
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 2 ottobre 1981
G.U.R.S. 17 ottobre 1981, n. 49
Determinazione delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto l'art. 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, che al penultimo comma stabilisce che le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dallo stesso articolo sono fissate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria;
Decreta:
Il contributo previsto dall'art. 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, può essere concesso ai consorzi di impresa, costituiti da non meno di cinque imprese industriali ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile e dell'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modificazioni, che hanno già fruito dei contributi triennali previsti dal su citato art. 27 della legge regionale n. 22 del 1974, che:
a) rispondano ancora ai requisiti indicati nell'art. 28 della legge 18 luglio 1974, n. 22, e, in particolare, forniscano esplicito impegno al mantenimento dei livelli occupazionali;
b) dimostrino con documenti di avere effettivamente svolto nel triennio precedente una o più delle attività previste dai loro statuti;
c) che non abbiano modificato i loro statuti e, se li hanno modificati, rispondano ancora ai requisiti originari con particolare riferimento agli scopi sociali ed alla durata del consorzio che non dovrà comunque risultare inferiore ai quindici anni;
d) siano costituiti da aziende che svolgono la loro attività produttiva nel territorio della Regione Siciliana ed operino in settore omogeneo. E' considerata operante in settore omogeneo anche l'impresa la cui attività confluisca in una produzione finale unica con quella delle altre imprese consorziate;
e) raggruppino imprese che svolgono attività industriali in opifici tecnicamente organizzati con esclusione delle attività di produzione di servizi, ferma restando l'esclusione di cui alla lett. a dell'art. 28 della legge regionale n. 22 del 18 luglio 1974;
f) raggruppino imprese non appartenenti, in tutto o in parte, a società collegate da partecipazione.
Per ottenere il contributo richiamato nell'articolo precedente, il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare istanza in bollo all'Assessorato regionale dell'industria.
Nell'istanza dovrà essere espressamente dichiarata a sussistenza dei requisiti indicati nell'articolo precedente e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) atto costitutivo del consorzio e statuto sociale;
2) certificato di iscrizione del consorzio alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il contributo è concesso su un programma di attività che il consorzio intende svolgere nel triennio accompagnato da preventivi di spesa dettagliati singolarmente per voci afferenti le sole attività consortili previste dagli statuti ivi comprese quelle relative agli impianti per la realizzazione di gestioni comuni e non può in ogni caso, essere destinato ed utilizzato per la copertura, anche parziale, di costi afferenti il processo produttivo delle singole aziende.
Nel triennio di intervento l'ammontare totale del contributo viene stabilito dall'Assessore per l'industria in base alla valutazione del programma triennale presentato dal consorzio.
Il contributo è erogato mensilmente in via anticipata, su istanza del consorzio interessato, in ragione dell'80% della corrispondente quota concessa e, per il restante 20%, semestralmente dietro presentazione dei consuntivi di spesa dell'intero periodo, corredati dei giustificativi di spesa in originale o in copia notarile.
Qualora, e per qualsiasi motivo, intervengano recessi dal consorzio da parte di aziende ad esso associate, la misura del contributo rimarrà invariata, fintantochè venga rispettato il livello minimo di 5 consorziati. La riduzione, altresì, non interverrà qualora e nel termine di 90 giorni venga ripristinato, con l'adesione al consorzio di nuove imprese, detto livello - minimo.
Il recesso che abbassi al di sotto delle 5 aziende il numero delle consorziate, porterà alla cessazione dell'intervento contributivo a far data dal momento in cui si è verificata l'evenienza.
E' di conseguenza fatto obbligo al legale rappresentante del consorzio di comunicare tempestivamente ogni variazione nella consistenza numerica delle imprese consorziate. Qualora, altresì, nell'andamento mensile della gestione si ravvisi da parte dei consorzi beneficiari una diminuzione delle spese preventivate, che comporti una conseguente riduzione del contributo corrispondente al di sotto della misura prevista dello 80%, è fatto obbligo ai medesimi di rappresentarne la entità nell'istanza di cui è cenno al primo comma del presente articolo.
La mancata o tardiva presentazione da parte del consorzio dei consuntivi semestrali determina la sospensione delle susseguenti anticipazioni mensili. In ogni caso è fatto obbligo al consorzio beneficiario di presentare il consuntivo relativo alle anticipazioni mensili già conseguite entro 60 giorni dalla scadenza del semestre relativo, anche qualora e, per qualsivoglia motivo, venga meno il diritto a continuare a godere del contributo.
La liquidazione procede al netto di IVA e con la defalcazione di tutte le somme non previste nei preventivi depositati in sede di concessione del contributo o, comunque, prive di idonei giustificativi di spesa.
Il consorzio, per le aziende che ne fanno parte, deve dimostrare in sede di consuntivo semestrale il rispetto del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso la esibizione di idonea documentazione, ad esempio: fotocopia autenticata del Mod. DM/10 M relativo ai versamenti INPS.
E' ammesso il principio della compensazione fra le aziende facenti parte del consorzio.
Inoltre, dovrà semestralmente essere relazionato sull'andamento del consorzio, evidenziandone l'attività svolta ed i riflessi di questa sulla produttività delle aziende che ne fanno parte.
In ogni caso il consorzio beneficiario dovrà adottare tutte le procedure atte al conseguimento di una sana e regolare gestione, disciplinando opportunamente, anche con disposizioni emanate dal competente organo interno, le modalità esecutive dell'attività consortile e la corretta utilizzazione del personale e dei mezzi tecnici.
Palermo, 2 ottobre 1981.
NICOLOSI