
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 19 marzo 1986
G.U.R.S. 26 aprile 1986, n. 19
Direttive per l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 46 della l. r. 31 dicembre 1985, n. 57.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57;
Considerato che l'Assessore regionale per l'industria deve emanare direttive per la utilizzazione del fondo di L. 50.000 milioni stanziato con l'anzidetto art. 46 della legge regionale n. 57/85, secondo le finalità previste dallo stesso articolo;
Acquisito il parere espresso dalla Commissione industria, commercio, pesca ed artigianato dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 marzo 1985;
Decreta:
Soggetti beneficiari - stato di crisi
I finanziamenti di cui all'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 possono essere concessi alle piccole e medie imprese industriali, così come definite dall'art. 16 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, nonchè quelle rientranti nei settori ammessi alle agevolazioni per l'industria dal Comitato regionale per il credito e risparmio, che versando in "stato di crisi" per difficoltà economico-finanziarie, abbiano concrete prospettive di ripresa attraverso la attuazione di organici piani aziendali di ristrutturazione e risanamento finanziario.
Sono ammessi ai benefici anche le imprese in crisi soggette ad amministrazione controllata di cui agli artt. 187 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e al concordato preventivo di cui al n. 1, 2° comma, dell'art. 160 del R.D. suddetto.
Sono in ogni caso escluse le società al cui capitale partecipino in misura maggioritaria enti pubblici statali o regionali.
Quando al capitale partecipano, in posizione maggioritaria, società di rilevanza nazionale, i benefici dell'art. 46 della legge regionale n. 57/1985 possono essere accordati semprecchè al piano di ristrutturazione e risanamento della impresa in crisi concorra la società medesima, in misura non inferiore al 30% dell'ammontare del piano.
I benefici previsti dall'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 47 della stessa legge.
Al fine di individuare la sussistenza dello stato di crisi vanno tra l'altro tenuti in considerazione:
- la provvisoria inattività, anche parziale, degli impianti, dipendente da temporanee difficoltà finanziarie e/o di mercato, nonchè da cause di forza maggiore;
- l'applicazione della cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- l'esistenza di consistenti arretri, da prima del 30 novembre 1985, nelle posizioni debitorie nei confronti di istituti o enti previdenziali;
- l'esistenza di esposizioni debitorie contratte anteriormente al 30 novembre 1985, o accese a fronte di debiti maturati alla suddetta data nascenti da operazioni bancarie a breve, particolarmente onerose o esorbitanti rispetto ai livelli delle normali occorrenze per elasticità di cassa;
- l'esistenza di rilevante esposizione debitoria venuta a scadenza verso istituti di credito per finanziamenti a medio termine;
- l'esistenza di onerose esposizioni per debiti di fornitura;
- l'esistenza di altre sintomatologie tipiche delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie;
- la presentazione della domanda di ammissione ovvero l'ammissione alle procedure concorsuali di cui ai richiamati articoli 160 e 187 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Per la concessione dei benefici della legge, oltre che degli effetti, va tenuto conto delle cause che hanno condotto allo stato di crisi, con particolare riguardo alle difficoltà di decollo o di ingresso nell'area della redditività per ritardi nel conseguimento delle agevolazioni previste dalla legislazione meridionalistica, per diseconomie di localizzazione, per il permanere di discrasie nelle interrelazioni strutturali con gli altri settori e di extracosti di perifericità, nonchè per il perdurare di fenomeni congiunturali diretti o indiretti.
Piano di ristrutturazione e di risanamento finanziario
Per fruire dei finanziamenti previsti dalla legge, le piccole e medie imprese industriali che si trovino in stato di crisi devono presentare un piano di ristrutturazione e di risanamento atto a dimostrare la validità degli interventi previsti per ricondurre la gestione a livelli di economicità.
Tale piano dovrà prevedere sia gli interventi per ristrutturazioni, che potranno essere attuati attraverso nuovi investimenti in opere ed impianti fissi per migliorare il grado di efficienza della struttura tecnico-produttiva aziendale nel settore di appartenenza, sia gli interventi di risanamento finanziario attuabili mediante dismissione di passività che dovranno riguardare debiti inerenti l'attività produttiva e correlati alle occorrenze finanziarie della gestione corrente.
Il suddetto piano dovrà indicare, con la maggiore approssimazione possibile, i tempi massimi di attuazione ed individuare il fabbisogno globale previsto per la ripresa aziendale e le eventuali fonti di copertura proprie dell'azienda stessa ed aliene - ivi comprese le eventuali quote di precedenti agevolazioni finanziarie ancora da riscuotere in tutto o in parte.
In particolare il piano dovrà essere articolato in modo da:
a) evidenziare la inesistenza di un deficit patrimoniale e, per le società di capitale, la esistenza di un capitale sociale non inferiore al minimo di legge, indicando anche gli interventi finanziari che, al suddetto fine, saranno effettuati dall'impresa;
b) indicare le modalità per l'assorbimento degli oneri derivanti dagli interventi previsti per la ristrutturazione e il risanamento, nonchè dalle altre passività dell'azienda nonchè per il rimborso dei debiti relativi ai finanziamenti a medio termine e degli ulteriori debiti di funzionamento, utilizzando all'uopo le disponibilità generate dalla gestione;
c) tendere ad un equilibrio strutturale tra fonti ed impieghi ed a normali posizioni di liquidità.
Per le imprese soggette alle procedure concorsuali di cui al punto 1), il piano dovrà essere sottoposto agli organi della procedura che dovranno comunque approvare l'elenco delle passività da dismettere necessariamente per il risanamento finanziario.
Spese ammissibili alle agevolazioni
Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'art. 46 della legge regionale 57/1985, in base ai fabbisogni previsti dai piani relativi e di cui al precedente punto 2):
a) le spese relative alle opere edili e assimilate organicamente correlate al piano stesso, nonchè per acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature necessari per il miglioramento della struttura tecnico-produttiva aziendale. Tali spese non devono comunque essere anteriori ad oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
b) le passività onerose da dismettere, inerenti l'attività aziendale e riferite a debiti venuti a scadenza nonchè a quelli nascenti da operazioni bancarie e da rapporti verso fornitori accesi non oltre il 30 novembre 1985 ovvero costituenti rinnovo di debiti esistenti a tale data. Per le imprese assoggettate alla procedura di concordato preventivo di cui al punto 1), la misura dei crediti chirografari ammissibili non potrà in ogni caso superare la percentuale riconosciuta nella sentenza di omologazione del concordato;
c) le esigenze di integrazione del circolante commisurate ad un importo massimo pari ai previsti costi medi per acquisto di materie prime, ausiliarie, nonchè di trasformazione relativi al fabbisogno di 2 mesi.
In tale quota si intende compresa anche la copertura dei maggiori oneri connessi al periodo intercorrente dall'approvazione del piano all'erogazione del finanziamento.
Determinazione della misura dell'intervento
L'ammontare del finanziamento previsto dall'art. 46 della legge regionale 57/1985 è commisurato:
- all'85% della spesa ritenuta ammissibile per gli immobilizzi di cui al precedente punto 3) sub a);
- all'intero ammontare delle passività ammissibili al consolidamento di cui al precedente punto 3) sub b);
- ad una quota per integrazione di capitale circolante e per le altre esigenze indicate al precedente punto 3) sub c) calcolato con i criteri ivi fissati.
Qualora, in base al piano, l'intervento sia previsto per tutte e tre le destinazioni, la percentuale del finanziamento riferita all'art. 3 sub a) potrà essere elevata al 100% se l'eventuale esigenza di ricostituzione del patrimonio netto o del capitale sociale come specificato al punto 2 a) rende necessario l'apporto di mezzi propri.
Qualora, in base al piano, l'intervento sia previsto per le sole destinazioni di cui all'art. 3 sub b) e c) il finanziamento di cui all'art. 3 sub b) sarà ugualmente del 100% se è necessario l'apporto di congrui mezzi propri per la ricostituzione del patrimonio netto o del capitale sociale entro il minimo di legge, come specificato al punto 2 a), altrimenti la percentuale stessa sarà ridotta all'85% in modo da assicurare il concorso di una pur minima quota di mezzi propri.
Durata e tasso del finanziamento
I finanziamenti avranno durata non superiore a 15 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento, verranno regolati mediante rate semestrali costanti posticipate, al tasso del 3% annuo comprensivo di ogni onere accessorio e saranno assistiti esclusivamente da privilegio ed ipoteca sul complesso aziendale ovvero da privilegio sui beni mobili aziendali, nonchè da garanzia sussidiaria della Regione.
Presentazione della domanda di finanziamento
e relativa documentazione
Per potere fruire dei suddetti finanziamenti, le imprese interessate dovranno presentare all'I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita domanda corredata dal piano di ristrutturazione e di risanamento finanziario, elaborato con i criteri di cui al precedente punto 2) ed atto a dimostrare l'idoneità degli interventi richiesti.
La domanda va accompagnata dalla seguente documentazione, necessaria per l'ammissione all'istruttoria:
a) relazione descrittiva, con documentazione a supporto, delle cause che hanno determinato lo stato di crisi e delle ragioni che possono far ritenere transitoria e superabile la crisi medesima;
b) descrizione degli eventuali investimenti aggiuntivi per opere murarie, macchinari ed attrezzature con l'indicazione analitica dei relativi costi;
c) bilanci in copia legale ovvero situazione economica - patrimoniale, relativi agli ultimi due esercizi con allegati esplicativi delle voci principali ed eventuali relazioni degli amministratori e dei sindaci. Qualora l'ultimo bilancio non risulti ancora approvato, situazione dei conti a data recente completa di allegati;
d) perizia giurata, redatta da professionisti iscritti negli albi degli avvocati ovvero commercialisti o negli elenchi dei revisori ufficiali dei conti, attestante l'importo complessivo di tutte le passività alla data di redazione del piano, con elencazione analitica e la loro attinenza all'attività aziendale.
Per le società di capitale non soggette alle procedure di cui agli articoli citati del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tale perizia potrà essere sostituita da una corrispondente dichiarazione del legale rappresentante controfirmata dal presidente del collegio sindacale;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa attestante la inesistenza di notificazioni di sentenze dichiarative di fallimento o di convocazioni relative ad istanze di fallimento nonchè l'eventuale presentazione di domande o l'esistenza di procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
f) descrizione dei beni mobili ed immobili aziendali con indicazione delle formalità già gravanti sugli stessi.
Detta descrizione dovrà essere accompagnata da perizia giurata, attestante il valore dei beni aziendali di cui sopra, tenuto anche conto della rispondenza alla legislazione urbanistica ed in particolare alla disposizione di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
Procedura per l'ammissibilità alle agevolazioni
L'IRFIS, sulla scorta delle domande pervenute in uno alla documentazione richiesta, nei termini fissati, predisporrà un piano di interventi formulato sulla base delle singole istruttorie effettuate in applicazione dei criteri di cui al presente decreto.
Il piano di interventi è deliberato dal Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96. Qualora l'ammontare complessivo dei finanziamenti richiesti ed ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 46 della legge regionale 57/1985 sia superiore all'ammontare dello stanziamento disposto dalla norma sopra richiamata, il Comitato amministrativo in sede di deliberazione del piano, individua una graduatoria delle imprese, dando la precedenza, nella concorrenza delle seguenti caratteristiche alle imprese che:
1) partecipino con mezzi propri alla realizzazione del piano di ristrutturazione;
2) assicurino il mantenimento dei livelli occupazionali;
3) impieghino prevalentemente nel ciclo produttivo materie prime siciliane;
4) dimostrino di avere commesse in corso;
5) siano caratterizzate da un elevato valore aggiunto;
6) abbiano effettuato investimenti nell'ultimo quinquennio.
Il piano diventa esecutivo, qualora nel termine di 15 giorni dalla ricezione, da parte dell'Assessore regionale per l'industria non siano formulate osservazioni.
Erogazione del finanziamento
Le operazioni di finanziamento, rientranti nel piano approvato, saranno concesse dal Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, che ne fisserà le definitive condizioni e saranno perfezionate sotto forma di contratto di mutuo previa integrazione della necessaria documentazione tecnico-legale, ivi compreso il certificato relativo ad eventuali procedure concorsuali.
Per quanto riguarda le imprese sottoposte alle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo di cui al precedente punto 2), la stipula del contratto di finanziamento e la conseguente acquisizione delle garanzie reali dovrà essere autorizzata dagli organi delle procedure ai sensi dell'art. 167 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
L'erogazione è effettuata entro il termine massimo di 10 giorni dalla presentazione all'IRFIS della documentazione contrattualmente richiesta, della certificazione relativa alle garanzie reali convenute e del provvedimento di concessione della garanzia sussidiaria della Regione. L'IRFIS avrà cura di richiedere, ove possibile, la documentazione di rito anche nelle more della stipula del contratto di mutuo.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dei privilegi sui beni aziendali, interverrà nel più breve tempo possibile, anche in deroga ai normali tempi indicati per la pubblicazione.
L'erogazione delle somme mutuate interverrà nel modo seguente:
I) la quota di finanziamento riferita alla spesa di cui al precedente punto 3) sub a), per stati di avanzamento e dietro presentazione di fatture;
II) la quota riferita alle spese di cui al precedente punto 3) sub b), con disposizioni di pagamento agli istituti tesorieri della Regione Siciliana sul c/c della gestione del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive, al fine di provvedere ai pagamenti contrattualmente individuati, ritirando le relative quietanze;
III) la quota riferita alle esigenze di cui al precedente punto 3) sub c), con disposizione ai suddetti istituti tesorieri e con la seguente gradualità: metà all'atto della prima erogazione e l'altra metà a completamento del piano.
I contratti di finanziamento dovranno prevedere apposite clausole intese ad assicurare che le soluzioni previste dal piano di ristrutturazione e risanamento vengano attuate integralmente e con le sinergie necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissi.
L'IRFIS darà trimestralmente comunicazione all'Assessorato industria sullo stato di attuazione del piano di interventi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 19 marzo 1986.
GUERRERA