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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 2 ottobre 1981

G.U.R.S. 17 ottobre 1981, n. 49

Determinazione delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Vista la legge regionale 22 luglio 1974, n. 22;

Visto l'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, che stabilisce all'ultimo comma che l'Assessore regionale per l'industria fissa con proprio decreto le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dallo stesso articolo;

Ritenendosi, pertanto, dovere provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

Il contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificato dall'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, successivamente modificato con l'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, può essere concesso ai consorzi di imprese che:

a) svolgano esclusivamente una o più delle attività elencate nell'art. 17 della legge regionale n. 38 del 1976;

b) rispondano ai requisiti indicati nell'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 ed, in particolare, forniscano esplicito impegno in relazione al mantenendo dei livelli occupazionali;

c) costituiscano consorzi di aziende in regolare attività, le quali svolgano tale attività produttiva nel territorio della Regione ed operino in settore omogeneo. E' considerata operante in settore omogeneo anche l'impresa la cui attività confluisca in una produzione finale unica con quella delle altre imprese associate;

d) raggruppino imprese in numero non inferiore a cinque e svolgano attività industriale in opifici tecnicamente organizzati, con esclusione delle attività di produzione di servizi, ferma restando la esclusione di cui alla lett. a dell'art. 28 della citata legge regionale n. 22 del 18 luglio 1974;

e) abbiano una durata prevista per un periodo non inferiore a 15 anni;

f) raggruppino imprese non appartenenti, in tutto o in parte, a società collegate da partecipazioni;

g) associno imprese la cui partecipazione al consorzio intervenga in proporzione alle dimensioni di ciascuna di esse.

Art. 2

Per ottenere il contributo richiamato nell'articolo precedente, il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare istanza in bollo all'Assessorato regionale dell'industria.

Nell'istanza dovrà essere richiamata espressamente la sussistenza dei requisiti indicati nell'articolo precedente e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) atto costitutivo del consorzio e statuto sociale;

2) estratto dello statuto vigente dal quale risulti l'oggetto delle società associate o, per le imprese individuali, certificato della camera di commercio relativo alla attività svolta;

3) descrizione della consistenza tecnica e patrimoniale di ciascuna azienda associata.

Art. 3

Il contributo è concesso su preventivi di spesa dettagliati singolarmente per voci afferenti la sola gestione delle attività consortili previste dagli statuti e non può, in ogni caso, essere destinato ed utilizzato per la copertura anche parziale, di costi diretti ed indiretti afferenti l'attività produttiva e commerciale delle singole aziende.

Art. 4

Nel triennio di intervento l'ammontare del contributo viene stabilito dall'Assessore per l'industria in base alla valutazione del programma triennale presentato dal consorzio.

Art. 5

Il contributo è erogato mensilmente in via anticipata su istanza del consorzio interessato, in ragione dell'80% della corrispondente quota concessa e, per il restante 20%, semestralmente dietro presentazione dei consuntivi di spesa dell'intero periodo, corredati dei giustificativi di spesa in originale o copia notarile.

Art. 6

Qualora, e per qualsiasi motivo, intervengano recessi dal consorzio da parte di aziende ad esso associate, la misura del contributo rimarrà invariata, fintanto che venga rispettato il livello minimo di consorziate che ha dato accesso alla corrispondente quota contributiva a norma del precedente art. 4. La riduzione, altresì, non interverrà qualora nel termine di 90 giorni venga ripristinato, con l'adesione al consorzio di nuove imprese, detto livello minimo.

Il recesso che abbassi al di sotto delle cinque aziende il numero originario delle consorziate, porterà alla cessazione dell'intervento contributivo a far data dal momento in cui si è verificata l'evenienza. E' di conseguenza fatto obbligo al legale rappresentante del consorzio di comunicare tempestivamente ogni variazione nella consistenza numerica delle imprese consorziate. Qualora, altresì, nell'andamento mensile della gestione si ravvisi da parte dei consorzi beneficiari una diminuzione delle spese preventivate, che comporti una conseguente riduzione del contributo corrispondente al di sotto della misura prevista dell'80%, è fatto obbligo ai medesimi di rappresentarne l'entità nell'istanza di cui è cenno al primo comma del presente articolo.

Art. 7

La mancata o tardiva presentazione da parte del consorzio dei consuntivi semestrali, determina la sospensione delle susseguenti anticipazioni mensili. In ogni caso, è fatto obbligo al consorzio beneficiario di presentare il consuntivo relativo alle anticipazioni mensili già conseguite entro 60 giorni dalla scadenza del semestre relativo, anche qualora e per qualsiasi motivo venga meno il diritto a continuare a godere del contributo.

Art. 8

La liquidazione procede al netto di IVA e con la defalcazione di tutte le somme non previste nei preventivi depositati in sede di concessione del contributo o, comunque prive di idonei giustificativi di spesa.

Art. 9

Il consorzio e le aziende che ne fanno parte devono dimostrare in sede di consuntivo semestrale il rispetto del mantenimento dei rispettivi livelli occupazionali, attraverso la esibizione di certificazioni rilasciate dai competenti uffici del lavoro o di copia autenticata dei libri matricola, debitamente aggiornati.

E' ammesso il principio della compensazione fra le aziende facenti parte del consorzio. Inoltre, dovrà semestralmente essere relazionato sull'andamento del consorzio, evidenziandone l'attività svolta ed i riflessi di questa sulla produttività delle aziende che ne fanno parte.

Art. 10

In ogni caso il consorzio beneficiario dovrà adottare tutte le procedure atte al conseguimento di una sana e regolare gestione contenendo la spesa nei limiti delle previsioni e disciplinando opportunamente, anche con disposizioni emanate dal competente organo interno, le modalità esecutive dell'attività consortile e la corretta utilizzazione del personale e dei mezzi tecnici.

Palermo, 2 ottobre 1981.

NICOLOSI