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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 26 marzo 1986

G.U.R.S. 22 aprile 1986, n. 18

Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della l.r. 18 febbraio 1986, n. 7.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visti gli artt. 39 e 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;

Visto l'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7;

Considerato che, per il disposto del penultimo comma del menzionato art. 20, le direttive per l'attuazione della norma devono essere impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria;

Decreta:

Art. 1

I finanziamenti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7 del 18 febbraio 1986 possono essere concessi alle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, incluse le imprese artigiane, aventi sede ed operanti in Sicilia.

Il requisito della sede o della operatività in Sicilia dovrà documentarsi mediante certificazione rilasciata dalle competenti CCIAA o dalle sedi provinciali degli istituti previdenziali e assistenziali.

La stessa impresa potrà godere del finanziamento di cui all'articolo 20 soprarichiamato per una sola volta.

Il 40% dello stanziamento disposto dalla legge è riservato alle imprese che svolgono attività estrattiva.

Art. 2

I finanziamenti sono concessi su deliberazione del Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, integrato secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 119/83, previa istanza a firma del legale rappresentante della ditta corredata esclusivamente dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio (in duplice copia, una delle quali in originale) dal quale risulti la data di iscrizione e il settore di appartenenza e dal quale risulti la legale rappresentanza della ditta;

b) dichiarazione in duplice copia (di cui una con firma autenticata) dalla quale risulti che l'azienda pratica ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dai vigenti contratti di lavoro della categoria;

c) autorizzazione, anche in sanatoria, all'esercizio dell'attività di cava (per le imprese che esercitano l'attività estrattiva) rilasciata dal distretto minerario competente (eventualmente autorizzazione provvisoria di cui all'art. 66 della legge regionale 127/80 e successive proroghe);

d) dichiarazione responsabile, debitamente sottoscritta circa la esistenza di eventuali procedure esecutive nel corso dell'ultimo triennio;

e) elenco in duplice copia, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa con firma autenticata, delle fatture emesse per vendita di materiale lapideo di pregio di cui al precedente articolo o di prodotti ottenuti da tale materiale, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, oltrechè del numero e della data, del materiale venduto, del destinatario dello stesso e dell'importo;

f) due copie (delle quali una autenticata) della dichiarazione dell'imposta per il valore aggiunto relativa all'anno precedente con elenco clienti;

g) lettera di disponibilità da parte di un primario istituto di credito e/o di primaria compagnia di assicurazione a rilasciare garanzia fidejussoria per il 30% dell'ammontare del finanziamento e per l'intera sua durata, ovvero dichiarazione di disponibilità a fornire garanzie reali per la durata anzidetta, con allegati i titoli di proprietà dei beni offerti in garanzia.

L'elenco dei documenti va integrato con i seguenti altri:

1) per le società, certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente comprovante i nomi degli amministratori in carica;

2) per le società di fatto, atto di enunciazione all'ufficio del registro;

3) per le imprese artigiane certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Le istanze saranno evase dall'IRFIS nel più breve tempo possibile, secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

Mensilmente l'IRFIS dà comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria delle istanze pervenute, di quelle definite e di quelle in corso d'istruttoria.

Art. 3

I finanziamenti di cui ai precedenti articoli saranno commisurati secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 20 della legge regionale n. 7 del 1986 al 30% del fatturato relativo al materiale lapideo di pregio estratto e/o lavorato in Sicilia, riferito all'esercizio precedente e non potranno superare l'importo di lire 500 milioni per ogni singola impresa.

Art. 4

Nell'istanza la ditta dovrà indicare quali garanzie (reali e/o fidejussorie, bancarie o assicurative) intende offrire a copertura almeno del 30% dell'ammontare del finanziamento richiesto e relativi interessi. La garanzia sussidiaria della Regione coprirà sino al 70% dell'ammontare suddetto.

Le garanzie reali e/o le fidejussioni dovranno essere fornite all'atto delle erogazioni del finanziamento, e dovranno garantire l'operazione sino alla sua estinzione. Al fine di conseguire la garanzia sussidiaria regionale l'IRFIS darà comunicazione delle operazioni deliberate all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 5

La durata del finanziamento di cui al presente decreto non potrà essere superiore a mesi trentasei a partire dal primo utilizzo.

La ditta beneficiaria dovrà impegnarsi a pagare alla scadenza del 1° anno (considerato di preammortamento) gli interessi maturati e dovrà procedere al rimborso del finanziamento ottenuto in due rate di eguale importo, comprensive del capitale e degli interessi, alla scadenza del 24° mese e del 36° mese dal primo utilizzo.

Alle stesse date fissate per il rimborso del capitale la ditta beneficiaria corrisponderà gli interessi posticipati al tasso annuo 4% comprensivo di ogni altro onere accessorio, secondo quanto stabilito dall'art. 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.

Qualora la ditta finanziata dovesse mancare per qualsiasi motivo al puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta a fronte delle operazioni di cui al presente decreto, verrà applicato un interesse di mora in ragione d'anno pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e con un minimo del 15%.

Se lo stato di morosità, relativamente alla quota di finanziamento scaduta, dovesse superare i novanta giorni, l'IRFIS provvederà a richiedere all'istituto di credito e/o compagnia di assicurazione che hanno prestato garanzia fidejussoria il pagamento dell'intero debito maturato comprensivo degli interessi come sopra specificati, nei limiti della garanzia stessa.

Ove la garanzia fidejussoria non dovesse coprire l'intero importo del debito, l'IRFIS procederà alla escussione dei beni della impresa beneficiaria e, solo dopo la escussione anzidetta per la porzione del debito che non sarà stata soddisfatta, potrà far valere la garanzia sussidiaria regionale.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 marzo 1986.

GUERRERA