei grandi complessi industriali del settore petrolchimico, purchè abbiano sede in Sicilia, ovvero, se abbiano sede fuori dall'ambito regionale, operino nell'Isola da almeno cinque anni nelle aree industriali di Ragusa, Siracusa, Gela e del comune di Pace del Mela (Messina) colpite da particolari fenomeni di crisi congiunturale e tali riconosciute ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 501.
Il requisito della sede o della operatività in Sicilia dovrà documentarsi mediante certificazione rilasciata dalle competenti camere di commercio o dalle sedi provinciali degli istituti previdenziali ed assistenziali.
I finanziamenti sono concessi su deliberazione del Comitato amministrativo di cui all'art. 27, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, previa istanza a firma del legale rappresentante della ditta corredata esclusivamente dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio (in duplice copia, una delle quali in originale) dal quale risulti la data di iscrizione;
b) dichiarazione in duplice copia (di cui una con firma autenticata) dalla quale risulti che l'azienda pratica ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dai vigenti contratti di lavoro della categoria;
c) due copie (delle quali una autenticata) dei Mod. D.M. 10/M relativi ai versamenti INPS afferenti ai tre mesi antecedenti a quello in cui l'istanza viene prodotta.
Tale documentazione prescinde dalla cognizione di eventuali rateizzazioni di arretri di contributi relativi ad esercizi precedenti ed al rispetto delle condizioni della rateizzazione stessa;
d) elenco in duplice copia, sottoscritto dal legale rappresentante della impresa con firma autenticata, delle fatture emesse per i lavori di cui al precedente art. 2, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1982, con l'indicazione, oltrechè del numero e della data, dell'oggetto della prestazione, del destinatario della stessa e dell'importo;
e) due copie (delle quali una autenticata) della dichiarazione dell'imposta per il valore aggiunto relativa all'anno 1982, e dell'allegato elenco clienti;
f) due copie (delle quali una autenticata) dei contratti e degli ordini in essere alla data di presentazione della domanda, che dimostrino la normale prosecuzione della attività lavorativa, e da cui risulti che l'ammontare complessivo non sia inferiore al 30% dell'intero fatturato dell'anno 1982 e comunque non inferiore all'importo del finanziamento richiesto;
g) lettera di disponibilità da parte di un primario istituto di credito e/o di primaria compagnia di assicurazione a rilasciare garanzia fidejussoria per il 50% dell'ammontare del finanziamento e per l'intera sua durata, ovvero dichiarazione di disponibilità a fornire garanzie reali fino alla misura e per la durata anzidetta, con allegati i titoli di proprietà dei beni offerti in garanzia.
L'elenco dei documenti va integrato con i seguenti altri:
1) per le società, certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente comprovante i nomi degli amministratori in carica;
2) per le società di fatto, atto di enunciazione all'ufficio del registro;
3) per le aziende non aventi sede in Sicilia, ma operanti nella Regione da almeno 5 anni, certificazione delle competenti camere di commercio o delle sedi provinciali degli istituti presidenziali ed assistenziali idonea a documentare l'esistenza del predetto requisito.
Saranno ammesse a finanziamento solo le richieste che saranno presentate, regolarmente documentate, entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
I finanziamenti di cui ai precedenti articoli saranno commisurati al 30% del fatturato riferito all'esercizio 1982 limitatamente a prestazioni e forniture eseguite dall'impresa richiedente presso i complessi petrolchimici ubicati nelle zone di cui all'art. 2 del presente decreto, e non potranno disporre l'importo di L. 500 milioni per ogni singola impresa.
Le operazioni di cui ai precedenti articoli sono garantite - ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 - da fidejussione bancaria e/o assicurativa e/o da garanzie reali per il 50% delle operazioni stesse e da garanzia sussidiaria regionale per il restante 50%, quest'ultimo operante previa escussione dell'impresa beneficiaria.
Le fideussioni e/o le garanzie reali nonchè la garanzia sussidiaria regionale dovranno essere fornite all'atto delle erogazioni del finanziamento, e dovranno garantire l'operazione sino alla sua estinzione. A tal fine l'IRFIS darà comunicazione delle operazioni deliberate all'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze per l'assunzione della garanzia sussidiaria regionale.
La durata del finanziamento di cui al presente decreto non potrà essere superiore a mesi trentasei a partire dal primo utilizzo.
La ditta beneficiaria dovrà impegnarsi a rimborsare il capitale utilizzato in tre rate di pari importo con la scadenza al 12° mese, al 24° mese ed al termine finale del 36° mese dalla data della prima erogazione.
La ditta beneficiaria dovrà impegnarsi altresì a versare alle stesse date fissate per il rimborso del capitale gli interessi posticipati al tasso annuo del 6,50% comprensivo di ogni altro onere ed accessorio.
Qualora la ditta finanziata dovesse mancare per qualsiasi motivo al puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta a fronte delle operazioni di cui al presente decreto, verrà applicato un interesse di mora in ragione d'anno pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e con un minimo del 15%.
Se lo stato di morosità, relativamente alla quota di finanziamento scaduta, dovesse superare i novanta giorni, l'IRFIS procederà a richiedere all'istituto di credito e/o alla compagnia di assicurazione che hanno prestato la garanzia fidejussoria il pagamento dell'intero debito maturato comprensivo degli interessi come sopra specificati, nei limiti della garanzia stessa.
Ove la garanzia fidejussoria non dovesse coprire l'intero importo del debito, l'IRFIS procederà alla escussione dei beni della impresa beneficiaria e, solo dopo la escussione anzidetta e per la porzione di debito che non sarà stata soddisfatta, potrà far valere la garanzia sussidiaria regionale.
Palermo, 29 agosto 1984.
MARTINO