
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 5 aprile 2001
G.U.R.S. 1 giugno 2001, n. 27
Approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della detta legge regionale che fa obbligo agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, tra i quali vi rientrano i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i N.I. della Sicilia, ad adottare appositi regolamenti di organizzazione, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, adeguandosi, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che le disciplinano, al regime giuridico di cui al titolo I della citata legge regionale n. 10/2000;
Visto lo schema del regolamento di organizzazione-tipo predisposto dall'Assessorato dell'industria;
Vista la nota n. 166 del 7 dicembre 2000, trasmessa dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione, con la quale l'ufficio speciale ex art. 4, comma 7, legge regionale n. 10/2000 formula le proprie osservazioni e valutazioni sullo schema di regolamento su citato, evidenziando, altresì, l'opportunità di procedere alla redazione di un testo coordinato anche con le norme del regolamento organico, al fine di adeguare quest'ultimo alle disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 10/2000, con l'abrogazione espressa di quelle incompatibili con le disposizioni ora richiamate;
Visti i decreti n. 1713 del 16 luglio 1991, n. 55 dell'1 febbraio 1993 e n. 1192 del 28 ottobre 1994, con cui veniva approvato prima e modificato poi il vigente regolamento organico del personale-tipo;
Considerato che con l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono divenute incompatibili ed inefficaci le norme del regolamento organico-tipo approvato con i decreti soprarichiamati;
Visto il testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico-tipo del personale, predisposto dall'Assessorato dell'industria, alla luce delle osservazioni e valutazioni proposte dall'ufficio speciale avanti individuato;
Vista in merito allo stesso la delibera n. 116 del 6 marzo 2001, con cui la Giunta regionale esprime parere favorevole alla sua approvazione;
Ritenuto provvedere quindi all'approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo;
Decreta:
E' approvato il testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo per i consorzi industriali della Sicilia, che consta di n. 13 articoli, allegato al presente decreto e vidimato in ogni sua pagina, perché ne costituisca parte integrante ed essenziale.
Ciascun consorzio provvederà, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, ad approvare, nelle forme di legge, il testo coordinato di cui al precedente art. 1 che sia conforme alle norme contenute nello schema-tipo ora approvato.
Palermo, 5 aprile 2001.
RICEVUTO
Oggetto
L'ordinamento dei consorzi per le aree di sviluppo industriale viene adeguato al regime giuridico di cui al titolo I della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, 3° comma della citata legge.
Distinzione tra indirizzo amministrativo e gestione
Il consiglio generale, il comitato direttivo ed il presidente esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti nel rispetto delle competenze fissate dalla vigente normativa sui consorzi per le aree di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il consiglio generale esercita le competenze di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1 del 1984, il comitato direttivo le competenze di cui all'art. 10, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed il presidente le competenze di cui all'art. 11, fatta eccezione per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo che spetta ai dirigenti.
Ai dirigenti, pertanto, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte del dirigente generale, il presidente del consorzio fissa un termine per l'adozione dei relativi provvedimenti o atti. Permanendo l'inerzia o in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il presidente del consorzio può investire della questione il comitato direttivo affinché individui il dirigente che adotti provvedimenti del caso in sostituzione del dirigente generale inadempiente, previa contestazione ed in contraddittorio con lo stesso.
Potere di organizzazione
L'organizzazione amministrativa del consorzio si articola in una struttura di massima dimensione, denominata direzione generale del consorzio, in strutture di dimensione intermedia denominate aree e servizi ed in unità operative di base. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento e attività serventi rispetto a quelle svolte dalla direzione generale. In ciascun servizio sono aggregate secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei.
Il comitato direttivo, su proposta del presidente, adotta le determinazioni organizzative, assicurando l'attuazione dei principi di cui all'art. 3 della legge 15 maggio 2000, n. 10. In particolare, il regolamento di organizzazione di ciascun consorzio individua le strutture di dimensione intermedia e le unità operative di base, determinando gli ambiti di competenza di ciascuna struttura.
Nell'ordinamento del consorzio operano i servizi del controllo interno, stabiliti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dall'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Ordinamento della dirigenza
In conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la dirigenza del consorzio è ordinata in un unico ruolo, articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, alla prima fascia dirigenziale accedono gli attuali direttori dei consorzi, che rivestono tale qualifica ai sensi della specifica normativa vigente in materia, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare.
Parimenti, accedono alla seconda fascia gli attuali dirigenti superiori, che possiedono il titolo della laurea, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, sempre in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nella terza fascia ad esaurimento è inquadrato il personale con l'attuale qualifica di dirigente, ivi compreso quello non in possesso del titolo di studio per l'accesso alla carriera.
Esaurita la fase di prima applicazione, alle fasce dirigenziali si accede con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Conferimento degli incarichi dirigenziali
Alla direzione generale del consorzio è preposto un dirigente di prima fascia con un incarico conferito a tempo determinato di durata non inferiore a due anni e non superiore a sette e con facoltà di rinnovo. Alle strutture di dimensione intermedia sono preposti dirigenti di seconda fascia e, per esigenze di servizio, anche dirigenti della terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di appartenenza.
Alla dirigenza si applicano gli artt. 12 e 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata.
L'incarico di dirigente generale è conferito con determinazione del presidente, previa delibera del comitato direttivo.
Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente generale, analogamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con facoltà di rinnovo.
I dirigenti sono soggetti alla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Compiti del dirigente generale
Il dirigente generale, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, esercita fra l'altro i seguenti poteri:
a) formula proposte ed esprime pareri al presidente del consorzio, al comitato direttivo ed al consiglio generale;
b) cura l'attuazione dei piani e dei programmi, nell'ambito delle direttive impartite dal presidente;
c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
d) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del consorzio, che non siano espressamente riservati ad altri organi;
e) esercita i poteri di spesa e di acquisizione dell'entrata del consorzio;
f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti; in caso di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte dei dirigenti, il dirigente generale fissa un termine per l'adozione dei relativi provvedimenti o atti. Permanendo l'inerzia o in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il dirigente generale individua altro dirigente che adotti i provvedimenti del caso in sostituzione di quello inadempiente, previa contestazione ed in contraddittorio con lo stesso;
g) svolge l'attività di organizzazione e di gestione del personale, di gestione dei rapporti sindacali, anche in sede di contrattazione decentrata;
h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
i) richiede direttamente, secondo le modalità di rito, pareri agli organi consultivi e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) individua le risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie, da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale.
Compiti dei dirigenti
I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2, esercitano i seguenti compiti:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al dirigente generale;
b) curano l'attuazione dei progetti e la gestione dei compiti ad essi affidati dal dirigente generale e, in tale ambito, adottano i provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti delegati dal dirigente generale;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia, e valutano l'apporto di ciascun dipendente;
e) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali affidate al loro ufficio;
f) propongono al dirigente generale la nomina e la revoca dei responsabili dei procedimenti, rientranti nella competenza della loro struttura.
Organico consortile
Analogamente a quanto previsto per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la dotazione organica del personale consortile è costituita dal personale inquadrato anche in sovrannumero nel ruolo del consorzio, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente, con riferimento alla tabella allegata al regolamento organico-tipo approvato con decreto n. 1713 del 16 luglio 1991.
Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti del comparto, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali, in relazione alla peculiarità delle strutture consortili.
Previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione del comitato direttivo, si procede alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed il grado di responsabilità e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'art. 2, lett. c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni proprie della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 10/2000.
Disposizioni transitorie e finali
Analogamente a quanto previsto per i dipendenti regionali, al personale del consorzio sono applicabili, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 10/2000.
Nelle more della riforma dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e comunque fino al 31 dicembre 2003 è fatto divieto all'amministrazione consortile di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale.
L'amministrazione consortile, per particolari esigenze derivanti da carenze essenziali di unità di organico, può procedere al reclutamento di personale secondo le modalità previste dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver esperito infruttuosamente le procedure finalizzate all'attivazione dell'istituto della mobilità.
Per quant'altro non disciplinato dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Disposizioni regolamentari previgenti - Abrogazioni
Sono espressamente abrogate le disposizioni del regolamento organico del personale approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 1713 del 16 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Disciplina del rapporto di lavoro
Al rapporto di impiego del personale dei consorzi per le aree di sviluppo industriale si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo III, ed in particolare le norme di cui agli artt. 22, 23, con riferimento specifico ai commi 1, 4, 5 e 6 e 24 della legge regionale n. 10/2000.
Trattamento di quiescenza e di previdenza
Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.P.D.A.P.), secondo le norme che regolano l'istituto.
Il consorzio provvede ad integrare il trattamento di quiescenza, corrisposto dagli istituti previdenziali cui il personale sia iscritto all'atto della cessazione in servizio, a quello attribuito ai dipendenti della Regione siciliana in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2/62, in quanto più favorevole.
Nel caso in cui il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione da parte dell'INPDAP, sulla base delle norme vigenti all'atto del provvedimento, ed abbia invece maturato tale diritto sulla base delle norme in vigore per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, il consorzio dovrà corrispondere allo stesso quest'ultimo trattamento, provvedendo nel contempo a richiedere la costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 o presso lo stesso INPDAP.
In conseguenza di quanto sopra, nel momento in cui il dipendente maturi il diritto al trattamento pensionistico da parte dell'INPS, il consorzio provvederà solamente ad integrare tale assegno, fino al raggiungimento dell'importo già corrisposto, secondo il trattamento previsto per i dipendenti regionali.
Il trattamento di previdenza viene corrisposto dal consorzio con le modalità e secondo le norme che regolano la materia per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, ivi comprese le anticipazioni previste dall'art. 20 della legge regionale n. 11 del 15 giugno 1988.
Per l'integrazione del trattamento di quiescenza, per la corresponsione dell'indennità di buonuscita e per tutte le altre previdenze sopradescritte, il consorzio si avvale del proprio bilancio con specifici capitoli di spesa.
L'aliquota della ritenuta di quiescenza, previdenza ed assistenza a carico del personale, determinata in misura complessiva, è pari a quella dei dipendenti regionali.
Nel caso in cui l'aliquota dovuta agli enti previdenziali ed assistenziali presso i quali il personale è iscritto sia maggiore di quella al medesimo titolo stabilita per i dipendenti regionali, la differenza è posta a carico del consorzio.
Il personale del consorzio usufruisce, altresì, del programma assistenziale, analogamente a quanto previsto per i dipendenti della Regione siciliana.
Disposizioni transitorie e finali
Rimangono in vigore gli artt. 17 e 19 riguardanti il trattamento economico in atto vigente previsto per tutte le qualifiche del personale consortile, ivi comprese quelle dirigenziali, sino alla definizione giuridica ed economica del trattamento stesso previsto nel nuovo ordinamento.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le previsioni dei contratti collettivi.